
“Governare il territorio”
Migranti, il diritto di cittadinanza è una sfida
La legge in vigore ha due limiti profondi: la dipendenza dal principio dello jus sanguinis, e la discrezionalità che connota la procedura di acquisizione, in particolare per lo straniero regolarmente residente da dieci anni nel territorio italiano
di Luigi Manconi, Ernesto M.Ruffini
Tratto da Governare il territorio
Titolo originale: La sfida è quella delle seconde generazioni dei migranti
Con il diritto di cittadinanza viene stabilito un particolare legame tra un individuo e uno Stato, dal quale scaturiscono molteplici diritti e doveri. Il cittadino acquisisce diritti politici, potendo esprimere il proprio voto alle elezioni nazionali e locali, e godendo dell’elettorato passivo; acquisisce il diritto di accedere ai concorsi pubblici e, quindi, ai relativi posti di lavoro; il diritto di circolare liberamente nel territorio italiano e in quello dell’Unione Europea; il diritto di far stabilire in Italia i propri parenti.
È utile ricordare che nell’antica Roma, già nel 212 a.C., l’imperatore Caracalla estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dei territori conquistati, senza alcun vincolo di nascita o di sangue, ma per la sola circostanza di essere sudditi dell’Impero Romano e di ottemperare alle sue leggi.
Da allora le cose sono molto cambiate e quell’impostazione, abbandonata dagli stati moderni, meriterebbe forse di essere ripresa e rivalutata, almeno nelle sue motivazioni di fondo.
Attualmente in Italia, la cittadinanza è regolata dalla legge 91/1992, ed è sostanzialmente fondata sullo ius sanguinis, in forza del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è di per se stesso un cittadino italiano.
Sono tuttavia previsti degli altri casi in cui la cittadinanza può essere concessa ad un cittadino straniero, al quale viene sostanzialmente riconosciuto il suo effettivo radicamento nel territorio dello Stato italiano.
In particolare, la cittadinanza può essere acquisita:
- dallo straniero che contragga matrimonio con un cittadino italiano, a condizione che lo straniero sia residente legalmente in Italia già precedentemente alla celebrazione del matrimonio; diversamente, se i coniugi risiedono all’estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata solo dopo tre anni dalla data di matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992). Inoltre, è previsto che al momento della concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi;
- dallo straniero del quale il padre o la madre (ovvero uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado) siano o siano stati cittadini per nascita, oppure allo straniero che sia nato nel territorio italiano e, comunque, che vi risieda da almeno tre anni (art. 9 comma 1, lett. a, legge n. 91/1992) e sempreché, al raggiungimento della maggiore età, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, comma 1, lettera c);
- dallo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano e che risiede da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art. 9, comma 1, lett. b, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art. 9, comma 1, lett. c, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che sia cittadino di uno Stato U.E., nell’ipotesi in cui risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. c, legge n. 91/1992);
- dall’apolide e dal rifugiato che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. e art. 16, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che risieda legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. f, legge n. 91/1992).
Inoltre, la stessa legge n. 91/1992 ha previsto che la cittadinanza potesse essere acquisita dallo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla stessa data (art. 4, comma 2, legge n. 91/1992). Ed è proprio quest’ultima ipotesi quella in cui si giocherà la partita dell’integrazione degli stranieri nel nostro Paese. Sono loro i protagonisti della sfida a cui è chiamata l’Italia, consentendo a questi nuovi cittadini di potersi formare una propria identità “nazionale”, senza essere costretti ad avere come solo ed esclusivo modello di riferimento quello ereditato dal Paese di origine dei propri genitori.
Più in generale, la legge attualmente in vigore rivela due limiti profondi: il primo è rappresentato dalla dipendenza pressoché totale dal principio dello jus sanguinis (sul cui anacronismo e sulla cui incongruità, sotto tutti i profili, la letteratura è amplissima); il secondo dalla discrezionalità che connota la procedura di acquisizione, in particolare per quanto riguarda lo straniero regolarmente residente da dieci anni nel territorio italiano. Il possesso di quest’ultimo requisito non solo si limita a consentire la richiesta della cittadinanza, senza indicare tassativamente un tempo – limite - per la risposta alla richiesta stessa, ma non prevede neanche che l’eventuale risposta negativa venga motivata. Di conseguenza, è frequente il caso di domande che non ottengono risposta per un periodo lunghissimo (di anni e anni) e che, infine, vengono rigettate senza alcuna esplicita giustificazione. Il che rappresenta un formidabile fattore di quella generale condizione di incertezza, che sembra costituire il tratto più significativo dello stato degli stranieri nel nostro paese.
