
In Parlamento
Ddl lavoro, così il governo ha cambiato le regole
Il resoconto della discussione in Senato: approvate le nuove norme, tra cui l'aggiramento dell'articolo 18. Scontro maggioranza-opposizione. Treu (Pd): “Non è ispirato a Marco Biagi”. Continuano le indagini conoscitive su previdenza e mercato del lavoro
di Valerio Strinati
Il Senato approva definitivamente il disegno di legge sul lavoro collegato alla manovra di finanza pubblica
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 3 marzo, il Senato ha discusso e approvato il disegno di legge n. 1167-B recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, collegato alla manovra finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera.
» Il ddl approvato
» TESTO » Commento
La discussione, limitata alle parti da ultimo modificate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, è stata introdotta dal relatore Castro (Pdl) il quale ha ricordato che l’altro ramo del Parlamento è intervenuto sull’art. 31, modificando il regime di entrata in vigore, in termini di piena operatività, della norma sull’arbitrato. Infatti, il termine è spostato da 18 a 12 mesi, decorsi i quali, il ministero del Lavoro sentite le parti sociali e, sulla base degli esiti della consultazione realizzata con le medesime, può disporre autonomamente circa le modalità di implementazione del collegio di conciliazione e dei collegi arbitrali. Un'altra modifica è stata introdotta in materia di apprendistato: con essa – ha affermato il relatore - si tenta di intercettare i casi di diserzione dell'obbligo scolastico, spesso anticamera del lavoro nero o di forme di devianza criminale, consentendo ai giovani interessati di anticipare di un anno, al compimento del quindicesimo anno d'età, l'accesso all'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo scolastico.
Il relatore ha quindi richiamato le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati: all’art. 1 è stato introdotto un criterio di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti; all'articolo 2 sono state apportate modifiche formali al fine di recepire l'avvenuta separazione del ministero della salute da quello del lavoro ed è stata sottolineata l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni; all'art. 21, in materia di pari opportunità, si è specificato che le misure adottate dalle pubbliche amministrazioni non devono essere onerose per la finanza pubblica e anche agli artt. 42 e 43 è stata introdotta una clausola analoga; infine, all'articolo 46 è stato ridotto da 36 a 24 mesi il termine per l'attuazione delle deleghe relative agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego ed agli incentivi per l'occupazione
È quindi intervenuto il relatore Saltamartini (Pdl), facendo presente che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sulle materie di competenza della Commissione affari costituzionali si configurano quali aggiustamenti di carattere formale e non risultano modifiche di rilievo alla norma riguardante il conferimento di una delega legislativa al governo per la ristrutturazione del sistema previdenziale ed assistenziale del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Respinta una questione pregiudiziale avanzata dal sen. Ichino, circa la inapplicabilità delle nuove disposizioni in materia di arbitrato al pubblico impiego, si è aperta la discussione generale.
Per il gruppo Italia dei valori sono intervenuti la sen. Carlino ed il sen. Pardi ad avviso dei quali le modifiche apportate al testo in discussione dalla Camera dei deputati, pur non essendo di particolare rilevanza, peggiorano un provvedimento incoerente e per numerosi aspetti molto discutibile: gli intervenuti hanno in particolare criticato l'art. 20 del provvedimento, che garantisce la non punibilità dei militari incaricati di vigilare sulla salute dei propri sottoposti a bordo del navigli di Stato.
Poi l'art.31 che, introducendo una sorta di arbitrato obbligatorio e a pagamento, risulta gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori, tanto da costituire di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché la disposizione che, prevedendo la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico nell'apprendistato, abbassa in modo surrettizio l'età minima in cui è consentito abbandonare gli studi, con una scelta irrazionale e anacronistica, che va in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, e costituisce un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona in materia di riduzione della dispersione scolastica ed un impoverimento culturale e professionale per i giovani italiani.
Per il gruppo della Lega Nord la sen. Maraventano ha espresso apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in discussione, in particolare per la norma che introduce il principio della necessaria rappresentatività e del radicamento sul territorio delle organizzazioni sindacali; per l'articolo 19, che riconosce la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le modifiche riguardanti l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni dell'Inail e la delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco.
Secondo la sen. Maraventanto, inoltre, la norma che prevede la possibilità di soddisfare l'ultimo anno dell'istruzione dell'obbligo attraverso l'apprendistato, lungi dall'incentivare la dispersione e l'abbandono scolastico, costituirà un valido ponte formativo con la realtà del mondo del lavoro.
La sen. Adamo (Pd) ha richiamato i principali punti per i quali si motiva la ferma contrarietà del gruppo del Partito democratico al provvedimento in discussione: esso è in primo luogo un testo incoerente ed eterogeneo e, in secondo luogo, risulta impreciso nella definizione dei criteri di accesso alla quiescenza anticipata per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti, oltre a derogare alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, a quelle relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto.
La sen. Adamo ha inoltre criticato l'estensione dell'ambito di applicazione dell'arbitrato per equità alle controversie di lavoro nella pubblica amministrazione, nonché l'ulteriore proroga dei termini di 24 mesi dell'esercizio della delega, nel frattempo scaduta, su temi importantissimi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive per l'accesso al mercato del lavoro, l'occupazione femminile e le pari opportunità, proroga che cela, a suo avviso, l'intenzione del governo di svuotare il contenuto originario della delega e di non attuarla nella sostanza. Vi è poi la modifica all'articolo 48, comma 8, in materia di apprendistato, per la quale l’ultimo anno dell'obbligo scolastico si può assolvere anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
La disposizione interviene direttamente sull'obbligo scolastico, che dal 2007 è stato esteso fino a 16 anni con una norma che è richiamata nel testo e che è oggetto di una modifica che contiene degli elementi di ambiguità molto seri. In primo luogo, l’affermazione per cui la disposizione serve a contrastare l’evasione scolastica è inconsistente, poiché essa avrà l’effetto di deresponsabilizzare completamente l'istituzione scolastica rispetto all'insuccesso dei ragazzi. Sarebbe invece necessario, attraverso una anagrafe scolastica, seguire l’iter scolastico individuale e capire perché gli obbligati sfuggono all'obbligo, e quali sono gli interventi di recupero che possono essere effettuati.
