Al via il percorso del decreto legge nelle commissioni competenti. Ddl lavoro, respinti tutti gli emendamenti sull'arbitrato, i dettagli del voto. Camera: la commissione Lavoro approva due risoluzioni sull'occupazione femminile e i fondi pensione
di Valerio Strinati
La manovra economica del governo all’esame della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Nella seduta di martedì 8 giugno, la Commissione lavoro previdenza sociale del Senato ha iniziato l’esame in sede consultiva (parere alla Commissione bilancio) del disegno di legge n. 2228, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Il relatore Castro (Pdl), nell’illustrare le parti del decreto legge di competenza della Commissione, si è soffermato in primo luogo sull’art. 7, che sopprime gli enti pubblici Ipost, Ipsema e Ispesl, con l’attribuzione delle funzioni dell’Ipost all’Inps e degli altri due Istituti all’Inail: si realizza così un accorpamento che, secondo il relatore, oltre a consentire significativi recuperi di efficienza e di razionalizzazione delle attività, darà vita ad un polo integrato della sicurezza sul lavoro. I commi da 7 a 14 dello stesso art. 7, recano poi alcune modifiche alla disciplina dell’organizzazione degli enti pubblici previdenziali, concentrando nei Civ l’attività di sorveglianza strategica e creando un presidente chief officer. Sempre in un’ottica di contenimento delle spese e di razionalizzazione degli apparati, il comma 11 dispone poi che, a decorrere dal 1 luglio 2010, gli eventuali gettoni di presenza per i membri dei comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse dell’Inps non possano superare l’importo di 30 euro a seduta e al comma 12 sono soppressi, dalla stessa data, tutti gli altri emolumenti legati alla partecipazione alle riunioni di organi collegiali di livello centrale. Il comma 15 sopprime l’Istituto per gli affari sociali, le cui funzioni vengono assegnate all’Isfol; analoga soppressione è disposta dal comma 16 per l’Enappsmsad, le cui funzioni sono trasferite all’enpals, e dal comma 25 per le Commissioni mediche di verifica operanti nell’ambito del Ministero dell’economia, salvo quelle dei capoluoghi di regione e delle Province autonome.
Dopo aver dato conto delle disposizioni contenute, all’art. 8, nei commi da 6 a 8, 9, 12 e 15, il relatore si è soffermato sull’art. 10, il cui comma 1 definisce l’invalidità civile, elevando la soglia per la concessione dell’assegno e rafforzando il sistema dei controlli, per scongiurare frodi ed abusi. In merito all’art. 12, ha quindi segnalato che in base ai commi 1 e 2, il termine di decorrenza della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità, ivi compresi i trattamenti liquidati interamente con il sistema contributivo, è pari - con riferimento ai soggetti che maturino il diritto al relativo trattamento pensionistico dopo il 31 dicembre 2010 -, a dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per il relativo trattamento, per i lavoratori dipendenti; a diciotto mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per gli iscritti alle gestioni Inps relative ai lavoratori autonomi o alla Gestione separata. Gli stessi termini previsti per i lavoratori autonomi sono previsti (comma 3) per la decorrenza dei trattamenti pensionistici derivanti da totalizzazione. I commi da 4 a 6 recano invece norme transitorie di esclusione dalla nuova disciplina sui termini, la quale viene altresì esclusa, a regime, per il caso in cui, a causa del raggiungimento di un determinato limite di età, venga meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa. I successivi commi da 7 a 9 dispongono una corresponsione in forma rateale di alcune quote dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto, comunque denominati, dei dipendenti pubblici, mentre il comma 10 estende a tutti i pubblici dipendenti - sia pure in base al criterio del pro rata temporis - il regime del TFR di cui all’art. 2120 del codice civile, in sostituzione delle altre discipline relative ai trattamenti di fine servizio, comunque denominati, con riferimento alla quota di anzianità contributiva maturata a decorrere dal 1° gennaio 2011. Il comma 11 pone poi una norma di interpretazione autentica riguardo al principio di assoggettamento all’assicurazione previdenziale relativa all’attività (di lavoro autonomo) prevalente. I commi da 1 a 5 del successivo articolo 13 - ha proseguito il relatore - prevedono l’istituzione presso l’Inps del Casellario dell’assistenza, ai fini della raccolta, della conservazione e della gestione dei dati relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; il comma 6 stabilisce che per le prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente e che per i redditi derivanti da trattamenti pensionistici rilevi l’importo conseguito nel medesimo anno solare, anziché nel precedente.