Per questo ha ricevuto un notevole apprezzamento e molti consensi la proposta di legge 2670/2009, primi firmatari Andrea Sarubbi e Fabio Granata, sostenuta da numerosi parlamentari del centro destra e del centro sinistra. La relazione della proposta di legge evidenzia “due capisaldi” della normativa: “da un lato mira a fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei (…). Questo si ottiene passando dall'attuale principio dello «jus sanguinis» (diritto del sangue), al principio dello «jus soli» (diritto del territorio). L'altro caposaldo prevede che la cittadinanza divenga per lo straniero adulto un processo certo, ricercato e formativo”. È necessario, infatti, garantire una gestione dei flussi di ingresso “ordinata e tale da evitare l'ingenerarsi nella popolazione residente di allarmismi e di paure”; e, allo stesso tempo, è necessario “impegnarsi nel supportare chi ha deciso di stabilirsi nel nostro Paese e di intraprendere un cammino volto a raggiungere la piena integrazione sociale, civile e culturale”.
A ispirare la proposta di legge per quanto riguarda i minori, è la Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997. Si prevede, pertanto, che “il minore nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno legalmente soggiornante da almeno cinque anni e attualmente residente, possa diventare cittadino italiano, previa dichiarazione di un genitore da inserire «obbligatoriamente» nell'atto di nascita”. Questo, al fine di introdurre “un onere a carico dello Stato a fare sì che il diniego sia consapevole o, da un altro punto di vista, a evitare che l'omissione dell'assenso avvenga per ignoranza della norma”. In altre parole, come affermava John F. Kennedy, “le leggi sull’immigrazione dovrebbero essere generose, dovrebbero essere eque, dovrebbero essere flessibili. Con leggi siffatte potremmo guardare al mondo, e al nostro passato, con le mani pulite e la coscienza tranquilla” (Una nazione di immigrati, 1957-1958).
È una prospettiva, quella delineata dalla proposta di legge, razionale e lungimirante, umanissima e saggissima. Allo stato attuale delle cose – degli umori collettivi e dei rapporti di forza all’interno della società italiana – le possibilità di una sua approvazione appaiono davvero esili.
Titolo originale: La sfida è quella delle seconde generazioni dei migranti
Con il diritto di cittadinanza viene stabilito un particolare legame tra un individuo e uno Stato, dal quale scaturiscono molteplici diritti e doveri. Il cittadino acquisisce diritti politici, potendo esprimere il proprio voto alle elezioni nazionali e locali, e godendo dell’elettorato passivo; acquisisce il diritto di accedere ai concorsi pubblici e, quindi, ai relativi posti di lavoro; il diritto di circolare liberamente nel territorio italiano e in quello dell’Unione Europea; il diritto di far stabilire in Italia i propri parenti.
È utile ricordare che nell’antica Roma, già nel 212 a.C., l’imperatore Caracalla estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dei territori conquistati, senza alcun vincolo di nascita o di sangue, ma per la sola circostanza di essere sudditi dell’Impero Romano e di ottemperare alle sue leggi.
Da allora le cose sono molto cambiate e quell’impostazione, abbandonata dagli stati moderni, meriterebbe forse di essere ripresa e rivalutata, almeno nelle sue motivazioni di fondo.
Attualmente in Italia, la cittadinanza è regolata dalla legge 91/1992, ed è sostanzialmente fondata sullo ius sanguinis, in forza del quale il figlio nato da padre o da madre italiana è di per se stesso un cittadino italiano.
Sono tuttavia previsti degli altri casi in cui la cittadinanza può essere concessa ad un cittadino straniero, al quale viene sostanzialmente riconosciuto il suo effettivo radicamento nel territorio dello Stato italiano.
- dallo straniero che contragga matrimonio con un cittadino italiano, a condizione che lo straniero sia residente legalmente in Italia già precedentemente alla celebrazione del matrimonio; diversamente, se i coniugi risiedono all’estero, la domanda di cittadinanza può essere presentata solo dopo tre anni dalla data di matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992). Inoltre, è previsto che al momento della concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi;
- dallo straniero del quale il padre o la madre (ovvero uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado) siano o siano stati cittadini per nascita, oppure allo straniero che sia nato nel territorio italiano e, comunque, che vi risieda da almeno tre anni (art. 9 comma 1, lett. a, legge n. 91/1992) e sempreché, al raggiungimento della maggiore età, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiari, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana (art. 4, comma 1, lettera c);
- dallo straniero maggiorenne adottato da un cittadino italiano e che risiede da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art. 9, comma 1, lett. b, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art. 9, comma 1, lett. c, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che sia cittadino di uno Stato U.E., nell’ipotesi in cui risieda legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. c, legge n. 91/1992);
- dall’apolide e dal rifugiato che risieda legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. e art. 16, legge n. 91/1992);
- dallo straniero che risieda legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art. 9, comma 1, lett. f, legge n. 91/1992).
