Prosegue al Senato l’esame della legge rinviata alle Camere. Emendamento Damiano nel mirino, idee diverse anche sulla certificazione e sull’articolo 20. Tagli allo spettacolo, il decreto Bondi arriva in commissione a Palazzo Madama
Nelle sedute del 12 e 13 maggio, le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, previdenza sociale del Senato hanno proseguito l’esame in sede referente del disegno di legge 1167-B/bis recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 74 della Costituzione e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati.
Poiché il Presidente della Commissione lavoro, previdenza sociale aveva già riferito, nella precedente seduta del 6 maggio, sull’esito delle audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni delle imprese, ha avuto inizio la discussione generale.
Per il gruppo del Partito democratico sono intervenuti i senatori Roilo, Ichino, Adamo, e Ghedini, rilevando in primo luogo che, anche se il messaggio presidenziale di rinvio ha rilevato il carattere eterogeneo del provvedimento e il contrasto di alcune disposizioni con i diritti inderogabili dei lavoratori, la maggioranza ha inopinatamente deciso di limitare la discussione alle sole disposizioni espressamente citate dal Capo dello Stato. Per quel che riguarda l’art. 31, in materia di arbitrato, le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno migliorato il testo, escludendo la clausola compromissoria per i licenziamenti individuali, precisando che esso deve svolgersi non solo nei limiti dei princìpi fondamentali dell’ordinamento, ma anche di quelli regolatori della materia, compresi quelli derivanti da obblighi comunitari - anche se tali limitazioni appaiono ancora molto insufficienti -, e che la clausola compromissoria può essere stipulata solo al termine del periodo di prova, dato che nel periodo precedente il lavoratore si trova in una condizione di maggiore debolezza contrattuale. Secondo gli intervenuti, anche se in linea generale è opportuno sviluppare l’arbitrato come strumento rapido ed economico di risoluzione delle controversie, occorre anche tenere presente che nel testo all’esame l’arbitrato ha carattere irrituale e rappresenta una transazione tra le parti che, come tale, dovrebbe assicurare alle stesse un eguale livello di libertà. In tale contesto, l’arbitrato è tutelato dall’ordinamento nella misura in cui realizza in concreto l’interesse alla transazione e dunque è configurabile solo nel momento in cui sorge la controversia, come è previsto in un emendamento dell’opposizione accolto dalla Camera, mentre sarebbe costituzionalmente illegittima una clausola compromissoria stipulata in anticipo sull’insorgere della controversia, che comprometterebbe la condizione di libertà e volontarietà del lavoratore. Sarebbe poi preferibile affidare alla contrattazione collettiva la regolazione dell’arbitrato, anche al fine di semplificarne la procedura. Con riferimento alle disposizioni relative alla certificazione, appare inoltre inopportuno affidare ai consulenti del lavoro, che sono quasi sempre legati da un rapporto contrattuale con il datore di lavoro, un ruolo di garanzia.
Altre perplessità sono state poi espresse sull’art. 20, ritenendosi da parte degli intervenuti inopportuna l’esclusione della punibilità per le responsabilità relative all’esposizione all’amianto nel naviglio di Stato.
Per quel che concerne l’andamento dei lavori, gli intervenuti hanno altresì criticato il fatto che le ipotesi su eventuali emendamenti della maggioranza siano state rese note sulla stampa, prima che nell’ambito della sede propria della discussione parlamentare, per cui quest’ultima presenta aspetti di incertezza ed ambiguità, dai quali si può desumere l’intento della maggioranza stessa di prolungare un iter già molto lungo per pervenire alla piena deregolamentazione dell’arbitrato.
Il relatore Castro (Pdl), replicando ai senatori dell’opposizione, ha ricordato che la circostanza di un iter legislativo così prolungato non è imputabile alla maggioranza, dato che le ultime due letture si sono rese necessarie a seguito del rinvio del disegno di legge alle Camere da parte del Capo dello Stato; per quel che riguarda eventuali emendamenti, ha precisato di avere concordato con il governo e con la maggioranza sull’opportunità di introdurre alcune modifiche, coerenti con le indicazioni presidenziali; mentre a suo parere, l’emendamento dell’opposizione approvato alla Camera risponde a una visione dell’arbitrato nettamente contrastante con quella della maggioranza, che si fonda sull’ipotesi di un accordo anticipato e duraturo fra il datore di lavoro e il lavoratore. Su questo profilo, il relatore ha dichiarato di voler presentare un emendamento, che potrebbe essere anche parzialmente diverso da quello anticipato dalla stampa.
