Riforma della pensioni, soppressione di enti, tagli alle spese in materia di pubblico impiego. Comma per comma, ecco i dettagli e le conseguenze sull'occupazione del testo licenziato dal Senato
di Valerio Strinati
Per quel che riguarda le parti del decreto legge n. 78 di più diretta competenza della XI Commissione, va segnalato in primo luogo l’art. 6, che, nel dettare una serie di misure volte a contenere i costi degli apparati amministrativi, ha escluso che queste trovino applicazione nei confronti delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti; l’art. 7 sopprime ed incorpora una serie di enti e organismi pubblici; per quanto concerne i profili di interesse della XI Commissione, in particolare, vengono soppressi l’Ipsema, l’Ispesl e l’Ipost, le cui funzioni vengono trasferite, rispettivamente, all’Inail e all’Inps; l’Enam, le cui funzioni sono trasferite all’Inpdap e l’Ente Nazione di Assistenza e Previdenza per i Pittori, Scultori, Musicisti, Scrittori ed Autori Drammatici (Enappsmsad), le cui funzioni sono trasferite all’Enpals; il trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi viene rimesso ad appositi decreti, con contestuale aumento delle dotazioni organiche di Inps, Inail e Inpdap; i posti corrispondenti all’incarico di componente dei collegi dei sindaci negli enti soppressi vengono trasformati in posti di livello dirigenziale del Ministero dell’economia e delle finanze; viene soppresso il consiglio di amministrazione, le cui funzioni vengono attribuite al presidente dell’ente; viene disposta la riduzione, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti previdenziali, dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell’Inps e dei comitati regionali e provinciali; si dispone che, dal primo luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell’Inps, non possano superare l’importo di 30 euro a seduta; vengono soppressi, dal 1o luglio 2010, tutti gli emolumenti, comunque denominati, legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale, con alcune limitate eccezioni; si prevede l’adeguamento della disciplina regolamentare interna degli enti alle modifiche normative introdotte, ferma restando l’immediata applicazione di queste ultime; infine, si dispone l’applicazione delle disposizioni di riordino degli enti anche all’Enpals. Viene inoltre soppresso l’Istituto per gli affari sociali (IAS) e le relative funzioni sono trasferite all’Isfol. Si prevede altresì che le amministrazioni destinatarie delle funzioni degli enti soppressi ai sensi dell’art. 7, provvedano a rideterminare le dotazioni organiche, senza nuovi o maggiori oneri.
Nell’ambito degli interventi per la razionalizzazione e i risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche, recate dall’art. 8, il comma 4 reca disposizioni concernenti la destinazione all’acquisto di immobili adibiti ad ufficio in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni delle risorse derivanti dagli investimenti immobiliari effettuati dagli enti previdenziali pubblici. I commi da 6 ad 8 prevedono la razionalizzazione degli immobili strumentali e la realizzazione di poli logistici integrati per le sedi degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti previdenziali ed assistenziali vigilati. I risparmi conseguiti concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari relativi alla razionalizzazione del sistema degli enti previdenziali e assicurativi; il comma 9 dispone che gli enti pubblici di previdenza effettuino, entro il 31 dicembre 2010, un censimento degli immobili di loro proprietà, con specifica indicazione degli immobili strumentali e di quelli in godimento a terzi; il comma 11-bis istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali disposto dall’art. 9, comma 21; il comma 12 proroga al 31 dicembre 2010 il termine di decorrenza degli obblighi a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati, connessi con la valutazione dei rischi, anche in relazione allo stress lavoro-correlato, al fine di consentire l’adozione delle necessarie misure organizzative; viene poi disposta la riapertura dei termini (12 mesi), per l’emanazione dei regolamenti ministeriali relativi all’attuazione della disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, relativa a particolari categorie di lavoratori (tra cui, in particolare, lavoratori delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico, della difesa civile, dei servizi di protezione civile, delle università e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi); il comma 13 blocca anche per il triennio 2011-2013 i trattamenti economici accessori periodicamente rivalutabili in relazione all’aumento del costo della vita. L’aggiornamento riprenderà a decorrere dal 2014, con riferimento alle sole variazioni del costo della vita intervenute rispetto all’anno 2013; il comma 15 prevede che le operazioni di acquisto e vendita di immobili, da parte degli enti, pubblici e privati, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (con esclusione delle casse previdenziali privatizzate dei professionisti), nonché le operazioni di impiego delle somme provenienti da tali alienazioni e dalla vendita di quote di fondi immobiliari, siano subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, secondo modalità definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