L’art. 30 - ha proseguito il relatore - reca una nuova disciplina sulla riscossione dei crediti da parte dell’Inps, decorrente dal 1° gennaio 2011 e fondata sullo strumento dell’avviso di addebito, notificato al debitore, avente valore di titolo esecutivo e concernente il recupero di tutte le somme dovute all’Istituto. I commi da 1 a 3 dell’art. 38 recano alcune norme in materia di controllo sulle prestazioni sociali agevolate, erogate in base alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica. Il comma 12 dello stesso articolo modifica, in via transitoria, la disciplina sui termini di decadenza per l’iscrizione in ruoli resi esecutivi dei crediti degli enti pubblici previdenziali, disponendo che essi non trovino applicazione, limitatamente al periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2012, per i contributi non versati e gli accertamenti notificati successivamente al 1° gennaio 2004. L’articolo 53 concerne il regime fiscale e contributivo agevolato, per il 2011, relativo agli emolumenti retributivi previsti dai contratti collettivi territoriali o aziendali e correlati a incrementi di produttività, riguardanti esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato.
La Commissione ha quindi accolto la proposta del sen. Roilo (Pd) di differire alla prossima settimana l’espressione del parere sul disegno di legge.
L’esame è ripreso nella seduta di mercoledì 9 giugno con gli interventi dei senatori del gruppo del Partito democratico Roilo, Passoni e Nerozzi. Gli intervenuti hanno rilevato che, dopo avere a lungo negato la necessità di interventi correttivi, il governo ha varato tardivamente una manovra di riordino dei conti pubblici assai impegnativa, mentre l’esigenza di sostenere le imprese e di tutelare i lavoratori era già emersa fin dall’autunno del 2008, quando era apparsa evidente la gravità della crisi in atto. L’Esecutivo – hanno aggiunto i senatori del Pd - giustifica le drastiche misure adottate con una presunta imposizione a livello europeo: ma, anche se l’Italia non è l’unico Paese ad adottare provvedimenti di stabilizzazione economico-finanziaria, il governo Berlusconi è tuttavia il solo ad aver finora sempre negato la disastrosa situazione dei conti pubblici, malgrado una flessione del PIL pari a 7 punti percentuali, più vistosa di altri paesi, come Francia e Spagna, che, pur adottando misure di molto rigorose, hanno però salvaguardato il finanziamento degli investimenti strategici.
Un intervento di risanamento è dunque, secondo gli intervenuti, necessario: non però quello del governo, tardivo e insufficiente, e tale da produrre effetti depressivi, poiché non stimola gli investimenti, riduce i consumi, che subiranno gli effetti dei tagli alle retribuzioni, e penalizza i redditi, in particolare quelli più bassi, finendo con il gravare sulle imprese, e conseguentemente sull’occupazione.
Sulle pensioni, gli intervenuti hanno rilevato le discrasie tra l’articolato e la relazione tecnica sugli oneri, e hanno fatto presente che una riforma del sistema previdenziale, non condizionata da finalità di cassa, andrebbe adottata, se necessaria, all’esito di un percorso di confronto serio con le parti sindacali e sociali, e non in modo confuso e disorganico, attraverso un provvedimento d’urgenza. Sotto questo profilo, anche con riferimento al regime applicabile alle donne, la riflessione in ordine alla anzianità di servizio andrebbe fatta con stretto riguardo alla tipologia dell’attività, e c’è da chiedersi in proposito quali siano oggi le prospettive di quei lavoratori che si trovano a metà strada tra la pensione e la cassa integrazione.