Per il gruppo Italia dei Valori, la senatrice Carlino ha sottolineato che il messaggio presidenziale, oltre a formulare rilievi in merito a determinate disposizioni, ha stigmatizzato l’eterogeneità del provvedimento, il che rende incongrua la decisione della maggioranza di limitare la discussione solo ad alcuni articoli. Inoltre, le modifiche finora introdotte appaiono largamente insoddisfacenti: la nuova formulazione dell’art. 20 non ha prodotto modifiche sostanziali, tranne la possibilità di ricorrere al giudice civile, con conseguente dilatazione dei tempi per l’accertamento del danno, mentre per l’articolo 30, le organizzazioni sindacali hanno chiesto che la certificazione abbia un ruolo più limitato, meglio regolamentato e non lesivo della contrattazione collettiva e aziendale. A proposito dell’articolo 31, preso atto dell’esclusione dell’applicazione dell’arbitrato alle controversie relative ai licenziamenti, Carlino ha osservato che la sottoscrizione della clausola compromissoria al termine del periodo di prova risulta meno lesiva del principio di volontarietà per i lavoratori a tempo indeterminato, ma non per i lavoratori atipici: l’arbitrato, in forma volontaria, dovrebbe essere quindi ammissibile solo per i lavoratori a tempo indeterminato e sulla base della contrattazione collettiva, mentre la certificazione dovrebbe essere effettuata da un organismo terzo, e non dai consulenti del lavoro, i quali spesso operano per conto dei datori. Sull’art. 32, Carlino ha espresso soddisfazione per la previsione che i termini per l’impugnazione decorrano dalla ricezione della comunicazione scritta del licenziamento o delle motivazioni, mentre ha confermato le sue riserve sulle disposizioni concernenti le ipotesi di obbligo legale di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, già dichiarate incostituzionali dalla Corte. Inoltre, le disposizioni sul risarcimento non chiariscono che le indennità sono aggiuntive e non sostitutive della trasformazione del rapporto; a proposito dell’articolo 50, ha notato che la previsione che al lavoratore è dovuta solo l’indennità quando il datore di lavoro gli abbia offerto anche l’assunzione a tempo indeterminato, pur riducendo la portata dell’articolo, rappresenta comunque una scorretta interferenza del legislatore nei giudizi in corso.
Secondo il senatore Treu (Pd) le modifiche apportate dalla Camera non hanno risposto efficacemente ai rilievi del Capo dello Stato. Il governo dovrebbe inoltre esprimersi in merito all’intendimento del relatore Castro di apportare un’ulteriore modifica all’art. 31, che dovrebbe essere invece, a suo avviso, interamente riformulato per renderlo compatibile con i princìpi costituzionali, rinviando, tra l’altro, la disciplina della clausola compromissoria alla contrattazione collettiva ed escludendo, in ogni caso, l’intervento da parte del ministro in limine litis. Analoga esigenza di revisione è ravvisabile per quanto riguarda l’art. 20, sull’applicazione delle disposizioni penali ai fatti avvenuti a bordo del naviglio di Stato. Vanno altresì riconsiderate - secondo Treu - le disposizioni in materia di certificazione e va precisato che l’indennità deve considerarsi solo aggiuntiva e non sostitutiva della conversione del contratto, anche per evitare interpretazioni tendenziose. È altresì opportuno modificare il termine di decadenza per l’impugnazione, quando si tratti di contratti a termine, e rendere meno farraginosa di come risulta dal testo all’esame, la procedura di conciliazione.
Dopo che la senatrice Maravantano (Lnp) ha fatto presente che il sindacato padano si sta espandendo anche nel Mezzogiorno, il relatore per la Commissione affari costituzionali Saltamertini (Pdl) ha assicurato che la formulazione dell’art. 20 non intende incidere sull’accertamento delle responsabilità penali nei processi in corso, ed ha dato conto di una ipotesi di modifica volta ad assimilare, ai fini del risarcimento del danno, le persone che hanno contratto infermità per l’esposizione all’amianto sul naviglio di Stato alle vittime del dovere, con una apposita dotazione finanziaria.
