La fusione di una società non impedisce la reintegrazione
La fusione dell'azienda non esclude la reintegrazione del dipendente ingiustamente licenziato. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 2 settembre 2010, n. 19000
di Guido Canestri
La fusione dell'azienda non esclude la reintegrazione del dipendente ingiustamente licenziato. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 2 settembre 2010, n. 19000. Il caso in questione è quello di una dipendente di supermercato licenziata per giusta causa per aver falsificato alcuni documenti interni al fine di ottenere un premio di produzione e per aver sottratto altri documenti contabili aziendali.
La donna, dopo aver impugnato il provvedimento, chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento danni – anche morali – subiti stante la rilevanza penale del comportamento datoriale. Il tribunale dichiarava l'illegittimità del licenziamento e condannava la società a riassumere l'addetta o, in alternativa, a risarcire i danni sofferti dalla stessa in conseguenza del licenziamento, oltre a versarle un'indennità pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. L'illegittimità del licenziamento veniva confermata dalla Corte d'appello, che riteneva non provati i fatti contestati e sproporzionata la sanzione e che pertanto condannava la società convenuta al risarcimento danni a favore della lavoratrice, quantificandolo in 13 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Ma non solo. Il giudice di secondo grado statuiva che, pur potendosi applicare la tutela reale – in quanto la società appellata non aveva provato, come era suo onere, di aver avuto al momento della risoluzione del rapporto alle sue dipendenze meno di 15 lavoratori –, non era possibile disporre la reintegra, visto che la medesima società, nelle more del giudizio, aveva esaurito ogni sua attività, essendo stata oggetto di una fusione per incorporazione in un'altra società. La stessa Corte rigettava poi la domanda di danni morali, non essendovi la prova di lesioni della dignità o del decoro in danno della lavoratrice. La donna ricorreva per cassazione, lamentando l'erroneità della sentenza per non avere, tra l'altro, disposto la reintegrazione in servizio.
Chiamata in causa, la Cassazione confermava il rigetto della richiesta di danni morali, ritenendo la questione riservata al giudice del merito. Per quanto attiene alla richiesta di reintegra, la Corte richiamava in un primo momento la propria giurisprudenza, in base alla quale il giudice che accerti l'illegittimità del licenziamento non può disporre la tutela ex articolo 18 dellla legge 300, qualora sia sopravvenuta la cessazione totale dell'attività aziendale. E tuttavia,subito dopo, la Cassazione accoglieva il ricorso della lavoratrice nella parte in cui censurava la sentenza della Corte d'appello per aver ritenuto impossibile la reintegrazione per il semplice presupposto dell'intervenuta incorporazione della società datrice di lavoro in un altro soggetto societario.
Al contrario, affermava la Suprema Corte, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite n. 2637 del 2006, “la fusione della società mediante incorporazione di cui agli articoli 2501 e 2504 bis e seguenti del codice civile, non determina sempre l'estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria”. In particolare, affermava la Cassazione, va rilevato che nell'ipotesi d'incorporazione di società ricorre la fattispecie del trasferimento d'azienda ex articolo 2112 del codice civile tutte le volte in cui l'intera impresa, o un ramo di essa, viene trasferita ad altro soggetto (cessionario) in presenza delle condizioni ampiamente esaminate dalla più recente giurisprudenza di legittimità, anche sulla base della normativa comunitaria (Direttiva n. 77/187/Cee e successive edizioni). La Cassazione rinviava pertanto la causa alla Corte d'appello per verificare la sussistenza di un trasferimento di azienda.