Con la norma in discussione, ha poi affermato l’esponente del Pd, viene liquidata qualsiasi forma di offerta formativa aggiuntiva rivolta a contrastare il disimpegno scolastico, proprio nel momento in cui l'Unione europea, e anche la Banca d'Italia, sollecitano a innalzare i livelli di istruzione. La maggioranza confonde inoltre tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione e, nel complesso, la nuova disciplina riporta di fatto l’obbligo scolastico a 15 anni, senza neanche interrogarsi in che misura soggetti come gli artigiani e i piccoli imprenditori siano effettivamente in grado di offrire livelli adeguati di formazione ai loro apprendisti.
Per il gruppo del Popolo della libertà il sen. Saccomanno ha espresso apprezzamento per l'articolo 22 che equipara il trattamento relativo al limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dirigenti dei medici ospedalieri al trattamento del personale medico universitario, al fine di produrre maggiori sinergie tra il Servizio sanitario nazionale e l'università, di valorizzare professionalità mature e migliorare l'assistenza ai pazienti, senza peraltro recare pregiudizio alla posizione dei giovani, tenuto conto della lunga durata del periodo di formazione e specializzazione necessario all'esercizio della professione medica.
Si pone piuttosto – ha aggiunto il sen. Saccomanno – il problema di coordinare la norma con quanto disposto dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione disporre il pensionamento del personale con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Conclusa la discussione generale, in replica, il relatore Saltamartini ha espresso apprezzamento per l’art. 19, che, ai fini della tutela economica e previdenziale, riconosce la specificità delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e si è soffermato sulla disposizione riguardante il trattamento per i decessi da amianto, in particolare per il personale militare imbarcato sul naviglio di Stato, osservando in proposito che il governo e la maggioranza dovrebbero impegnarsi a riconoscere a questo personale i trattamenti che esso stesso rivendica, ma al tempo stesso snellire le procedure di riconoscimento degli equi indennizzi e delle pensioni privilegiate, colmando i ritardi nel riconoscimento delle patologie derivanti dal servizio militare e dal servizio di polizia.
Il relatore Castro ha fatto presente che le norme sull'apprendistato – fortemente innovato dalla legge Biagi - non indeboliscono l'obbligo scolastico né si risolvono in una riduzione di esso, così come le norme sulla conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro non affievoliscono le tutele dei lavoratori, né mirano ad eludere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: tali norme – secondo il relatore - valorizzano l'autonomia delle parti sociali e rafforzano la coesione sociale secondo la prospettiva tipica di un'economia sociale di mercato.
Il sottosegretario Viespoli, intervenendo in replica, ha fatto presente che il prolungato iter del disegno di legge ha nuociuto alla sua organicità; tuttavia, il provvedimento ha il merito di affrontare questioni di cruciale importanza per un migliore funzionamento del mercato del lavoro. Secondo il rappresentante del governo il problema dell'abbandono scolastico deve essere affrontato in base a una prospettiva non ideologica ma realistica, coerente con una cultura che si richiama ad una moderna economia sociale e di mercato, alla sussidiarietà, alla bilateralità e alla rivalutazione del ruolo e della funzione delle parti sociali: le norme sull'apprendistato non abbassano la soglia dell'obbligo scolastico ma valorizzano un istituto che, introdotto dalla legge Biagi, non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità, tentando di reinserire in un circuito virtuoso coloro che abbandonano il mondo della scuola.
Anche le norme tese a valorizzare l'autonomia delle parti sociali, lungi dal derivare da un'impostazione individualista, sono coerenti con i richiamati principi dell'economia sociale di mercato e con una cultura tesa a valorizzare il protagonismo del mondo del lavoro, poiché – ha affermato il sottosegretario - i problemi della disoccupazione e della sottoccupazione vanno affrontati con interventi sul mercato del lavoro e sul welfare capaci di superare gli schemi novecenteschi, a suo avviso logori e inutilizzabili.
L’assemblea è quindi passata alla votazione degli emendamenti, sui quali i relatori ed il rappresentante del governo hanno espresso parere contrario.
I singoli articoli del disegno di legge all’esame sono quindi stati approvati, senza apportare modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati, dopo un ampio dibattito al quale hanno preso parte parlamentari della maggioranza e dell’opposizione: in particolare, in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti riferiti all’articolo 31, in materia di conciliazione ed arbitrato, il sen. Treu (Pd) ha definito la norma in materia di arbitrato sovversiva in senso tecnico di tutto il diritto del lavoro, poiché, a prescindere dalla lesione del diritto riconosciuto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, viene introdotto l'arbitro in equità, svincolato da norme inderogabili di legge, senza possibilità che si ricorra al giudice.