Il seguito dell’esame è stato rinviato.
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Nella seduta di martedì 11 maggio, la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha esaminato, in sede consultiva, per il parere alla Commissione istruzione, il disegno di legge n. 2150, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, recante disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali.
La discussione è stata introdotta dal presidente Giuliano, che, in qualità di relatore, si è soffermato sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione. In particolare, l’articolo 3, al comma 1 attribuisce carattere di esclusività al rapporto di lavoro del personale delle fondazioni lirico-sinfoniche, che può svolgere attività di lavoro autonomo solo nei limiti e con le modalità previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il comma 3 novella l’articolo 3-ter, comma 5, del decreto-legge n. 7 del 2005, prevedendo che, dalla data di entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali contrastanti con le nuove disposizioni e con il medesimo contratto collettivo, non possano essere applicati e debbano essere ricontrattati tra le parti. Il comma 4 prevede che, fino alla stipulazione del nuovo contratto nazionale e dei successivi contratti integrativi, il trattamento economico aggiuntivo, derivante dalla contrattazione integrativa, sia ridotto del 50%. Il comma 5 vieta alle fondazioni lirico-sinfoniche di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato fino alla fine del 2012, consentendo loro di avvalersi, compatibilmente con i vincoli di bilancio, delle tipologie contrattuali disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003. Il comma 6 conferma l’applicazione alle fondazioni delle disposizioni di cui alla legge n. 426 del 1977 che vietano i rinnovi dei rapporti di lavoro che potrebbero comportare la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a termine. Il comma 7 si occupa dell’età pensionabile dei danzatori, fissata sia per gli uomini che per le donne al compimento del quarantacinquesimo anno di età anagrafica, con l’impiego, per i lavoratori cui si applica integralmente il sistema contributivo o misto, del coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica di 57 anni. Il comma 8 reca la copertura finanziaria del comma precedente, con una riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo unico per lo spettacolo (Fus). L’articolo 7 disciplina il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (Imaie).
La Commissione è passata quindi ad esaminare, sempre in sede consultiva, per il parere alle Commissioni finanze e tesoro e industria, il disegno di legge n. 2156, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, già approvato dalla Camera dei deputati.
Il relatore Castro (Pdl), dopo aver illustrato i caratteri carattere generali del provvedimento, si è soffermato sul comma 5 dell’art. 1 che estende all’Ipsema e all’Agenzia delle entrate l’applicazione di norme già vigenti in favore dell’Inps, intese a garantire la riscossione di somme nei confronti di imprese di navigazione marittima. I commi 6-bis e 6-ter - inseriti dalla Camera dei deputati - consentono il recupero coattivo mediante ruoli delle somme indebitamente erogate e dei crediti vantati dall’Inps nei confronti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici e riconosciuti dagli stessi, ai sensi della legge n. 412 del 1991.
Il sen. Roilo (Pd) ha sottolineato la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori a prescindere dalla tipologia di contratto di lavoro, evidenziando tuttavia l’esiguità delle risorse destinate a finanziare le misure contenute nel provvedimento: infatti, i 900 milioni di euro dello scorso anno si sono ridotti ad appena 300 milioni di euro nonostante la crisi economica si manifesti ancora viva e persistente. Per questi motivi, il gruppo del Pd è contrario all’intero provvedimento.
Anche la senatrice Carlino (Idv) ha criticato la copertura finanziaria del decreto-legge, dato che più di un terzo dei fondi disponibili per finanziare il fondo per il sostegno alla domanda finalizzata a obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e di miglioramento della sicurezza sul lavoro provengono da ipotetiche maggiori entrate che il governo prevede di incassare attraverso la lotta alla evasione fiscale. Ha espresso inoltre perplessità sull’art. 5, che deregolarizza le ristrutturazioni edilizie, con scarsa attenzione alle norme su qualità e sicurezza dei lavori.
