Il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini comunitari residenti in Fvg ed è contrario, pertanto, ai principi di parità di trattamento vigenti nell’Unione europea. Questa, in sintesi, la motivazione con cui il giudice del lavoro del Tribunale di Udine ha accolto, con una sentenza emessa il 30 giugno, il ricorso presentato da un cittadino rumeno contro la mancata erogazione dell’assegno di natalità regionale, il cosiddetto bonus bebè, da parte del Comune di Latisana. Lo rendono noto in un comunicato Cgil, Cisl, Uil e Asgi del Friuli Venezia Giulia.
La decisione del giudice, in particolare, dichiara illegittimo il requisito della residenza decennale in Italia e quinquennale in regione. In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un’efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell’ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine non ha potuto far altro che imporre al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.
Accolte quindi le tesi di Cgil, Cisl e Uil, che hanno sostenuto il ricorso assieme all’Asgi, l’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, che ne ha curato l’iter giudiziario. "Si tratta della prima vittoria nella battaglia promossa dai sindacati contro l’impostazione discriminatoria delle norme sul welfare voluta dall’attuale maggioranza - si legge nella nota - battaglia che aveva già visto una mobilitazione di piazza con la manifestazione del 27 ottobre 2009 a Trieste, sotto la sede del Consiglio regionale, e che ora prosegue anche sul versante istituzionale e giudiziario".