Questo tipo di arbitrato non esiste neanche negli ordinamenti più liberisti, mentre potrebbe risultare proficuo un arbitrato fatto secondo le indicazioni dei contratti collettivi, come già avviene negli ordinamenti più avanti nell'uso di tale strumenti di composizione delle controversie. Ma una cosa è dire questo – ha precisato il sen. Treu - altro è affermare che l'arbitro può decidere anche senza rispettare le norme inderogabili del diritto del lavoro. Da parte della maggioranza è stata addotta l’esigenza di rendere meno rigide alcune norme di diritto del lavoro: ma nel caso in discussione non si introduce un principio di maggiore flessibilità, bensì un arbitrato sregolato in cui il anche singolo può dare mandato all'arbitro di decidere ignorando le norme del diritto del lavoro. Si ignora inoltre un principio fondamentale di tale diritto, fondato sul presupposto che il lavoratore va protetto in alcuni ambiti fondamentali e che tale tutela è irrinunciabile.
Inoltre, ha aggiunto il sen. Treu, per quanto riguarda il pubblico impiego, la norma è sicuramente incostituzionale, perché, se anche in buona fede un arbitro dicesse che una persona può essere promossa o assunta senza concorso passando da lavoratore co.co.co a lavoratore a tempo indeterminato, ciò sarebbe chiaramente contrario all'articolo 97 della Costituzione.
Così come la norma relativa all'arbitrato nel rapporto di lavoro privato, nella quale si prevede che un singolo, da solo e senza l'assistenza dei sindacati, magari sotto assunzione o sotto rinnovo del contratto, possa accettare una clausola compromissoria, appare contraria ai principi della Costituzione che dicono che la Repubblica è fondata sul lavoro, che tutela il diritto al lavoro e, all'articolo 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme.
Nel replicare al sen. Treu, il ministro Sacconi ha ricordato che la norma in discussione è frutto della elaborazione di Marco Biagi, e ha affermato che il tono dei rilievo era tale da indurlo a chiedere di contenere le pur legittime critiche al testo entro la moderazione che si consiglia in presenza di terzi che non hanno mai accompagnato civilmente il dibattito, quei terzi che si sono purtroppo occupati di Marco Biagi.
La dichiarazione del ministro ha suscitato una vibrata protesta del sen. Treu che ha definito non pertinente il richiamo a Marco Biagi, alla cui memoria ha reso omaggio anche a nome della sua parte politica, ribadendo però il diritto di ciascun parlamentare di rivolgere critiche dure, ma rispettose, alla maggioranza, quando si ritiene che vengano coinvolti i principi fondamentali della Costituzione e del diritto del lavoro.
Successivamente, in sede di dichiarazione di voto sull’art. 48, la sen. Franco ha quindi ricordato la contrarietà del gruppo del Partito democratico nei confronti della disposizione che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto nell'apprendistato.
Si tratta a suo avviso di una norma regressiva, perché fa tornare indietro la legge vigente, e contrasta gli obiettivi posti dall’Unione europea, che chiede di fornire più istruzione obbligatoria e non meno istruzione, di ridurre la dispersione scolastica e di aumentare il numero dei diplomati. L’argomentazione utilizzata dalla maggioranza, circa la necessità di responsabilizzare gli adolescenti appare – secondo la sen. Franco – inconsistente, mentre un'istituzione scolastica responsabile dovrebbe agire nel senso di rafforzare le motivazioni individuali alla prosecuzione degli studi e disporre di strumenti idonei in tal senso. L’attuale governo, con la sua politica di tagli alla formazione, opera nella direzione opposta, introducendo, inoltre, una pericolosa confusione tra istruzione, formazione e, per di più, apprendistato.
Proseguita e conclusa la votazione degli articoli, che sono stati approvati nello stesso testo licenziato dalla Camera dei deputati, dopo le dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi politici, della sen. Carlino (Idv) e del sen. Ichino (Pd); di voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi politici, dei sen. Valli (Lnp) e del sen. Giuliano ( Pdl) e dopo la dichiarazione di astensione del sen. Peterlini, a nome del gruppo Udc-Svp-Is-Aut, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1167-B.
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Nella seduta di mercoledì 3 marzo, la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha proseguito l'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di Cisal, Confsal, Cub, Cida, Confedirmit, Ciu, Fabi e Usae.
La precaria situazione dei lavoratori pubblici rispetto alla previdenza complementare e l’opportunità di prevedere il conferimento non obbligatorio del Tfr da parte del pubblico dipendente sono stati al centro dell’intervento del rappresentante della Cisal, Casalino. Sugli stessi temi si è soffermato anche il rappresentante della Confsal, Massenti, che ha sollecitato l’eliminazione del vincolo della irreversibilità della scelta, l’innalzamento del contributo minimo a carico del datore di lavoro, l’estensione al settore pubblico di quanto attualmente previsto dalla riforma della previdenza complementare per il settore privato e la garanzia del principio della "portabilità" per tutti i lavoratori.
Per i Cub, Amoroso ha sottolineato l'esigenza di prevedere la possibilità di aderire alla previdenza integrativa senza dover obbligatoriamente conferire integralmente il Tfr, mentre la centralità della previdenza complementare è stata richiamata da Sartori, per la Cida. Per la Confedermit, Pasini e Poerio hanno illustrato le caratteristiche e i rendimenti del fondo di previdenza complementare "Mario Negri", suggerendo un intervento normativo in materia di anticipazioni, onde garantire una più agevole disponibilità del Tfr in caso di necessità; hanno altresì segnalato l’esigenza di semplificare i criteri di tassazione della prestazione pensionistica e prevedere nuovi stimoli per rilanciare l'ulteriore diffusione della previdenza complementare, nonché una maggiore diffusione della previdenza integrativa nel pubblico impiego.