L’art. 9 detta una serie di norme volte a contenere le spese in materia di pubblico impiego: il comma 1, nel testo modificato dal Senato, stabilisce che, per gli anni 2011- 2013, il trattamento economico complessivo – comprensivo di quello accessorio - dei singoli dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva (arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità; malattia, missioni svolte all’estero, etc.), fatta salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. Il comma 2 prevede, per il triennio 2011-2013, una riduzione, rispettivamente del 5 e del 10 per cento, dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro e a 150.000 euro annui. Il comma 2-bis prevede, per il triennio 2011-2013, che l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale pubblico non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che esso venga automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Il comma 3 prevede che non si applichino le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a favore dei dirigenti pubblici, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi. Il comma 4 pone un limite, nella misura del 3,2 per cento, agli aumenti retributivi determinati dai rinnovi contrattuali del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed ai miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico, mentre i commi da 5 a 12 introducono nuove limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni. Regimi speciali sono stabiliti per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per gli enti di ricerca. I commi da 17 a 21 prevedono il blocco della contrattazione per il triennio 2010-2012. In particolare, si sospendono, senza possibilità di recupero, le procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012, facendo salva la sola erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. Vengono, quindi, rideterminate le risorse previste per i rinnovi contrattuali per il personale statale e non statale, comprendenti anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni. Infine, si dispone la disapplicazione, per il triennio 2011-2013, dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali per il personale (con esclusione di magistrati, avvocati e procuratori dello Stato), precisando che tale periodo non è pertanto utile ai fini della maturazione degli automatismi stipendiali (classi e scatti) correlati all’anzianità di servizio e che le progressioni di carriera hanno conseguentemente effetto ai soli fini giuridici. Il comma 23 stabilisce che, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione degli incrementi economici previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali per effetto dei passaggi tra posizioni stipendiali.
I commi 25, 26 e 27 prevedono una disciplina speciale per le eccedenze del personale delle pubbliche amministrazioni che risultino dai processi di riduzione degli assetti organizzativi previsti dall’articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 194 del 2009. In particolare, si prevede che le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero non costituiscono eccedenza e restano temporaneamente in posizione soprannumeraria, nell’ambito di contingenti di ciascuna area o qualifica dirigenziale. Le posizioni soprannumerarie si considerano riassorbite all’atto delle cessazioni, a qualunque titolo, nell’ambito della corrispondente area o qualifica dirigenziale. La presenza di posizioni soprannumerarie viene bilanciata rendendo indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario in aree della stessa amministrazione che presentino vacanze in organico. In alternativa, le amministrazioni pubbliche interessate dalle misure di riorganizzazione possono stipulare accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale predetto presso uffici che presentino vacanze di organico. Fino al completo riassorbimento è comunque vietato alle amministrazioni procedere all’assunzione di personale a qualunque titolo e con qualsiasi contratto in relazione alle aree che presentino soprannumero. Una specifica norma, infine, prevede che il personale già appartenente all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, distaccato presso l’Ente Tabacchi italiano, dichiarato in esubero e ricollocato presso pubbliche amministrazioni, sia inquadrato nei ruoli degli enti presso i quali presta servizio.