Il senatore Orsi (Pdl) ha osservato che il meccanismo sottostante al Durc esplica i suoi effetti positivi nel sistema dei lavori pubblici laddove è vietata qualsiasi forma di subappalto, mentre, per quanto riguarda i lavori privati - laddove il subappalto è possibile - tale meccanismo appare un onere che grava inutilmente sul cittadino.
Dopo che il presidente Giuliano ha segnalato l’esigenza di assicurare che gli interventi in edilizia libera vengano realizzati nel pieno rispetto dei requisiti di capacità e di sicurezza sul lavoro prevenendo possibili fenomeni di evasione fiscale, il relatore Castro ha illustrato una proposta di parere favorevole che sottolinea la necessità di valutare i possibili effetti negativi in tema di lavoro sommerso e di sicurezza sul lavoro che deriverebbero sulla base delle previsioni dell’art. 5, che circoscrive l’ambito della procedura della Dia limitando indirettamente anche il connesso obbligo di presentazione del Durc.
Posta ai voti, tale proposta è stata approvata dalla Commissione.
È quindi proseguito l’esame in sede referente del disegno di legge n. 1100 (Finocchiaro ed altri) recante norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento.
Intervenendo nella discussione, il senatore Nerozzi (Pd) ha fatto presente che il disegno di legge n. 1100 mira a stabilizzare le condizioni di lavoro dei giovani a vario titolo interessati dalle problematiche della precarietà e del lavoro sommerso: esso propone infatti una riforma degli ammortizzatori sociali volta a favorire i lavoratori che attualmente non godono di sistemi di protezione sociale. Un punto qualificante del disegno di legge consiste poi nel valore attribuito alla formazione del lavoratore, all’ingresso nel mondo del lavoro ma anche per finalità di riqualificazione e ricollocazione. Allo scopo di far fronte alla perdurante crisi economica è inoltre prevista la istituzione di un salario minimo per i lavoratori precari che permetta di fronteggiare eventuali situazioni di difficoltà.
Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.
Nella successiva seduta di mercoledì 12 maggio,il sottosegretario Viespoli ha risposto alle interrogazioni n. 3-01269 riguardo alla situazione concernente le vicende occupazionali della Teleperformance (Roilo), e n. 3-01293 concernente la richiesta di concessione della cigs da parte della Nuova Renopress Spa (Ghedini).
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 11 maggio è proseguito l’esame in sede referente della proposta di legge n. 2875 (Gnecchi) recante disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
Il presidente Moffa ha informato che la relazione tecnica sugli oneri derivanti dal provvedimento, richiesta dalla Commissione, è stata verificata negativamente dal Ministero dell’economia, sulla base di un parere della Ragioneria Generale dello Stato. Dato conto nel dettaglio di tale parere, il Presidente ha proposto di riesaminare il testo e verificare i margini per poter pervenire ad una compiuta quantificazione degli oneri e individuare una modalità di copertura finanziaria del provvedimento, convocando a tal fine una nuova riunione del Comitato ristretto, già nominato per lo svolgimento dell’attività istruttoria sulla proposta di legge in esame.
La deputata Gnecchi (Pd) ha ricordato che la sua iniziativa intende evitare che un eletto presso amministrazioni locali, che svolge una rilevante funzione sociale, rimanga privo di fondamentali tutele assicurative e previdenziali - soprattutto laddove, al momento dell’elezione, sia disoccupato o abbia un basso stipendio - e non vuole certo elargire i trattamenti di favore a cui fa impropriamente riferimento la relazione tecnica. Ha rilevato altresì la difficoltà di una precisa quantificazione degli oneri recati dal provvedimento nel lungo periodo.
Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.
La Commissione ha quindi iniziato l’esame in sede referente della proposta di legge n. 1743 (Pelino) e n. 2390 (Compagnon), recanti disciplina della professione di autista di rappresentanza. Su di esse ha riferito il presidente Moffa, facendo presente che i due provvedimenti, di contenuto identico, definiscono il profilo professionale, le attività e i requisiti dell’autista di rappresentanza, poiché tale professione non è attualmente disciplinata dalla legge, e l’inquadramento del personale pubblico che svolge tali funzioni è rimessa alla contrattazione collettiva e ai regolamenti delle singole amministrazioni, il Presidente ha sollecitato la Commissione a valutare se il ricorso allo strumento legislativo sia la via più idonea alla realizzazione degli obiettivi perseguiti.