Anche i tagli operati nei confronti degli stanziamenti degli Enti locali, così come gli oneri che verrano a gravare sulle piccole imprese, sono destinati a risolversi nell’inevitabile taglio dei servizi a disposizione dei cittadini, e dunque di un’ulteriore riduzione dei redditi: dinanzi ad un quadro economico allarmante è poi sconcertante l’atteggiamento del governo, di rinvio a tempi migliori degli interventi strutturali. Al contrario, secondo gli intervenuti, le fasi di forte crisi vanno utilizzate proprio per operare riforme di carattere organico, al fine di governarle in modo efficace. A tal fine sarebbero necessari interventi incisivi sul fisco, dato che l’Italia è l’unico Paese a non avere una patrimoniale sulle rendite di particolare consistenza, così come è necessario affrontare secondo un criterio di equità il tema delle entrate, anche attraverso una autentica lotta all’evasione fiscale, e quello delle uscite, con drastici tagli alle spese inutili. Anche gli interventi di accorpamento degli enti richiede una riflessione ulteriore: la soppressione dell’ispesl, le cui funzioni vengono, sulla base dell’articolo 7, comma 1, affidate all’inail, potrebbe infatti comportare la perdita di finanziamenti dell’Unione europea e di know how di ricerca.
I senatori del Pd hanno inoltre segnalato come la ripartizione delle competenze tra le Commissioni permanenti esistente al Senato, che riserva il comparto del pubblico impiego alla competenza della Commissione Affari costituzionali, abbia l’effetto di impedire alla Commissione Lavoro di condurre una riflessione di carattere organico, rendendone monca e disarticolata l’analisi.
La Commissione, aderendo alla proposta della sen. Ghedini (Pd) ha quindi rinviato il seguito dell’esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla libera circolazione dei lavoratori dell’Unione (n. Com (2010) 204 definitivo), ed ha ripreso l’esame congiunto, in sede referente dei disegni di legge nn. 1009 ( Garavaglia); 1060 (Giuliano ed altri) ; 1180 (Treu ed altri) e 1685 (Poretti ed altri) recanti norme in materia di bilancio dei sindacati e delle loro associazioni nonché in materia di trattenute sindacali; e della petizione n. 237 ad essi attinente.
Il sen. Castro (Pdl) nel rilevare che il disegno di legge n. 1060, assunto come testo base, è riconducibile ad una impostazione pro-labour; ha segnalato l’opportunità di rivederne le prescrizioni in modo da garantire la massima coerenza tra tale vocazione ed il concreto perseguimento degli intendimenti che si intende soddisfare.
Il seguito dell’esame congiunto è stato quindi rinviato. La Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro previdenza sociale del Senato iniziano la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge sul lavoro rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica
Nella seduta di martedì 8 e mercoledì 9 giugno è ripreso presso le Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro, previdenza sociale del Senato l’esame in sede referente del disegno di legge del governo n. 1167-B/bis recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal presidente della Repubblica in data 31 marzo 2010, ai sensi dell’articolo 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.
Il relatore per la Commissione lavoro, Castro (Pdl) ha dato conto del calendario informalmente concordato tra i rappresentanti dei Gruppi, , che prevede per il 15 giugno la conclusione del’esame in sede referente. Ha quindi presentato tre ulteriori emendamenti, che recepiscono alcune istanze dei gruppi dell’opposizione per migliorare le garanzie in favore dei lavoratori: il primo (32.100) prevede amplia a 12 mesi il termine per il deposito del ricorso; il secondo (32.101) interviene sul tema del licenziamento intimato senza la forma scritta, fissando in dodici mesi il termine di decadenza per l’impugnazione; il terzo (50.100) precisa che l’indennizzo al prestatore di lavoro è condizionato all’offerta entro il 2008 della stipulazione di un contratto di lavoro subordinato, nonché all’offerta, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, della conversione a tempo indeterminato del contratto in corso, ovvero di un’assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a quelle svolte durante il rapporto di lavoro precedente.
Con il voto favorevole del sen. Nerozzi (Pd), a nome del suo gruppo, la Commissione si è espressa quindi in senso contrario al mantenimento dell’art. 20, di cui pertanto proporrà la soppressione all’Assemblea.
Le Commissioni riunite hanno quindi esaminato gli emendamenti riferiti all’art. 30. Dopo che il relatore Castro e il sottosegretario Viespoli a nome del governo, hanno espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica del predetto articolo, si è proceduto alle votazioni. Posti ai voti, una parte degli emendementi riferiti all’art. 30 sono stati respinti.
Le votazioni sono proseguite nella seduta del 9 giugno. Le Commissioni riunite hanno respinto la restante parte degli emendamenti all’art. 30, che resta pertanto immodificato rispetto al testo trasmesso dalla Camera.