Il comma 28 riduce del 50 per cento, rispetto all’anno 2009, la spesa delle pubbliche amministrazioni per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché la spesa relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro e al lavoro accessorio. Il mancato rispetto dei limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica trovano invece applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per le regioni a statuto speciale e i relativi enti territoriali, invece, i comma 23-bis e 24-quater dell’articolo 14 prevedono che possano superare i suddetti limiti di riduzione della spesa per personale a condizione che il superamento consegua alla proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato e sia praticato nei limiti delle risorse finanziarie aggiuntive reperite attraverso apposite misure di riduzione e razionalizzazione della spesa, certificate dagli organi di controllo interno. Il comma 29 impone che le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguino le proprie politiche di reclutamento del personale alle nuove disposizioni introdotte in materia dall’art. 9 del decreto-legge.
Il comma 31 introduce nuove limitazioni ai trattenimenti in servizio, che vanno a sommarsi a quelle già introdotte dal decreto-legge n. 112 del 2008. In particolare, i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell’ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie. Le risorse impiegabili per le nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all’importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio. Il comma 32 dispone che le pubbliche amministrazioni le quali, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l’incarico conferito al dirigente, possono conferirgli un altro incarico anche di valore economico inferiore. Il comma 33 prevede che una quota del 10 per cento delle risorse determinate ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 79 del 1997, derivanti dal contrasto all’evasione fiscale, siano destinate, per il 50 per cento al fondo di assistenza dei finanzieri e per il 50 per cento al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell’economia e delle finanze. Stabilisce, inoltre, che a decorrere dal primo gennaio 2010 tutti i dipendenti civili dell’Amministrazione economico-finanziaria siano iscritti al fondo di previdenza per il personale del ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 36 detta regole in materia di assunzioni negli enti di nuova istituzione, non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In particolare, si prevede che nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione gli enti possano procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica, sulla base di piani di assunzione a cadenza annuale approvati dall’amministrazione vigilante d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il comma 37 dispone che, fermo restando il blocco dei trattamenti economici individuali per il triennio 2011-2013, le disposizioni contrattuali relative al compenso individuale accessorio per il personale ATA e la retribuzione professionale dei docenti, contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, saranno oggetto di uno specifico confronto tra le parti al termine del triennio 2010-2012.
L’art. 10 detta una serie di norme volte a ridurre la spesa in materia di invalidità. In particolare, si estende ai trattamenti assistenziali in materia di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità, nonché ai trattamenti previdenziali di invalidità e inabilità erogati dall’Inps, l’applicazione, limitatamente alle risultanze degli accertamenti di natura medico-legale, della disciplina vigente sulla possibilità di rettifica e di ripetizione degli indebiti delle prestazioni Inail; si estendono agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestino falsamente uno stato di malattia o di handicap o disabilità, successivamente revocati per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, le disposizioni di cui all’articolo 55-quinquies del decreto legislativo n. 165 del 2001, che ha introdotto una nuova e più rigorosa disciplina relativa alle false attestazioni o certificazioni dei pubblici dipendenti in merito all’assenza dal servizio per malattia; infine, si prevede che l’Inps effettui un programma straordinario di controlli in materia di invalidità civile, che consenta la verifica di 250.000 posizioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012, con possibilità di avvalersi delle Commissioni ASL che, dal 1o gennaio 2010, sono integrate con un medico dell’Istituto medesimo.
L’art. 12 detta una serie di norme in materia previdenziale: i commi da 1 a 6 modificano la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette «finestre»). In particolare, i commi 1 e 2 dispongono, per i soggetti i quali, a decorrere dal 2011, maturino il requisito anagrafico per il diritto, rispettivamente, alla pensione di vecchiaia e alla pensione di anzianità, che il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia (compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo) sia pari, per i lavoratori dipendenti, a 12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, e per gli iscritti alle gestioni Inps relative agli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e alla Gestione separata Inps, a 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti. Per il personale del comparto scuola resta ferma la decorrenza del trattamento dalla data di inizio dell’anno scolastico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il comma 3 modifica la disciplina relativa ai termini di decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione, equiparandoli a quelli liquidati dalle gestioni Inps relative ai lavoratori autonomi. Il comma 4 prevede che le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuino ad applicarsi nei confronti dei lavoratori che abbiano in corso il periodo di preavviso alla data del 30 giugno 2010 e che maturino i requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro, nonché dei lavoratori nei confronti dei quali venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età. Il comma 5 aggiunge che le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi, entro il tetto massimo di 10.000 beneficiari, nei confronti di altre categorie di lavoratori, ossia dei lavoratori collocati in mobilità, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità; dei lavoratori collocati in mobilità lunga, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; e, infine, dei lavoratori che siano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore. Il comma 6 affida all’Inps il monitoraggio sulle domande di pensionamento presentate ai sensi del precedente comma, ai fini del rispetto del tetto di 10.000 beneficiari.