Giangregorio, della Ciu, ha auspicato interventi volti a predisporre un complesso normativo più flessibile in tema di portabilità dei contributi per la previdenza complementare; Amato, per la Fabi ha suggerito l’estensione della previdenza complementare al lavoro precario e l'allineamento della tassazione a quella della rendita, con aggiustamenti tendenziali che la portino al 12,5 per cento e Guidi, a nome dell’Usae, ha sottolineato la necessità di interventi per estendere ai giovani e al pubblico impiego il regime pensionistico integrativo, portando la tassazione delle rendite entro il limite massimo del 13 per cento.
Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 2 marzo la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha proseguito l’indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), con l’audizione di una delegazione della Caritas.
Oliviero Forti, rappresentante della Caritas italiana, ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva e ha quindi risposto ai quesiti e alle osservazioni dei deputati Bobba (Pd), Schirru (Pd), Gatti (Pd), Delfino (Udc), Gnecchi (Pd), Foti (Pdl) e Damiano (Pd).
Nella stessa seduta è proseguito l’esame congiunto in sede referente delle proposte di legge nn. 82 (Stucchi), 322 (Barbieri), 331 (Schirru), 380 (Volontè), 527 (Osvaldo Napoli), 691 (Prestigiacomo), 870 (Ciocchetti), 916 (Marinello), 1279 (Grimoldi), 1377 (Naccarato), 1448 (Caparini), 1504 (Cazzola), 1995 (Commercio), 2273 (Pisicchio).
Accogliendo la proposta del presidente Moffa, la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell’esame, il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto a suo tempo istituito. Tale testo è stato quindi immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.
Nella seduta di giovedì 4 marzo la Commissione ha esaminato in sede consultiva, per il parere alla XII Commissione (affari sociali), la proposta di legge n. 2713, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo cieche, già approvato dal Senato.
La relatrice Schirru (Pd), ha ricordato che la proposta di legge n. 2713 è diretta - come enunciato dall'articolo 1 - al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche” del Parlamento europeo, dell’1 aprile 2004: sulla base di tale Dichiarazione i singoli Stati membri sono invitati a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche, ivi compresi il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, il diritto ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, il diritto alla formazione permanente, il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.
Dopo aver dato conto dettagliatamente del contenuto del provvedimento, la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole. Tale proposta è stata approvata, senza ulteriore discussione, dalla Commissione.
La Commissione ha quindi esaminato in sede consultiva, per il parere alla Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, il disegno di legge n. 3175 del governo che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il provvedimento è stato illustrato dal presidente Moffa, che ne ha richiamato il fine di approntare uno strumento straordinario in grado di assicurare una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato: l’Agenzia – ha spiegato il presidente - riassume in sé la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, interviene ad assicurare l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca.
Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, ha segnalato gli articoli 2, 4, 5 e 7, recanti le norme sui compensi degli organi di vertice dell’Agenzia, la cui definizione è demandata ad un decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; sulla determinazione dell'organizzazione e della dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della stessa; sulla disciplina transitoria tesa ad assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, nella parte in cui si prevede che la dotazione organica dell'Agenzia possa essere determinata, con provvedimento del direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, e in quella in cui si prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 – ha proseguito il presidente - il direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, può a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
Il relatore Foti (Pdl), ha quindi formulato una proposta di parere favorevole , che è stata approvata dalla Commissione dopo la dichiarazione di voto favorevole della deputata Mosca (Pd).
È quindi proseguito l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2587 (Stucchi) recante modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Inail.
Il presidente Moffa, nel comunicare che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, si è riservato di trasmettere alla presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 2587, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal regolamento della Camera.
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato ad altra seduta.
Sempre in sede referente, la Commissione, aderendo ad una proposta formulata in tal senso dal presidente Moffa, ha deliberato di richiedere al governo la predisposizione di una relazione tecnica, per la stima degli eventuali effetti finanziari, sul progetto di legge n. 2875 (Gnecchi), recante disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
Infine, il presidente Moffa ha comunicato che il Comitato ristretto istituito per l’approfondimento dell’istruttoria dei disegni di legge nn. 2100 (Damiano), 2157 (Miglioli), 2158 (Miglioli), 2452 (Bellanova), 2890 (Letta), 3102 (Donadi), recanti interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori, ha concluso i propri lavori, elaborando un testo unificato dei progetti di legge in esame, che ha assunto il seguente titolo: “Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori”.
La Commissione, aderendo alla proposta formulata dal presidente, ha quindi deliberato di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fissando per le ore 18 di lunedì 8 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.
Nella seduta pomeridiana di mercoledì 3 marzo, il Senato ha discusso e approvato il disegno di legge n. 1167-B recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro, collegato alla manovra finanziaria, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera.
» Il ddl approvato
» TESTO » Commento
La discussione, limitata alle parti da ultimo modificate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale, è stata introdotta dal relatore Castro (Pdl) il quale ha ricordato che l’altro ramo del Parlamento è intervenuto sull’art. 31, modificando il regime di entrata in vigore, in termini di piena operatività, della norma sull’arbitrato. Infatti, il termine è spostato da 18 a 12 mesi, decorsi i quali, il ministero del Lavoro sentite le parti sociali e, sulla base degli esiti della consultazione realizzata con le medesime, può disporre autonomamente circa le modalità di implementazione del collegio di conciliazione e dei collegi arbitrali. Un'altra modifica è stata introdotta in materia di apprendistato: con essa – ha affermato il relatore - si tenta di intercettare i casi di diserzione dell'obbligo scolastico, spesso anticamera del lavoro nero o di forme di devianza criminale, consentendo ai giovani interessati di anticipare di un anno, al compimento del quindicesimo anno d'età, l'accesso all'apprendistato funzionale all'espletamento dell'obbligo scolastico.