Si è quindi passati ad esaminare gli emendamenti riferiti all’articolo 31. Il relatore Castro ed il sottosegretario Viespoli si sono espressi in senso favorevole sugli emendamenti 31.29 e 31.37 e contrario su tutti gli altri.
Con successive e separate votazioni sono stati respinti gli emendamenti interamente soppressivi dell’art. 31 e soppressivi del comma 1 dello stesso articolo; è stato quindi rinviato il seguito dell’esame. Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 8 giugno sono state svolte le seguenti interrogazioni a risposta immediata: 5-03002 Schirru: Sulle vicende occupazionali della azienda Vol 2.0 di Cagliari; 5-03003 Di Biagio: Sulla riorganizzazione della previdenza nel settore marittimo.
È quindi proseguito e si è concluso l’esame del testo unificato delle risoluzioni 7-00274 Codurelli;
7-00285 Pelino; 7-00306 Paladini: Sulle politiche a sostegno delle donne e dell’occupazione femminile.
Dopo che il presidente Moffa ha segnalato che, rispetto al testo presentato nella precedente seduta, è stata introdotta una limitata modifica al punto 4 del dispositivo, la deputata Pelino ha spiegato che essa espunge un riferimento alla legge finanziaria per il 2008, che - ad una attenta valutazione tecnico-politica - non risulta più necessario. Il sottosegretario Viespoli ha espresso il parere favorevole del governo sulla nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni in titolo.
Per il gruppo del Partito democratico, i deputati Damiano e Condurelli, nell’esprimere pieno apprezzamento per il lavoro comune svolto sul testo unificato delle risoluzioni, hanno rilevato la contraddittorietà tra le dichiarazioni di principio contenute nell’atto d’indirizzo e l’azione concreta svolta dal governo in materia di pari opportunità, in particolare con riferimento all’esigenza di promuovere il principio di parità nelle nomine governative degli enti, completamente disatteso dal governo nel corso di questa legislatura, nonché alla questione della parità salariale, professionale e previdenziale tra uomo e donna, posta a livello europeo e interpretata dall’Esecutivo in carica in modo riduttivo e semplicistico, attraverso il mero innalzamento graduale a 65 anni dell’età pensionabile delle donne. A tale proposito, gli intervenuti hanno espresso preoccupazione per la persistente tendenza del governo ad attuare scorrettamente i richiami dell’Unione europea in materia previdenziale, elaborando, da ultimo, una misura che, eliminato ogni elemento di gradualità, finisce per colpire ancor più le donne lavoratrici. È stato infine espresso l’auspicio che le corrette affermazioni di principio contenute nel testo in esame possano finalmente trovare una felice attuazione nell’operato del governo e che la problematica delle pari opportunità possa essere inserita in una riflessione sulla centralità delle politiche di genere per la creazione di un moderno Stato sociale e per il rilancio dell’intero Paese.
Rispondendo ad una obiezione del deputato Porcino (Idv) sul punto 6 dello schema di risoluzione, la deputata Pelino ha rilevato che il testo non desta particolari preoccupazioni, poiché il profilo meritocratico appare prioritario rispetto a qualsiasi criterio di genere.
Il deputato Delfino (Udc), nel preannunciare pieno sostegno al testo in esame, che ha sottoscritto, ha auspicato che ad esso seguano azioni concrete dell’Esecutivo e ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione della proposta di testo unificato.
Il deputato Paladini (Idv) ha espresso apprezzamento per il lavoro condiviso svolto dalla Commissione, in particolare dagli esponenti femminili dei gruppi, attendendosi che dalle linee d’indirizzo tratteggiate dall’atto in esame derivino concreti atti da parte dell’Esecutivo. Pertanto, ha preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione del testo unificato.
La deputata Saltamartini (Pdl) ha affermato che il testo in discussione consente di uscire da una mera logica di antagonismo di genere, ponendo la questione delle pari opportunità e delle politiche di conciliazione su un piano più generale, che richiede l’impegno dell’intera società italiana: a suo avviso, tale requisito culturale di partenza non sembra essere stato esattamente percepito dalla Commissione europea, che, nei suoi richiami all’Italia sulla questione della parità di genere, tende ad ignorare la specifica condizione professionale e previdenziale delle donne italiane, mentre la risoluzione che sta per essere varata dimostri la continuità dell’impegno assunto dalla Commissione sul terreno delle pari opportunità, dato che, dall’inizio della legislatura, diversi atti d’indirizzo aventi ad oggetto tale delicata materia sono stati approvati all’unanimità. Ha pertanto preannunciato il voto favorevole del suo gruppo sulla nuova versione del testo unificato delle risoluzioni.
