In aula comincia la discussione: proposte in materia in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori
Proposte di legge in materia in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori
La proposta di legge n. 2100 (Damiano e altri) “Norme per l'estensione delle misure di sostegno del reddito dei lavoratori esclusi dall'applicazione degli strumenti previsti in materia di ammortizzatori sociali” estende gli ammortizzatori sociali, unificando alcuni trattamenti, ai lavoratori esclusi dall'applicazione della normativa generale. Più nel dettaglio, l’art. 1 istituisce un fondo per la tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di licenziamento, cui affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia, per realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori impiegati con qualsiasi forma contrattuale e delle imprese di qualsiasi dimensione e categoria.
L'art. 2 estende a tutti i lavoratori l'accesso agli strumenti di sostegno al reddito attualmente previsti (cig, cigs, mobilità, indennità di disoccupazione), mentre l’art. 3 subordina l’erogazione dei trattamenti alla sottoscrizione, da parte del lavoratore, di un apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego e l’art. 4 consente che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua realizzino interventi per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori a rischio di perdita del posto di lavoro, anche con contratti di apprendistato o a progetto. L’art. 5 provvede alla copertura finanziaria del fondo istituito all’art. 1.
La proposta di legge n. 2890 (Letta e altri) "Disciplina dell'indennità unica di disoccupazione" istituisce e disciplina l'indennità unica di disoccupazione, intesa come prestazione di base universale contro il rischio di disoccupazione involontaria (art. 1) e stabilisce che ne sono beneficiari i lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato e determinato, i collaboratori, gli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione alla gestione separata Inps e, più in generale, tutti i lavoratori con un contratto che non garantisca stabilità di impiego (art. 2) . Il finanziamento della nuova indennità avviene mediante un contributo del datore di lavoro pari all'1% della retribuzione imponibile per i lavoratori a tempo indeterminato e al 3% negli altri casi; i contributi confluiscono in una nuova gestione delle indennità di disoccupazione istituita presso l'Inps.
L’art. 3 stabilisce che l’Inps accrediti un montante di settimane di disoccupazione pari a un terzo delle settimane di contribuzione versate e l’art. 4 disciplina i casi di fruizione e decadenza dell'indennità, di cui ciascun lavoratore può fruire nel limite del montante di settimane accreditato. L’art. 5 stabilisce che l'indennità unica di disoccupazione è pari all'80%della retribuzione imponibile, e in ogni caso, l'importo dell'indennità viene diminuito, in misura pari al 10 per cento, ogni ventisei settimane di fruizione di essa; l'indennità decorre dal trentunesimo giorno successivo alla data di licenziamento (art. 6) . È inoltre previsto uno sgravio dei contributi dovuti nella misura del 50% per 24 mesi a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo pieno e indeterminato lavoratori disoccupati di lunga durata.
L’art. 8 infine estende l'ambito applicativo dell'art. 8 della legge n. 407 del 1990, il quale prevede uno sgravio contributivo del 50% (100% nel Mezzogiorno), per un periodo di 36 mesi, a favore di determinate categorie di datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.
La proposta di legge n. 2157 (Miglioli e altri) "Disposizioni in materia di tutele sociali e di politiche attive per i lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato" riguarda essenzialmente i titolari di rapporti di lavoro non subordinato iscritti alla gestione separata Inps: l’art. 1 istituisce un Fondo, destinato ad interventi in favore degli iscritti alla gestione separata Inps, alimentato con un contributo aggiuntivo a carico del datore del lavoro dello 0,5%; introduce una detrazione Irpef per la previdenza integrativa; prevede nuove politiche attive in materia di formazione e orientamento professionale, certificazione delle competenze e banche dati per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
L’art. 2 prevede sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato lavoratori occupati nella stessa azienda, da almeno tre anni nel corso degli ultimi cinque, con contratti di lavoratori flessibili: l’accesso al beneficio è subordinato alla sottoscrizione di appositi accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, volti a regolare le modalità di esecuzione della prestazione, le qualifiche e mansioni, i compensi minimi applicabili e le norme di regolazione dei diritti sociali e sindacali.
L'articolo 3 contiene una misura antielusiva consistente nel riconoscere al lavoratore associato in partecipazione agli utili con apporto di lavoro i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività.
L’art. 4 regola l’elezione del presidente del comitato amministratore del Fondo della gestione separata Inps e l'articolo 5 prevede procedure di quantificazione statistica della platea degli iscritti alla gestione separata, distinguendo tra le varie categorie, anche ai fini del monitoraggio dell'andamento previdenziale, e detta norme sull’aggiornamento trimestrale degli estratti conto relativi alla posizione dei soggetti iscritti alla gestione separata, e alla loro consultazione sulla rete internet da parte degli iscritti.
La proposta di legge n. 2158 (Miglioli e altri) "Misure di armonizzazione della disciplina in materia di lavoro flessibile", agli artt. da 1 a 5 (Capo I) allinea il trattamento dei lavoratori flessibili a quello dei titolari di rapporto di lavoro subordinato: in particolare, l'art. 1 definisce i contenuti essenziali dei contratti di lavoro flessibile, per la validità dei quali prevede la forma scritta, mentre l'art. 2 detta norme per il riequilibrio contributivo, disponendo la progressiva riduzione delle aliquote contributive dal 2009 per i titolari di partita Iva fino all'equiparazione, a decorrere dal 2013, alle aliquote contributive previste per i lavoratori artigiani e i commercianti. L'art. 3 prevede, a favore degli iscritti alla gestione separata Inps, la sospensione della prestazione lavorativa per esigenze sanitarie o gravidanza: in tali periodi il compenso non viene erogato, ma l'interruzione della prestazione non costituisce inadempimento contrattuale e i rapporti di lavoro non possono essere estinti.