I commi 7 e 8 dispongono che, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l’indennità premio di fine servizio, l’indennità di buonuscita, il Tfr e ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum ai pubblici dipendenti, vengano erogate in un unico importo annuale, qualora l’ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; in due importi annuali, qualora l’ammontare sia complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro); e in tre importi annuali, qualora l’ammontare sia pari o superiore a 150.000 euro (con una prima rata di 90.000 euro e una seconda rata di 60.000 euro). Il comma 9 specifica che la nuova rateizzazione non si applica, in ogni caso, ai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010 e alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate prima del 31 maggio 2010, a condizione che la cessazione dall’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Il comma 10 prevede che, con effetto sulle anzianità contributive maturate dal 1o gennaio 2011, a tutti i dipendenti pubblici si applichi il regime del trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile. Il comma 11 fornisce un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, concernente gli obblighi previdenziali dei soggetti che esercitano contemporaneamente diverse attività autonome, al fine di chiarire che le attività con carattere di prevalenza sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni Inps. Restano esclusi dall’applicazione della norma citata i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoria l’iscrizione alla Gestione separata dell’Inps. I commi da 12-bis a 12-quinquies, introdotti al Senato, dispongono l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ai trattamenti pensionistici, al fine di adeguarli al progressivo incremento della speranza di vita. In particolare, si procede all’aggiornamento sulla base dell’incremento della speranza di vita rilevato annualmente dall’Istat entro il 30 giugno, a decorrere dal 2015. In sede di prima applicazione tale aggiornamento non può in ogni caso superare i 3 mesi. Il secondo aggiornamento è previsto a decorrere dal 2019, mentre successivamente si dovrà procedere ad aggiornamenti con cadenza triennale. Per valori del requisito anagrafico superiori a 65 anni si dispone, infine, l’adattamento dei coefficienti di trasformazione.
Il comma 12-sexies del medesimo art. 12, introdotto al Senato, interviene sull’età pensionabile delle dipendenti pubbliche: il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia opera, a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2012, e non già dal 2018, come previsto dalla normativa vigente. La normativa previgente continua a trovare applicazione, invece, per le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2009 i requisiti richiesti per il pensionamento di vecchiaia nonché per quelle che maturino i requisiti di età ed anzianità previsti entro il 31 dicembre 2011. Le economie derivanti dall’innalzamento dell’età pensionabile affluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio, al fine di finanziare interventi di politiche sociali e familiari, con particolare attenzione alla non autosufficienza e all’esigenza di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare delle lavoratrici.
Altre disposizioni in materia previdenziale sono contenute nei disposizioni in materia pensionistica: i commi da 12-septies a 12-undecies, introdotti al Senato, intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici, al fine di armonizzare le normative previste in materia dai diversi regimi pensionistici; il comma 12-duodecies, introdotto al Senato, prevede risorse aggiuntive per il finanziamento delle spese di avvio e di adesione collettiva dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; il comma 12-terdecies, introdotto al Senato, dispone, per ciascuno degli esercizi finanziari 2011-2013, una riduzione, complessiva e proporzionale, degli stanziamenti iscritti in bilancio a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nella misura di 30 milioni di euro annui. I risparmi che ne derivano sono destinati a compensare gli effetti, in termini di minori entrate, conseguenti al mancato o ridotto aggiornamento delle aliquote contributive previste dall’articolo 1, comma 10 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in misura dello 0,09 per cento dal 2011. L’art. 13 prevede, in primo luogo, l’istituzione presso l’Inps del Casellario dell’assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione delle informazioni sui redditi e di altri dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale. Il Casellario costituisce l’anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, ed è condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, i quali hanno l’obbligo di fornire i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati. La disposizione interviene, altresì, sulla normativa relativa alle prestazioni previdenziali collegate al reddito, stabilendo in primo luogo che il reddito di riferimento, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni, è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente, mentre, per le sole prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, è quello conseguito nello stesso anno.