Forti perplessità, di varia natura, sull’opportunità di un intervento legislativo relativo alla materia in oggetto sono state espresse dai deputati Mosca (Pd), Paladini (Idv), Cazzola (Pdl), Miglioli (Pd), Santagata (Pd) e Rampi (Pd), mentre il deputato Porcino (Idv) ha apprezzato l’intento di garantire una certa uniformità di trattamento rispetto ad altri operatori del settore
La deputata Pelino (Pdl) ha osservato che la sua iniziativa mira a rispondere alle esigenze prospettate alla stessa Commissione dalle organizzazioni sindacali di rappresentanza del settore, e si è detta comunque disponibile a valutare gli elementi di criticità emersi nel dibattito, al fine di giungere ad una soluzione normativa il più possibile condivisa.
Il presidente Moffa, nel prendere atto delle critiche emerse nel dibattito, ha proposto una pausa di riflessione sull’argomento, sospendendo per il momento l’iter di esame dei testi, e, rispondendo ad un quesito del deputato Delfino, circa i tempi relativi alla prospettata sospensione, ha auspicato che essi siano contenuti e che al momento opportuno si possa giungere ad una definitiva presa di posizione sull’argomento, anche se questa dovesse essere di segno negativo. Ha quindi rinviato il seguito dell’esame ad altra seduta.
La Commissione ha quindi iniziato l’esame in sede referente della proposta di legge n. 3096 (Jannone) recante disposizioni in materia di trasferimenti pubblici in favore dell’INPdAP a sostegno delle gestioni previdenziali.
Il relatore Fontana (Pdl) ha fatto notare che la proposta di legge interviene sulla risorse finanziarie destinate all’Inpdap, al fine di garantire i pagamenti dei trattamenti pensionistici e di fine servizio ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche; la proposta, in particolare, novella l’articolo 35 della legge n. 448 del 1998, prevedendo che le anticipazioni sul fabbisogno finanziario si intendano come trasferimenti a titolo definitivo in favore dell’Ente. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, si tratta di risolvere le necessità finanziarie degli ultimi cinque anni dell’Inpdap, derivanti da fattori generali di carattere demografico, di politiche del lavoro pubblico e di fattori macro-economici. L’art. 1 autorizza, dal 2010, i trasferimenti in favore dell’Inpdap a carico del bilancio dello Stato, a sostegno delle gestioni previdenziali e a titolo definitivo per ripianarne il fabbsogno finanziario. Inoltre, le somme ricevute negli esercizi precedenti e iscritte tra le passività delle gestioni si intendono trasferite a titolo definitivo. L’art. 2 disciplina le decorrenze.
Il deputato Cazzola (Pdl) ha osservato che il provvedimento potrebbe risolvere talune rilevanti problematiche di bilancio dell’Istituto, ma che occorre anche valutare gli inevitabili effetti di natura finanziaria derivanti da un intervento di queste dimensioni, che potrebbe richiedere un serio approfondimento da parte del dicastero dell’economia.
Per il gruppo del Partito democratico, i deputati Santagata e Gnecchi hanno fatto presente che lo squilibrio di bilancio dell’Inpdap è il frutto della politica governativa in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni: la diffusione dei contratti flessibili in tale contesto ha infatti ridotto il gettito contributivo, alimentando la gestione separata dell’Inpsper i lavoratori precari, i quali - sottoposti ad una sorta di «tassa occulta» sul lavoro - paradossalmente possono essere definiti i veri finanziatori della manovra in questione. Appare altresì paradossale che la relazione illustrativa della proposta di legge citi, tra le cause delle problematiche finanziarie dell’ Inpdap, anche l’introduzione di normative che hanno favorito l’uscita dal mondo del lavoro dei soggetti con quarant’anni di contribuzione o l’intensificarsi dei processi di privatizzazione, tutte misure adottate dall’Esecutivo in carica. Sarebbe stato preferibile riassumere gli oltre 50 mila docenti elementari, che sono stati costretti alla disoccupazione dalle scelte governative in materia di pubblica istruzione.