Il relatore ha quindi richiamato le altre modifiche apportate dalla Camera dei deputati: all’art. 1 è stato introdotto un criterio di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti; all'articolo 2 sono state apportate modifiche formali al fine di recepire l'avvenuta separazione del ministero della salute da quello del lavoro ed è stata sottolineata l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni; all'art. 21, in materia di pari opportunità, si è specificato che le misure adottate dalle pubbliche amministrazioni non devono essere onerose per la finanza pubblica e anche agli artt. 42 e 43 è stata introdotta una clausola analoga; infine, all'articolo 46 è stato ridotto da 36 a 24 mesi il termine per l'attuazione delle deleghe relative agli ammortizzatori sociali, al lavoro femminile, all'apprendistato, ai servizi per l'impiego ed agli incentivi per l'occupazione
È quindi intervenuto il relatore Saltamartini (Pdl), facendo presente che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sulle materie di competenza della Commissione affari costituzionali si configurano quali aggiustamenti di carattere formale e non risultano modifiche di rilievo alla norma riguardante il conferimento di una delega legislativa al governo per la ristrutturazione del sistema previdenziale ed assistenziale del personale volontario del corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Respinta una questione pregiudiziale avanzata dal sen. Ichino, circa la inapplicabilità delle nuove disposizioni in materia di arbitrato al pubblico impiego, si è aperta la discussione generale.
Per il gruppo Italia dei valori sono intervenuti la sen. Carlino ed il sen. Pardi ad avviso dei quali le modifiche apportate al testo in discussione dalla Camera dei deputati, pur non essendo di particolare rilevanza, peggiorano un provvedimento incoerente e per numerosi aspetti molto discutibile: gli intervenuti hanno in particolare criticato l'art. 20 del provvedimento, che garantisce la non punibilità dei militari incaricati di vigilare sulla salute dei propri sottoposti a bordo del navigli di Stato.
Poi l'art.31 che, introducendo una sorta di arbitrato obbligatorio e a pagamento, risulta gravemente lesivo dei diritti dei lavoratori, tanto da costituire di fatto un aggiramento dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, nonché la disposizione che, prevedendo la possibilità di assolvere all'obbligo scolastico nell'apprendistato, abbassa in modo surrettizio l'età minima in cui è consentito abbandonare gli studi, con una scelta irrazionale e anacronistica, che va in controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, e costituisce un ulteriore handicap nel conseguimento degli obiettivi previsti dal Trattato di Lisbona in materia di riduzione della dispersione scolastica ed un impoverimento culturale e professionale per i giovani italiani.
Per il gruppo della Lega Nord la sen. Maraventano ha espresso apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in discussione, in particolare per la norma che introduce il principio della necessaria rappresentatività e del radicamento sul territorio delle organizzazioni sindacali; per l'articolo 19, che riconosce la specificità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per le modifiche riguardanti l'autonomia funzionale del casellario degli infortuni dell'Inail e la delega al Governo per l'armonizzazione del sistema di tutela previdenziale e assistenziale dei Vigili del fuoco.
Secondo la sen. Maraventanto, inoltre, la norma che prevede la possibilità di soddisfare l'ultimo anno dell'istruzione dell'obbligo attraverso l'apprendistato, lungi dall'incentivare la dispersione e l'abbandono scolastico, costituirà un valido ponte formativo con la realtà del mondo del lavoro.
La sen. Adamo (Pd) ha richiamato i principali punti per i quali si motiva la ferma contrarietà del gruppo del Partito democratico al provvedimento in discussione: esso è in primo luogo un testo incoerente ed eterogeneo e, in secondo luogo, risulta impreciso nella definizione dei criteri di accesso alla quiescenza anticipata per i lavoratori impegnati nei lavori usuranti, oltre a derogare alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e, in particolare, a quelle relative all'esposizione dei lavoratori all'amianto.
La sen. Adamo ha inoltre criticato l'estensione dell'ambito di applicazione dell'arbitrato per equità alle controversie di lavoro nella pubblica amministrazione, nonché l'ulteriore proroga dei termini di 24 mesi dell'esercizio della delega, nel frattempo scaduta, su temi importantissimi, quali la riforma degli ammortizzatori sociali, le politiche attive per l'accesso al mercato del lavoro, l'occupazione femminile e le pari opportunità, proroga che cela, a suo avviso, l'intenzione del governo di svuotare il contenuto originario della delega e di non attuarla nella sostanza. Vi è poi la modifica all'articolo 48, comma 8, in materia di apprendistato, per la quale l’ultimo anno dell'obbligo scolastico si può assolvere anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
La disposizione interviene direttamente sull'obbligo scolastico, che dal 2007 è stato esteso fino a 16 anni con una norma che è richiamata nel testo e che è oggetto di una modifica che contiene degli elementi di ambiguità molto seri. In primo luogo, l’affermazione per cui la disposizione serve a contrastare l’evasione scolastica è inconsistente, poiché essa avrà l’effetto di deresponsabilizzare completamente l'istituzione scolastica rispetto all'insuccesso dei ragazzi. Sarebbe invece necessario, attraverso una anagrafe scolastica, seguire l’iter scolastico individuale e capire perché gli obbligati sfuggono all'obbligo, e quali sono gli interventi di recupero che possono essere effettuati.