Il successivo art. 4 estende ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (con esclusione dei lavoratori autonomi), nel caso in cui titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, i diritti riconosciuti dall'articolo 2116 del codice civile, in base al quale le prestazioni previdenziali e assistenziali obbligatorie sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti; l’art. 5 estende a tutti gli iscritti alla gestione separata Inps che hanno versato i relativi contributi il diritto a usufruire delle prestazioni previste per gli iscritti alla medesima gestione separata in materia di maternità, malattia, assegni al nucleo familiare, congedi parentali. I successivi articoli da 6 a 13 (Capo II) modificano in più parti il decreto legislativo n. 276 del 2003, per quanto riguarda la disciplina del lavoro a progetto: le modifiche sono volte, in particolare, a definire in termini più puntuali ed ampliare il campo di applicazione del lavoro a progetto (art. 6), ponendo requisiti e condizioni per la stipula del relativo contratto volti a rafforzare la tutela del lavoratore e ad evitare un uso distorto delle collaborazioni stesse.
Inoltre, l’art. 7 dispone che gli elementi essenziali del contratto debbano risultare in forma scritta a pena di nullità e in particolare (art. 9) che sia indicata per iscritto l’esclusività del rapporto contrattuale («monocommittenza»); l’art. 8 riconduce il corrispettivo, che non deve essere inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva, non solo al tempo della prestazione, ma anche al risultato predeterminato nel progetto. Sgravi contributivi, per un periodo di 36 mesi, sono previsti dall’art. 10 a favore dei datori di lavoro che procedono ad assunzioni di lavoratrici madri iscritte alla gestione separata Inps, entro i 18 mesi successivi alla nascita del bambino, ed è introdotto dallo stesso articolo il divieto di stipulare contratti a progetto da parte delle imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’art. 11 prevede che il recesso unilaterale possa avvenire (oltre che nei casi e nei modi previsti dal contratto individuale) anche nei casi e nei modi stabiliti dalla contrattazione collettiva e dal codice civile, mentre l’art. 12 abroga l'art. 68 del decreto legislativo n. 276 del 2003, il quale prevede che nella riconduzione a un rapporto di lavoro a progetto i diritti derivanti da un rapporto di lavoro già in essere possono essere oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro. L’art. 13 dispone che le prestazioni lavorative non possono essere assoggettate a uno specifico e serrato controllo, né a potere disciplinare, esercitato, anche per interposta persona, dal committente, pena la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
Gli articoli 14 e 15 (Capo III) dettano norme in materia di prestazione d'opera. L'articolo 14 introduce una serie di garanzie a tutela dei prestatori d'opera monocommittenti o il cui fatturato deriva comunque per più dell'80%da un solo committente, oppure che abbiano un fatturato complessivo annuo inferiore a 30.000 euro; l'articolo 15 prevede l'esenzione dall'applicazione dell’Irap in favore dei lavoratori titolari di partita Iva i cui redditi derivino esclusivamente da opera professionale, iscritti alla gestione previdenziale separata Inps, in possesso di determinati requisiti. L'articolo 16 (Capo IV) introduce norme a tutela dei lavoratori che svolgono attività nell'ambito di tirocini, stage o borse di studio.
L'art. 18 (Capo V) interviene sul personale precario alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e sulle relative procedure di stabilizzazione. In particolare si prevede, facendo salve le procedure previste legge finanziaria 2008, che le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratti di lavoro flessibile sino al termine delle procedure triennali di stabilizzazione programmabili entro il 30 giugno 2012; che le università e gli enti di ricerca, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio, e sentito il parere della Conferenza dei rettori delle università italiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, possono programmare l'assunzione di personale nel periodo 2009/2012 e indire bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato; che le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti formativi, di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non sono posti a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. L’art. 19 (Capo VI) attribuisce una delega al Governo per la riforma degli istituti a sostegno del reddito.
La proposta di legge n. 2452 (Bellanova e altri) "Disposizione transitoria in materia di durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria" prevede che il trattamento di cassa integrazione ordinaria possa essere corrisposto, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.
La proposta di legge n. 3102 (Donadi e altri) "Disposizioni temporanee concernenti l'estensione della durata del trattamento ordinario di integrazione salariale per superare l'attuale situazione di crisi economica"prevede che il trattamento ordinario di integrazione salariale possa essere concesso, fino al 31 dicembre 2010, per un periodo non superiore a 104 settimane consecutive, ovvero per più periodi non consecutivi la durata complessiva dei quali non può superare 104 settimane in un triennio; si prevede, altresì, che ai fini del computo dei periodi massimi di godimento del trattamento, una settimana si considera trascorsa quando la riduzione di orario è stata almeno pari al 10% dell'orario settimanale relativo ai lavoratori occupati nell'unità produttiva; infine, i periodi di integrazione salariale ordinaria concessi fino al 31 dicembre 2010 non vengono computati ai fini della durata massima dei trattamenti ordinari e straordinari.