Dopo che il deputato Delfino (Udc) ha auspicato che il governo possa quanto prima a riferire alla Commissione sull’argomento oggetto del provvedimento, il presidente Moffa, concordando sull’opportunità di acquisire ulteriori elementi di conoscenza da parte del governo, ha rinviato ad altra seduta il seguito dell’esame.
Sempre nella seduta di martedì 11 maggio, la Commissione ha iniziato l’esame, in sede consultiva, per il parere alla Commissione affari costituzionali, del disegno di legge del Governo n.3209-bis, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
L’esame è stato introdotto dalla relatrice Pelino (Pdl), che ha ricordato che il provvedimento, collegato alla manovra finanziaria, si ispira ai principi di sussidiarietà e a una visione federale e liberale dello Stato. Dal punto di vista delle disposizioni di più diretto interesse della Commissione, la relatrice ha evidenziato gli artt. 8, 21, 24 e 26 del disegno di legge: l’art. 8 interviene sui termini di versamento dei contributi all’Enpals e su altri profili relativi, tra l’altro, all’obbligo di denuncia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro; al certificato di agibilità; al libretto personale del lavoratore, di cui dispone l’abrogazione. L’art. 21 reintroduce l’obbligo del giuramento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il cui rapporto di lavoro è contrattualizzato, mentre l’art. 24 reca disposizioni concernenti la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica dei dati mensili relativi alle assenze per malattia, con effetti sulla retribuzione di risultato del dirigente responsabile nel caso di persistente violazione dell’obbligo di comunicazione. L’art. 26 disciplina il servizio temporaneo dei dipendenti pubblici all’estero. In conclusione, la relatrice ha proposto l’espressione di un parere favorevole, riservandosi comunque di valutare l’esito dell’esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.
Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.
È quindi iniziato l’esame in sede consultiva, per il parere alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, della proposta di legge recante disciplina dell’attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia, derivante dall’unificazione di vari disegni di legge d’iniziativa parlamentare.
La relatrice Giammanco (Pdl) ha fatto presente che l’intervento normativo si propone di contribuire, attraverso l’introduzione di un’adeguata preparazione professionale degli operatori, a rendere il mercato dell’attività edilizia più trasparente e più sicuro per tutti coloro che lavorano nel settore, nonché a tutelare i consumatori finali, subordinando l’esercizio di determinate attività professionali edili al possesso di alcuni requisiti di carattere tecnico-professionale, oltre che di onorabilità e, con riferimento alla struttura organizzativa e gestionale dell’impresa, ad appositi requisiti di capacità organizzativa e finanziaria. Per quel che riguarda le competenze della Commissione, l’art. 3 del testo prevede l’istituzione di una sezione speciale dell’edilizia presso la Camera di commercio, alla quale sono tenuti ad iscriversi tutti coloro che esercitano tale attività a qualsiasi titolo, in proprio ovvero tramite contratto di appalto o di subappalto ed esercitate in forma individuale, societaria o cooperativistica. In questo ambito, l’art. 4, comma 1, prevede che lo stesso esercizio della professione di costruttore edile sia subordinato alla designazione - all’atto dell’iscrizione alla richiamata sezione speciale - di un «responsabile tecnico», mentre il comma 2 stabilisce che tale funzione possa essere svolta anche dal responsabile per la prevenzione e la protezione, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008; la stessa disposizione attribuisce appositi crediti formativi ai soggetti che abbiano già i requisiti per la nomina a responsabile per la prevenzione e la protezione, ai fini del percorso formativo necessario per diventare responsabile tecnico. Dopo avere fatto presente che la richiamata disposizione fa riferimento al decreto legislativo n. 81 del 2008, assicurando non soltanto il rispetto delle vigenti norme sui requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico di responsabile per la prevenzione e la protezione sui luoghi di lavoro, ma anche la possibilità che la specifica preparazione di tale soggetto nel settore della sicurezza del lavoro possa consentire di assumere anche l’incarico di responsabile tecnico, la relatrice ha evidenziato poi il comma 4 dell’art. 2, che, nell’ambito della regolamentazione delle attività e dei requisiti per lo svolgimento delle attività professionali di costruttore edile, non modifica quanto previsto dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 81, relativamente all’utilizzo di un meccanismo di misurazione a punti dell’idoneità dei soggetti impegnati nel settore edile, teso a garantire il rispetto da parte dell’impresa delle regole sulla sicurezza del lavoro. In conclusione, la relatrice ha proposto l’espressione di un parere favorevole.