Con la norma in discussione, ha poi affermato l’esponente del Pd, viene liquidata qualsiasi forma di offerta formativa aggiuntiva rivolta a contrastare il disimpegno scolastico, proprio nel momento in cui l'Unione europea, e anche la Banca d'Italia, sollecitano a innalzare i livelli di istruzione. La maggioranza confonde inoltre tra obbligo scolastico e diritto-dovere alla formazione e, nel complesso, la nuova disciplina riporta di fatto l’obbligo scolastico a 15 anni, senza neanche interrogarsi in che misura soggetti come gli artigiani e i piccoli imprenditori siano effettivamente in grado di offrire livelli adeguati di formazione ai loro apprendisti.
Per il gruppo del Popolo della libertà il sen. Saccomanno ha espresso apprezzamento per l'articolo 22 che equipara il trattamento relativo al limite massimo di età per la permanenza in servizio dei dirigenti dei medici ospedalieri al trattamento del personale medico universitario, al fine di produrre maggiori sinergie tra il Servizio sanitario nazionale e l'università, di valorizzare professionalità mature e migliorare l'assistenza ai pazienti, senza peraltro recare pregiudizio alla posizione dei giovani, tenuto conto della lunga durata del periodo di formazione e specializzazione necessario all'esercizio della professione medica.
Si pone piuttosto – ha aggiunto il sen. Saccomanno – il problema di coordinare la norma con quanto disposto dall'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che l'amministrazione pubblica possa a sua discrezione disporre il pensionamento del personale con una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni
Conclusa la discussione generale, in replica, il relatore Saltamartini ha espresso apprezzamento per l’art. 19, che, ai fini della tutela economica e previdenziale, riconosce la specificità delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e si è soffermato sulla disposizione riguardante il trattamento per i decessi da amianto, in particolare per il personale militare imbarcato sul naviglio di Stato, osservando in proposito che il governo e la maggioranza dovrebbero impegnarsi a riconoscere a questo personale i trattamenti che esso stesso rivendica, ma al tempo stesso snellire le procedure di riconoscimento degli equi indennizzi e delle pensioni privilegiate, colmando i ritardi nel riconoscimento delle patologie derivanti dal servizio militare e dal servizio di polizia.
Il relatore Castro ha fatto presente che le norme sull'apprendistato – fortemente innovato dalla legge Biagi - non indeboliscono l'obbligo scolastico né si risolvono in una riduzione di esso, così come le norme sulla conciliazione e l'arbitrato nelle controversie di lavoro non affievoliscono le tutele dei lavoratori, né mirano ad eludere l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori: tali norme – secondo il relatore - valorizzano l'autonomia delle parti sociali e rafforzano la coesione sociale secondo la prospettiva tipica di un'economia sociale di mercato.
Il sottosegretario Viespoli, intervenendo in replica, ha fatto presente che il prolungato iter del disegno di legge ha nuociuto alla sua organicità; tuttavia, il provvedimento ha il merito di affrontare questioni di cruciale importanza per un migliore funzionamento del mercato del lavoro. Secondo il rappresentante del governo il problema dell'abbandono scolastico deve essere affrontato in base a una prospettiva non ideologica ma realistica, coerente con una cultura che si richiama ad una moderna economia sociale e di mercato, alla sussidiarietà, alla bilateralità e alla rivalutazione del ruolo e della funzione delle parti sociali: le norme sull'apprendistato non abbassano la soglia dell'obbligo scolastico ma valorizzano un istituto che, introdotto dalla legge Biagi, non ha ancora espresso appieno le sue potenzialità, tentando di reinserire in un circuito virtuoso coloro che abbandonano il mondo della scuola.
Anche le norme tese a valorizzare l'autonomia delle parti sociali, lungi dal derivare da un'impostazione individualista, sono coerenti con i richiamati principi dell'economia sociale di mercato e con una cultura tesa a valorizzare il protagonismo del mondo del lavoro, poiché – ha affermato il sottosegretario - i problemi della disoccupazione e della sottoccupazione vanno affrontati con interventi sul mercato del lavoro e sul welfare capaci di superare gli schemi novecenteschi, a suo avviso logori e inutilizzabili.
L’assemblea è quindi passata alla votazione degli emendamenti, sui quali i relatori ed il rappresentante del governo hanno espresso parere contrario.
I singoli articoli del disegno di legge all’esame sono quindi stati approvati, senza apportare modifiche al testo licenziato dalla Camera dei deputati, dopo un ampio dibattito al quale hanno preso parte parlamentari della maggioranza e dell’opposizione: in particolare, in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti riferiti all’articolo 31, in materia di conciliazione ed arbitrato, il sen. Treu (Pd) ha definito la norma in materia di arbitrato sovversiva in senso tecnico di tutto il diritto del lavoro, poiché, a prescindere dalla lesione del diritto riconosciuto dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, viene introdotto l'arbitro in equità, svincolato da norme inderogabili di legge, senza possibilità che si ricorra al giudice.
Questo tipo di arbitrato non esiste neanche negli ordinamenti più liberisti, mentre potrebbe risultare proficuo un arbitrato fatto secondo le indicazioni dei contratti collettivi, come già avviene negli ordinamenti più avanti nell'uso di tale strumenti di composizione delle controversie. Ma una cosa è dire questo – ha precisato il sen. Treu - altro è affermare che l'arbitro può decidere anche senza rispettare le norme inderogabili del diritto del lavoro. Da parte della maggioranza è stata addotta l’esigenza di rendere meno rigide alcune norme di diritto del lavoro: ma nel caso in discussione non si introduce un principio di maggiore flessibilità, bensì un arbitrato sregolato in cui il anche singolo può dare mandato all'arbitro di decidere ignorando le norme del diritto del lavoro. Si ignora inoltre un principio fondamentale di tale diritto, fondato sul presupposto che il lavoratore va protetto in alcuni ambiti fondamentali e che tale tutela è irrinunciabile.