Il deputato Fedriga (Lnp), esprimendo soddisfazione per il lavoro comune intrapreso sull’argomento in discussione, ha rilevato e rilevando la necessità di dare impulso alle politiche di genere al fine di promuovere l’occupazione femminile nel Paese, salvaguardando al tempo stesso i principi della meritocrazia.
Dopo che il presidente Moffa ha espresso viva soddisfazione per il proficuo lavoro svolto e per l’esito convergente di esso, la Commissione ha approvato la nuova versione della proposta di testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00274, 7-00285 e 7-00306, che ha assunto il numero 8-00070 (leggi il testo della risoluzione).
La Commissione ha quindi esaminato la risoluzione 7-00341 Foti: Iniziative destinate allo sviluppo dei fondi pensione. Avendo il proponente rinunciato ad illustrarne il contenuto, il sottosegretario Viespoli ha espresso un orientamento favorevole sul testo in esame, condizionato alla riformulazione del riferimento alla possibile creazione di un apposito organismo ad hoc.
Il deputato Foti si è detto disponibile ad aderire alle richieste del rappresentante del governo, eventualmente sostituendo nel dispositivo il riferimento alla creazione di un apposito organismo, con il principio dell’adozione di iniziative comuni di natura organizzativa e di promozione del sistema dei fondi pensione.
Per il gruppo del Pd, i deputati Gnecchi, Damiano e Santagata hanno osservato che occorrerebbe dare maggiore risalto a taluni aspetti emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione sull’argomento: la necessità di promuovere una maggiore informazione sulla convenienza del secondo pilastro previdenziale e l’esigenza di riflettere sull’opportunità di introdurre una fiscalità di favore che ne favorisca la diffusione, attualmente non soddisfacente. Peraltro - hanno osservato gli intervenuti - il governo, a differenza dell’Esecutivo precedente, non ha promosso lo sviluppo della previdenza complementare, né a livello di informazione, né a livello fiscale, nonostante le richieste formulate dai soggetti interessati. Inoltre vi è una contraddizione nel testo della risoluzione, che nelle premesse prospetta iniziative di cooperazione e di gestione condivisa dei fondi, mentre nel dispositivo parla di una loro «messa a sistema»: operazioni di tale portata, soprattutto nel secondo caso, richiederebbero un processo di unificazione tra diversi fondi, di difficile attuazione. Pertanto l’eventuale adesione del gruppo del Pd ad un atto di indirizzo in materia può avvenire solo nell’ottica di incoraggiare un ravvedimento del governo sui predetti argomenti.
Rispondendo ad un quesito del deputato Cazzola (Pdl) sulla natura delle società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione, il deputato Foti ha fatto presente che il testo da lui sottoscritto fa riferimento agli organismi che svolgono funzioni di ccordinamento e di rappresentanza associata nel mercato dei fondi pensione. Alla luce dei rilievi emersi nel corso del dibattito ha quindi presentato una nuova versione della risoluzione in titolo, facendo notare che mettere a sistema i fondi pensione non significa procedere alla loro fusione o gestione condivisa, bensì progettare - su impulso del Parlamento e degli enti interessati - eventuali iniziative comuni, che possano riguardare anche il settore della promozione e dell’informazione al pubblico.
Dopo che il sottosegretario Viespoli ha espresso, a nome del governo, parere favorevole sulla nuova versione della risoluzione in titolo, quest’ultima è stata approvata dalla Commissione, assumendo il numero 8-00072 (leggi la risoluzione).