La deputata Gatti (Pd), pur preannunciando un orientamento favorevole del suo gruppo al provvedimento, ha osservato che sono possibili alcuni miglioramenti e aggiornamenti del testo. In particolare, mentre appare ultroneo il comma 3 dell’art.1, laddove si prevede che le nuove disposizioni si applichino anche alle persone fisiche e giuridiche straniere che intendono esercitare l’attività di costruttore edile nel settore privato nello Stato italiano, desta perplessità l’art. 2, nel quale non appare chiaro il riferimento allo «sviluppo di progetti immobiliari», che sarebbero esclusi dall’ambito applicativo. Dopo aver evidenziato l’esigenza di considerare l’opportunità di inserire gli aspetti previdenziali nell’ambito dei programmi di studio di cui all’articolo 8, ha dichiarato di non condividere la scelta di prevedere un valore minimo, pari a 30 mila euro, riferito all’attività edile da svolgere, ai fini della valutazione dei requisiti di capacità dell’impresa, ritenendo preferibile un’indicazione più generica, che consenta di rapportare di volta in volta tale elemento al tipo di lavoro da eseguire. Soffermandosi sull’art. 11, ha segnalato l’opportunità di specificare l’ambito nazionale in cui valutare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali, mentre, in ordine all’art. 13, appare necessario riflettere sulla effettiva utilità di una deroga alle norme in materia di requisiti di idoneità professionale previsti all’art. 7. Anche l’art. 15 suscita dubbi, poiché sembra offrire un’ingiustificata scappatoia al direttore dei lavori che abbia violato le norme di legge.
Il presidente Moffa ha osservato che il riferimento al valore minimo pari a 30 mila euro sembra sia stato suggerito dalle stesse organizzazioni sociali, che hanno manifestato l’esigenza di prevedere una consistenza patrimoniale minima delle imprese edili.
Nella seduta di mercoledì 12 maggio, la Commissione ha approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice Giammanco, contenente le indicazioni emerse dal dibattito, sulla quale hanno dichiarato il voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi politici, la deputata Gatti (Pd) e il deputato Delfino.
Nella stessa seduta, è proseguito l’esame in sede consultiva del disegno di legge n. 3209-bis del Governo, in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e recante delega al Governo per l’emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.
La relatrice Pelino ha dato conto delle novità risultanti dall’approvazione di alcuni emendamenti in sede referente: in primo luogo, all’art. 7 è stato inserito un nuovo comma 2, che prevede l’abolizione dell’obbligo di tenuta del «Registro infortuni» di cui all’articolo 403 del DPR n. 547 del 1955, abrogato dal decreto legislativo n. 81 del 2008; l’art. 7-ter ha apportato una limitata correzione all’articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, disponendo che la semplificazione degli adempimenti ivi prevista avvenga, secondo criteri di trasparenza ed economicità delle procedure, con decreto adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute, per la pubblica amministrazione e per la semplificazione normativa, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza Stato-regioni; l’art. 7-quater ha introdotto una norma in materia di comunicazione all’INPS degli elenchi nominativi annuali per le giornate di occupazione in agricoltura, identica alla disposizione già approvata dalla Camera; l’art. 21-bis prevede che una quota pari al 40 per cento delle risorse stanziate per la formazione presso le amministrazioni centrali confluisca nel «Fondo per il diritto alla formazione continua dei pubblici dipendenti» istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica. Altre minori correzioni sono state apportate agli artt. 28 e 29. Ha quindi illustrato una proposta di parere favorevole con condizioni.