Inoltre, la stessa legge n. 91/1992 ha previsto che la cittadinanza potesse essere acquisita dallo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla stessa data (art. 4, comma 2, legge n. 91/1992). Ed è proprio quest’ultima ipotesi quella in cui si giocherà la partita dell’integrazione degli stranieri nel nostro Paese. Sono loro i protagonisti della sfida a cui è chiamata l’Italia, consentendo a questi nuovi cittadini di potersi formare una propria identità “nazionale”, senza essere costretti ad avere come solo ed esclusivo modello di riferimento quello ereditato dal Paese di origine dei propri genitori.
Più in generale, la legge attualmente in vigore rivela due limiti profondi: il primo è rappresentato dalla dipendenza pressoché totale dal principio dello jus sanguinis (sul cui anacronismo e sulla cui incongruità, sotto tutti i profili, la letteratura è amplissima); il secondo dalla discrezionalità che connota la procedura di acquisizione, in particolare per quanto riguarda lo straniero regolarmente residente da dieci anni nel territorio italiano. Il possesso di quest’ultimo requisito non solo si limita a consentire la richiesta della cittadinanza, senza indicare tassativamente un tempo – limite - per la risposta alla richiesta stessa, ma non prevede neanche che l’eventuale risposta negativa venga motivata. Di conseguenza, è frequente il caso di domande che non ottengono risposta per un periodo lunghissimo (di anni e anni) e che, infine, vengono rigettate senza alcuna esplicita giustificazione. Il che rappresenta un formidabile fattore di quella generale condizione di incertezza, che sembra costituire il tratto più significativo dello stato degli stranieri nel nostro paese.
Per questo ha ricevuto un notevole apprezzamento e molti consensi la proposta di legge 2670/2009, primi firmatari Andrea Sarubbi e Fabio Granata, sostenuta da numerosi parlamentari del centro destra e del centro sinistra. La relazione della proposta di legge evidenzia “due capisaldi” della normativa: “da un lato mira a fare sì che il minore nato in Italia da un nucleo familiare stabile acquisisca i pari diritti dei coetanei (…). Questo si ottiene passando dall'attuale principio dello «jus sanguinis» (diritto del sangue), al principio dello «jus soli» (diritto del territorio). L'altro caposaldo prevede che la cittadinanza divenga per lo straniero adulto un processo certo, ricercato e formativo”. È necessario, infatti, garantire una gestione dei flussi di ingresso “ordinata e tale da evitare l'ingenerarsi nella popolazione residente di allarmismi e di paure”; e, allo stesso tempo, è necessario “impegnarsi nel supportare chi ha deciso di stabilirsi nel nostro Paese e di intraprendere un cammino volto a raggiungere la piena integrazione sociale, civile e culturale”.
A ispirare la proposta di legge per quanto riguarda i minori, è la Convenzione europea sulla nazionalità del 6 novembre 1997. Si prevede, pertanto, che “il minore nato in Italia da genitori stranieri, di cui almeno uno legalmente soggiornante da almeno cinque anni e attualmente residente, possa diventare cittadino italiano, previa dichiarazione di un genitore da inserire «obbligatoriamente» nell'atto di nascita”. Questo, al fine di introdurre “un onere a carico dello Stato a fare sì che il diniego sia consapevole o, da un altro punto di vista, a evitare che l'omissione dell'assenso avvenga per ignoranza della norma”. In altre parole, come affermava John F. Kennedy, “le leggi sull’immigrazione dovrebbero essere generose, dovrebbero essere eque, dovrebbero essere flessibili. Con leggi siffatte potremmo guardare al mondo, e al nostro passato, con le mani pulite e la coscienza tranquilla” (Una nazione di immigrati, 1957-1958).
È una prospettiva, quella delineata dalla proposta di legge, razionale e lungimirante, umanissima e saggissima. Allo stato attuale delle cose – degli umori collettivi e dei rapporti di forza all’interno della società italiana – le possibilità di una sua approvazione appaiono davvero esili.
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TAGS diritto di cittadinanza immigrati migranti
15/02/2010 15:07