Nella seduta di mercoledì 9 giugno è iniziato l’esame in sede referente delle proposte di legge n. 2618 (Mosca) e 3023 (Saltamartini) recanti modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l’introduzione del congedo di paternità obbligatorio, alle quali la Commissione ha deliberato di abbinare le proposte di legge C. 15 (Brugger), C. 2413 (Caparini(, C. 2672 (Calabria) e C. 2829 (Jannone), che vertono su argomenti analoghi. L’esame è stato introdotto dal presidente Moffa, in qualità di relatore, che si è soffermato sulle proposte di legge nn. 2618 e 3023, osservando che esse muovono dalla considerazione che, nonostante i passi avanti fatti negli ultimi anni, l’Italia sconta ancora un grave ritardo nelle politiche di sostegno alla genitorialità. I provvedimenti all’esame intendono promuovere il concetto di pari responsabilità del padre e della madre nelle attività di cura ed educazione dei figli, aumentando gli incentivi all’utilizzo di forme flessibili di svolgimento dell’attività lavorativa nei primi anni di vita del bambino; importanti novità riguardano, in particolare, il ruolo della paternità, che viene valorizzato attraverso l’ampliamento degli istituti esistenti e l’estensione ai padri di benefici che la legislazione vigente prevede unicamente a favore delle madri.
Il presidente ha dato quindi conto dettagliatamente delle due proposte di legge n. 3023 - più ampia, che novella numerosi articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001, e la proposta n. 2168, rilevandone in particolare i punti comuni: entrambi i provvedimenti, novellando l’art. 22 del decreto n. 151stabiliscono il diritto a un’indennità giornaliera pari al 100 % della retribuzione (in luogo dell’attuale 80) per tutto il periodo del congedo di maternità; modificando l’art. 28, introducono l’obbligo per il padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo di quattro giorni continuativi, entro tre mesi dalla nascita del figlio; modificando infine l’art. 38, si introduce la possibilità di fruire del congedo in modo «orizzontale», ossia su base oraria nel limite massimo della metà dell’orario giornaliero. Dopo avere constatato l’esistenza di numerose analogie tra le due proposte di legge, il presidente, non essendovi richieste di intervenire, ha rinviato ad altra seduta il seguito dell’esame.
É quindi proseguito l’esame congiunto delle proposte di legge n. 3333 (Lo Presti) e n. 311 (Schirru) alle quali è stato abbinata, data l’identità della materia, la proposta di legge n. 3479 (Fedriga), sull’esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.
Dopo che il presidente Moffa ha comunicato che le Commissioni consultate hanno tutte espresso parere favorevole sulla proposta di legge n. 3333, adottata come testo base, la Commissione ha deliberato di conferire alla relatrice Pelino il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sulla proposta di legge n. 3333, alla quale risultano abbinate le proposte di legge nn. 3311 e 3479.
È quindi iniziato l’esame in sede consultiva (parere alla Commissione affari costituzionali) del disegno di legge del governo n. 3118 recate semplificazione dell’ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.
Il relatore Fontana (Pdl), richiamate le finalità del provvedimento, collegato alla manovra finanziaria per il 2010, di dare piena attuazione alle disposizioni del Titolo V della Costituzione, attraverso un’efficiente allocazione delle funzioni degli enti locali, la razionalizzazione dei loro e la riduzione delle spese complessive, ha sottolineato che il testo è stato sottoposto a significative correzioni nel corso dell’esame parlamentare: per quel che concerne la competenza della Commissione lavoro il relatore ha segnalato le modifiche apportate agli articoli 9, 10, 11 e 12, volte ad assicurare che la decorrenza dell’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali interessati sia inderogabilmente subordinata e contestuale all’effettivo trasferimento delle relative risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative; inoltre, al comma 4 dell’articolo 12 è stato aggiunto un periodo, in base al quale la legge regionale, nel disciplinare le ulteriori forme e le modalità di associazionismo comunale nonché provinciale, garantisce che non vi siano ulteriori costi per la gestione del personale e degli organi della rappresentanza politica. La soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale (art. 18, comma 5) attribuisce ai componenti delle circoscrizioni eventualmente non soppresse ovvero di nuova istituzione, il diritto a percepire esclusivamente un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi di appartenenza, il cui ammontare non potrà superare l’importo spettante a