Si prevede, inoltre, che i titolari di prestazioni previdenziali o assistenziali collegate al reddito, nel caso in cui non comunichino integralmente all’Amministrazione finanziaria i dati reddituali rilevanti, siano obbligati a comunicare agli enti previdenziali eroganti la prestazione medesima. In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione, si procede alla sospensione della prestazione. Se entro 60 giorni dalla sospensione la comunicazione non è effettuata, si procede alla revoca definitiva delle prestazioni, nonché al recupero delle somme erogate. Nel caso in cui la comunicazione sia presentata rispettando il richiamato termine temporale, gli enti previdenziali ripristinano la prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l’anno in corso. Diverse norme volte al contenimento dei costi per il personale degli enti territoriali sono contenute all’articolo 14, commi da 7 a 10, mentre in materia di evasione contributiva interviene l’articolo 18, che disciplina la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario e contributivo; l’articolo 28 disciplina l’incrocio tra i dati dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate al fine di contrastare la microevasione diffusa. L’art. 30 reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell’Inps, decorrente dal 1o gennaio 2011, fondata sullo strumento dell’avviso di addebito, notificato al debitore e avente valore di titolo esecutivo.
La disposizione riguarda il recupero di tutte le somme dovute all’Inps, ivi comprese quelle risultanti da accertamenti da parte degli uffici dell’Istituto La disposizione, in particolare, definisce le modalità di redazione e di notifica dell’avviso di addebito; prevede che l’avviso di addebito venga consegnato agli agenti della riscossione secondo modalità stabilite dall’Inps, in deroga alla normativa vigente sulla riscossione; prevede che l’Inps è tenuto a fornire, all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero; abroga l’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 46 del 1999, concernente i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali; prevede che, in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme richieste attraverso lo strumento dell’avviso di addebito, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute siano calcolate, secondo le relative disposizioni, fino alla data del pagamento; prevede, infine, che all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base della normativa vigente.
Il comma 12 dell’art. 38 modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l’iscrizione in ruoli esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali. In particolare, si dispone che tali termini di decadenza non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1o gennaio 2010 - 31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1o gennaio 2004. Inoltre, i commi da 1 a 3 dell’art. 38 rafforzano i controlli sulle prestazioni sociali agevolate erogate in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e alla presentazione della dichiarazione sostitutiva unica. In particolare, si dispone che gli enti che erogano le prestazioni comunichino i dati dei soggetti beneficiari all’Inps, il quale trasmette le informazioni raccolte, in forma anonima, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’alimentazione del Sistema informativo dei servizi sociali. Si prevede, poi, che una convenzione tra l’Inps e l’Agenzia delle entrate definisca le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni necessarie ai fini degli accertamenti sulla effettiva sussistenza del diritto alle prestazioni sociali godute. In caso di illegittima fruizione delle prestazioni, in relazione al maggior reddito accertato o anche alla discordanza tra il reddito dichiarato ai fini fiscali e quello indicato nella suddetta dichiarazione sostitutiva unica, l’Inps può irrogare una sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro, ferma restando la restituzione del vantaggio indebitamente conseguito.
L’art. 39 dispone l’ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2010, dei termini per i versamenti contributivi dei soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009, mentre l’art. 53 dispone l’ulteriore proroga, per l’anno 2011, del regime fiscale e contributivo agevolato, introdotto dall’articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, per le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, a fronte di incrementi di produttività.