Inoltre, ha aggiunto il sen. Treu, per quanto riguarda il pubblico impiego, la norma è sicuramente incostituzionale, perché, se anche in buona fede un arbitro dicesse che una persona può essere promossa o assunta senza concorso passando da lavoratore co.co.co a lavoratore a tempo indeterminato, ciò sarebbe chiaramente contrario all'articolo 97 della Costituzione.
Così come la norma relativa all'arbitrato nel rapporto di lavoro privato, nella quale si prevede che un singolo, da solo e senza l'assistenza dei sindacati, magari sotto assunzione o sotto rinnovo del contratto, possa accettare una clausola compromissoria, appare contraria ai principi della Costituzione che dicono che la Repubblica è fondata sul lavoro, che tutela il diritto al lavoro e, all'articolo 35, che tutela il lavoro in tutte le sue forme.
Nel replicare al sen. Treu, il ministro Sacconi ha ricordato che la norma in discussione è frutto della elaborazione di Marco Biagi, e ha affermato che il tono dei rilievo era tale da indurlo a chiedere di contenere le pur legittime critiche al testo entro la moderazione che si consiglia in presenza di terzi che non hanno mai accompagnato civilmente il dibattito, quei terzi che si sono purtroppo occupati di Marco Biagi.
Successivamente, in sede di dichiarazione di voto sull’art. 48, la sen. Franco ha quindi ricordato la contrarietà del gruppo del Partito democratico nei confronti della disposizione che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto nell'apprendistato.
Si tratta a suo avviso di una norma regressiva, perché fa tornare indietro la legge vigente, e contrasta gli obiettivi posti dall’Unione europea, che chiede di fornire più istruzione obbligatoria e non meno istruzione, di ridurre la dispersione scolastica e di aumentare il numero dei diplomati. L’argomentazione utilizzata dalla maggioranza, circa la necessità di responsabilizzare gli adolescenti appare – secondo la sen. Franco – inconsistente, mentre un'istituzione scolastica responsabile dovrebbe agire nel senso di rafforzare le motivazioni individuali alla prosecuzione degli studi e disporre di strumenti idonei in tal senso. L’attuale governo, con la sua politica di tagli alla formazione, opera nella direzione opposta, introducendo, inoltre, una pericolosa confusione tra istruzione, formazione e, per di più, apprendistato.
Proseguita e conclusa la votazione degli articoli, che sono stati approvati nello stesso testo licenziato dalla Camera dei deputati, dopo le dichiarazioni di voto contrario, a nome dei rispettivi gruppi politici, della sen. Carlino (Idv) e del sen. Ichino (Pd); di voto favorevole, a nome dei rispettivi gruppi politici, dei sen. Valli (Lnp) e del sen. Giuliano ( Pdl) e dopo la dichiarazione di astensione del sen. Peterlini, a nome del gruppo Udc-Svp-Is-Aut, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1167-B.
Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato
Nella seduta di mercoledì 3 marzo, la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha proseguito l'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di Cisal, Confsal, Cub, Cida, Confedirmit, Ciu, Fabi e Usae.
La precaria situazione dei lavoratori pubblici rispetto alla previdenza complementare e l’opportunità di prevedere il conferimento non obbligatorio del Tfr da parte del pubblico dipendente sono stati al centro dell’intervento del rappresentante della Cisal, Casalino. Sugli stessi temi si è soffermato anche il rappresentante della Confsal, Massenti, che ha sollecitato l’eliminazione del vincolo della irreversibilità della scelta, l’innalzamento del contributo minimo a carico del datore di lavoro, l’estensione al settore pubblico di quanto attualmente previsto dalla riforma della previdenza complementare per il settore privato e la garanzia del principio della "portabilità" per tutti i lavoratori.
Per i Cub, Amoroso ha sottolineato l'esigenza di prevedere la possibilità di aderire alla previdenza integrativa senza dover obbligatoriamente conferire integralmente il Tfr, mentre la centralità della previdenza complementare è stata richiamata da Sartori, per la Cida. Per la Confedermit, Pasini e Poerio hanno illustrato le caratteristiche e i rendimenti del fondo di previdenza complementare "Mario Negri", suggerendo un intervento normativo in materia di anticipazioni, onde garantire una più agevole disponibilità del Tfr in caso di necessità; hanno altresì segnalato l’esigenza di semplificare i criteri di tassazione della prestazione pensionistica e prevedere nuovi stimoli per rilanciare l'ulteriore diffusione della previdenza complementare, nonché una maggiore diffusione della previdenza integrativa nel pubblico impiego.
Giangregorio, della Ciu, ha auspicato interventi volti a predisporre un complesso normativo più flessibile in tema di portabilità dei contributi per la previdenza complementare; Amato, per la Fabi ha suggerito l’estensione della previdenza complementare al lavoro precario e l'allineamento della tassazione a quella della rendita, con aggiustamenti tendenziali che la portino al 12,5 per cento e Guidi, a nome dell’Usae, ha sottolineato la necessità di interventi per estendere ai giovani e al pubblico impiego il regime pensionistico integrativo, portando la tassazione delle rendite entro il limite massimo del 13 per cento.
Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 2 marzo la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha proseguito l’indagine conoscitiva su taluni fenomeni distorsivi del mercato del lavoro (lavoro nero, caporalato e sfruttamento della manodopera straniera), con l’audizione di una delegazione della Caritas.