un consigliere comunale. Il nuovo testo dell’art. 19, sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, al comma 3, ha fatto salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti alla data di soppressione di ciascun consorzio, con assunzione da parte degli enti locali delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale; il medesimo articolo, al comma 5, prevede altresì che per i consorzi non costituiti esclusivamente da enti locali, con legge regionale si possano conferire le funzioni già spettanti ai consorzi soppressi, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. L’art. 23-bis, introdotto con un emendamento del governo, prevede che, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, i presidenti delle regioni possono avvalersi della diretta collaborazione di magistrati ordinari, amministrativi e contabili e di avvocati dello Stato, collocati, previo loro consenso, obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita dalle amministrazioni di appartenenza, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti. Il relatore ha osservato che la norma, non consentendo, di fatto, agli organismi preposti all’autogoverno della magistratura di valutare, come stabilito dalla legge, l’eventuale autorizzazione al collocamento fuori ruolo, sembrerebbe determinare una rilevante deroga ai principi che stanno alla base della specifica disciplina del rapporto di lavoro dei singoli magistrati, potendo, dunque, porsi in contrasto, non soltanto con gli obiettivi di funzionalità dell’amministrazione giudiziaria, ma anche di autonomia di talune categorie di dipendenti pubblici rispetto alla sfera politica. Tale disposizione rischia anche di penalizzare in misura eccessiva la carriera dei dirigenti delle autonomie locali, laddove essi verrebbero, in qualche misura, sostituiti da figure esterne alle rispettive amministrazioni; l’art. 28 modifica poi le disposizioni contenute nel Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali relativamente alla figura del Direttore generale, limitandone la facoltà di nomina nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti (rispetto agli attuali 15.000). mentre l’arti. 29 detta importanti disposizioni in materia di controlli negli enti locali, dalle quali emerge un ruolo particolarmente rilevante dei segretari comunali e provinciali, soprattutto sotto il profilo della loro competenza ad esprimere pareri sulle delibere degli organi amministrativi, nel caso in cui l’ente non abbia al proprio interno i responsabili dei relativi servizi. Il relatore, a tale proposito, ha fatto notare che molti degli emendamenti respinti dalla Commissione miravano a prevedere che - per fronteggiare la grave carenza di organico di segretari sul territorio nazionale - l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, determinato il numero complessivo dei segretari da iscrivere all’albo nazionale , provvedesse a decurtare da esso un numero di posti corrispondente a quello degli idonei dell’ultimo concorso pubblico. Il relatore si è riservato di inserire una osservazione in tal senso - ove tale indicazione dovesse emergere dal dibattito - nella proposta di parere che presenterà. È quindi passato ad illustrare l’art. 30 che, novellando il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali in relazione alla disciplina dell’organo di revisione economico-finanziario, incide in particolare sulle categorie soggettive entro le quali è possibile scegliere i revisori dei conti, prevedendo che i componenti del collegio dei revisori siano scelti sulla base di criteri, individuati dallo statuto dell’ente, idonei a garantire una specifica professionalità e a privilegiare il credito formativo. In conclusione, il relatore ha preannunciato l’intenzione di esprimere un parere favorevole, valutando i rileivi che potranno emergere dalla discussione.
Su proposta del deputato Damiano (Pd), con l’assenso del presidente Moffa, si è quindi deciso di rinviare alla successiva seduta l’espressione del parere.
La deputata Schirru (Pd) è quindi intervenuta sull’art. 29, recante disposizioni in materia di controlli negli enti locali, segnalando l’esigenza di far fronte alla carenza degli organici dei segretari comunali, data l’evidente difficoltà dei piccoli comuni di garantire lo svolgimento dei servizi fondamentali e considerato il venir meno del controllo sulla gestione degli enti locali da parte di organismi esterni. Ha pertanto consentito con il relatore circa l’esigenza di valutare il possibile inserimento nella proposta di parere di una apposita osservazione sull’argomento, ed ha ricordato le numerose iniziative assunte dal suo gruppo su tale questione.
L’esame è proseguito nella seduta di giovedì 10 giugno.