Nell’annunciare voto contrario sulla proposta di parere illustrata dal relatore, i deputati del Gruppo del Pd Santagata, Mattesini, Damiano, Miglioli, Gatti e Codurelli, hanno osservato che la ristrettezza dei tempi dell’esame non consente l’espressione di un parere approfondito su materie particolarmente complesse, riguardanti il lavoro pubblico e privato, sulle quali sarebbe stato più corretto coinvolgere la XI Commissione in sede referente, tanto più che l’Esecutivo, ignorando il recente richiamo contenuto nel messaggio presidenziale di rinvio alle Camere del “collegato lavoro”, sull’eterogeneità e la pletoricità del modo di legiferare del Governo, moltiplica le deleghe legislative che, di fatto, esautorano il Parlamento delle sue funzioni. Nel merito, il provvedimento persegue un approccio punitivo nei confronti del personale pubblico, trascurando peraltro l’applicazione di fondamentali principi costituzionali, come quello della sussidiarietà orizzontale. Minore importanza viene data agli incentivi, non sostenuti da risorse aggiuntive, alla class action, importante strumento da attivare in caso di danni provocati da inefficienze della pubblica amministrazione, e alla tutela del consumatore in ordine alla qualità dei servizi resi dalle amministrazioni stesse. Si omette inoltre di affrontare una questione essenziale come il ritardo nei pagamenti alle imprese da parte delle amministrazioni.
Anche il deputato Paladini (Idv) ha espresso perplessità di metodo e di merito, riguardanti, queste ultime, gli artt. 7 e 8, sia per l’eccessiva eterogeneità del testo, sia per il proliferare di deleghe al Governo troppo generiche.
Il deputato Delfino (Udc), nel riservarsi di valutare meglio il provvedimento nel corso dell’esame in Assemblea, ha stigmatizzato i gravi vizi di metodo che, a suo parere, hanno inficiato il corretto svolgimento dell’iter di esame presso la XI Commissione in ordine a materie di competenza. Inoltre, il Governo enfatizza eccessivamente la lotta all’assenteismo nel pubblico impiego, perdendo di vista gli obiettivi più importanti di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione. Per tali ragioni, ha preannunciato il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore
Il Presidente Moffa ha quindi dichiarato, in relazione ai rilievi mossi nel corso della discussione e da lui solo parzialmente condivisi, di volere rappresentare, nelle sedi opportune, i disagi conseguenti ai ristretti tempi di esame dei provvedimenti assegnati in sede consultiva.
La Commissione ha quindi approvato la proposta di parere favorevole con condizioni del relatore.
La Commissione ha quindi ripreso l’esame congiunto in sede referente delle proposte di legge nn. 3311 (Schirru) e 3333 (LoPresti), recenti esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta. Aderendo alla proposta della relatrice Pelino, la Commissione ha adottato come testo base la proposte di legge n. 3333, con il consenso della deputata Schirru, proponente della proposta di legge n. 3311. Su proposta del Presidente Moffa il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di legge n. 3333, adottata come testo base, è stato fissato alle ore 12 di martedì 18 maggio.
È quindi proseguito l’esame della proposta di legge recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili, e derivante dall’unificazione di diverse proposte di legge d’iniziativa parlamentare.
Il presidente Moffa, nel dare conto dei pareri pervenuti dalle Commissioni consultate, ha fatto presente che il parere della Commissione bilancio contiene alcune condizioni sul nuovo testo unificato. Al riguardo, ha invitato il relatore - che ha anche predisposto un emendamento tecnico diretto a recepire l’osservazione contenuta nel parere della XII Commissione - ad indicare le modalità che ritiene più idonee a dare seguito al parere reso dalla V Commissione.
Il relatore Delfino (Udc), nel raccomandare anzitutto l’approvazione del suo emendamento diretto a recepire l’osservazione contenuta nel parere della XII Commissione, ha osservato che il parere della Commissione bilancio prospetta la soppressione degli articoli 2 e 4, nel presupposto che essi sottostimino gli oneri e sovrastimino le entrate attese. Ha quindi illustrato i motivi che lo inducono a non recepire, in questa fase dell’esame, il parere espresso dalla V Commissione, riservandosi di valutarlo all’interno del Comitato dei nove, che dovrà approfondire tutti gli aspetti evidenziati in vista della discussione del provvedimento in assemblea.
La Commissione, approvato l’emendamento che recepisce l’osservazione della Commissione affari sociali, ha conferito al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato delle proposte di legge, come modificato nel corso dell’esame in sede referente.