Oliviero Forti, rappresentante della Caritas italiana, ha svolto una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva e ha quindi risposto ai quesiti e alle osservazioni dei deputati Bobba (Pd), Schirru (Pd), Gatti (Pd), Delfino (Udc), Gnecchi (Pd), Foti (Pdl) e Damiano (Pd).
Nella stessa seduta è proseguito l’esame congiunto in sede referente delle proposte di legge nn. 82 (Stucchi), 322 (Barbieri), 331 (Schirru), 380 (Volontè), 527 (Osvaldo Napoli), 691 (Prestigiacomo), 870 (Ciocchetti), 916 (Marinello), 1279 (Grimoldi), 1377 (Naccarato), 1448 (Caparini), 1504 (Cazzola), 1995 (Commercio), 2273 (Pisicchio).
Accogliendo la proposta del presidente Moffa, la Commissione ha adottato come testo base, per il seguito dell’esame, il nuovo testo unificato predisposto dal Comitato ristretto a suo tempo istituito. Tale testo è stato quindi immediatamente trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere.
Nella seduta di giovedì 4 marzo la Commissione ha esaminato in sede consultiva, per il parere alla XII Commissione (affari sociali), la proposta di legge n. 2713, recante misure per il riconoscimento dei diritti delle persone sordo cieche, già approvato dal Senato.
La relatrice Schirru (Pd), ha ricordato che la proposta di legge n. 2713 è diretta - come enunciato dall'articolo 1 - al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla sordità e dalla cecità, in conformità alle indicazioni contenute nella “Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche” del Parlamento europeo, dell’1 aprile 2004: sulla base di tale Dichiarazione i singoli Stati membri sono invitati a riconoscere e ad applicare i diritti delle persone sordocieche, ivi compresi il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione europea, il diritto di lavorare e di avere accesso alla formazione, il diritto ad una assistenza sanitaria e sociale incentrata sulla persona, il diritto alla formazione permanente, il diritto di ricevere un sostegno personalizzato, ove opportuno, sotto forma di guide-comunicatori, interpreti per i sordo-ciechi o assistenti.
Dopo aver dato conto dettagliatamente del contenuto del provvedimento, la relatrice ha formulato una proposta di parere favorevole. Tale proposta è stata approvata, senza ulteriore discussione, dalla Commissione.
La Commissione ha quindi esaminato in sede consultiva, per il parere alla Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, il disegno di legge n. 3175 del governo che istituisce l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Il provvedimento è stato illustrato dal presidente Moffa, che ne ha richiamato il fine di approntare uno strumento straordinario in grado di assicurare una migliore amministrazione dei beni sottoposti a sequestro per effetto delle nuove politiche di aggressione ai patrimoni mafiosi e di consentire la più rapida ed efficace allocazione e destinazione dei beni confiscati, devoluti al patrimonio dello Stato: l’Agenzia – ha spiegato il presidente - riassume in sé la duplice qualità di amministratore giudiziario e di soggetto titolare della potestà di destinazione dei beni, interviene ad assicurare l'unitarietà degli interventi e, soprattutto, a programmare, già durante la fase dell'amministrazione giudiziaria, la destinazione finale dei beni sequestrati, con immediatezza rispetto al provvedimento definitivo di confisca.
Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, ha segnalato gli articoli 2, 4, 5 e 7, recanti le norme sui compensi degli organi di vertice dell’Agenzia, la cui definizione è demandata ad un decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze; sulla determinazione dell'organizzazione e della dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento della stessa; sulla disciplina transitoria tesa ad assicurare l'immediata operatività dell'Agenzia, nella parte in cui si prevede che la dotazione organica dell'Agenzia possa essere determinata, con provvedimento del direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali, e in quella in cui si prescrive che il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, una volta assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 – ha proseguito il presidente - il direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, può a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.
Il relatore Foti (Pdl), ha quindi formulato una proposta di parere favorevole , che è stata approvata dalla Commissione dopo la dichiarazione di voto favorevole della deputata Mosca (Pd).
È quindi proseguito l’esame in sede referente del disegno di legge n. 2587 (Stucchi) recante modifiche alla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Inail.
Il presidente Moffa, nel comunicare che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole sul provvedimento, si è riservato di trasmettere alla presidenza della Camera la richiesta di trasferimento alla sede legislativa del nuovo testo della proposta di legge n. 2587, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal regolamento della Camera.
Il seguito dell'esame è stato quindi rinviato ad altra seduta.
Sempre in sede referente, la Commissione, aderendo ad una proposta formulata in tal senso dal presidente Moffa, ha deliberato di richiedere al governo la predisposizione di una relazione tecnica, per la stima degli eventuali effetti finanziari, sul progetto di legge n. 2875 (Gnecchi), recante disposizioni in materia di oneri previdenziali degli amministratori locali.
Infine, il presidente Moffa ha comunicato che il Comitato ristretto istituito per l’approfondimento dell’istruttoria dei disegni di legge nn. 2100 (Damiano), 2157 (Miglioli), 2158 (Miglioli), 2452 (Bellanova), 2890 (Letta), 3102 (Donadi), recanti interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori, ha concluso i propri lavori, elaborando un testo unificato dei progetti di legge in esame, che ha assunto il seguente titolo: “Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori”.
La Commissione, aderendo alla proposta formulata dal presidente, ha quindi deliberato di adottare il predetto testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente, fissando per le ore 18 di lunedì 8 marzo il termine per la presentazione degli emendamenti.
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09/03/2010 13:04