Dopo che il presidente Moffa ha comunicato che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, sono intervenuti, a nome del gruppo del Partito democratico, i deputati Schirru, Miglioli, Bobba e Gatti (Pd), i quali hanno osservato che il provvedimento in esame contiene per lo più norme inutili, ridondanti e ripetitive, non aggiungendo nulla rispetto alla disciplina vigente degli enti locali e addirittura mal coordinandosi con i provvedimenti di stampo federalista intervenuti recentemente sulla materia, rispetto ai quali si pone quasi in termini contraddittori, lesivi dell’autonomia degli enti locali, dal momento che prevede il trasferimento di funzioni a livello locale senza che a tale processo di decentramento si accompagni l’assegnazione di effettive risorse umane e finanziarie, cosa che, tra l’altro, potrebbe mettere in discussione gli stessi livelli essenziali di assistenza sociale che lo Stato dovrebbe garantire a tutela della collettività. Ulteriori perplessità sono state espresse sulla soppressione del difensore civico e sull’obbligatorietà della forma associata per l’esercizio di funzioni comunali, nonché sulla soppressione dei consorzi di funzioni tra enti locali, nulla prevedendo in favore del personale precario, che è preso in considerazione solo in limitati casi, riferiti alla forme di collaborazione con i presidenti regionali. Con il pretesto della riduzione della spesa pubblica, inoltre, il provvedimento sovraccarica talune figure istituzionali - come i segretari comunali - di compiti eccessivi, senza prevedere, al contempo, un adeguato rafforzamento dei rispettivi organici, prospettato peraltro dallo stesso relatore nel suo intervento introduttivo, in vista di un’efficace organizzazione dei servizi comunali. Dopo avere eccepito la eccessiva brevità dei tempi dell’esame, gli intervenuti hanno quindi segnalato le ulteriori criticità del provvedimento, stigmatizzando, sul piano del metodo, l’azione confusa del governo in una materia in cui sembra procedere a tentoni mentre, mentre, sul versante del merito, hanno rilevato che gli incerti propositi federalisti del governo si scontrano con la sua politica di riduzione lineare delle risorse finanziarie e umane - soprattutto per quanto concerne il personale precario - che non permette di distinguere le realtà virtuose di governo locale dalle reali fonti di spreco e di inefficienza. Con il pretesto dei risparmi, si procede - con il conferimento dell’ennesima delega legislativa - alla soppressione di figure istituzionali di indubbia importanza (difensori civici, direttori generali) e al ridimensionamento di essenziali strutture pubbliche, quali le circoscrizioni e le province, agendo su ambiti istituzionali sensibili, che risultano più a contatto con le esigenze profonde della cittadinanza, e che il governo vorrebbe far transitare dalla sfera pubblica a quella privata, ledendo la stessa autonomia dei governi locali, dei quali, lungi dal promuovere un’opera di razionalizzazione organizzativa, mette a rischio l’efficienza. In conclusione, i deputati del Pd pur condividendo talune osservazioni formulate dal relatore, hanno osservato che egli non ha adeguatamente affrontato i nodi problematici del provvedimento, che fanno riferimento a un più generale problema di impostazione complessiva.
Il deputato Paladini (Idv) ha osservato che il provvedimento in esame non appare in grado di affrontare le questioni riguardanti l’inefficienza e gli sprechi della pubblica amministrazione, poiché alla ipotizzata riorganizzazione delle funzioni locali non si accompagna un effettivo trasferimento di risorse umane e finanziarie. La lesione delle prerogative degli enti locali effettuata con le misure all’esame è inoltre in contrasto con i progetti governativi di riforma in senso federale dello Stato, e il cammino intrapreso appare ancor più contraddittorio se si considera che da un lato non si stabilizza il personale precario essenziale per lo svolgimento dei servizi sociali e, dall’altro, si riconfermano i lavoratori flessibili più vicini ai vertici politici, determinando esuberi di organici non necessari.
Il relatore Fontana ha osservato che molti rilievi, peraltro condivisibili, emersi dal dibattito, non possono essere tradotti nel parere, che deve attenersi ai profili di interesse della Commissione stessa. Ha quindi illustrato una proposta di parere favorevole con osservazioni riguardanti l’art. 23-bis, nei termini già esposti nella relazione introduttiva, e l’art. 29, circa l’esigenza di fronteggiare la carenza di organico di segretari degli enti locali consentendo all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali di provvedere per l’iscrizione all’albo nazionale degli idonei dell’ultimo concorso pubblico.
Sono seguite le dichiarazioni di voto - a nome dei Gruppi di appartenenza - deideputati: Damiano (Pd), che ha preannunciato il voto contrario sulla proposta di parere, dando un giudizio negativo sull’impianto complessivo del provvedimento; Fedriga (Lnp), critico verso l’atteggiamento a suo avviso conservatore delle opposizioni, che ha preannunciato il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore; e Foti (Pdl) che ha dichiarato il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.