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Ddl lavoro

In difesa della parte forte

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Il ddl in discussione al Senato svuota l’impianto normativo del diritto del lavoro. Col ricorso all’arbitrato nelle controversie, sottrae la tutela dei lavoratori alla giurisdizione ordinaria. Il governo non tocca l’articolo 18, ma tutto il resto sì

di Lorenzo Fassina*

Le disposizioni che disciplinano il processo del lavoro costituiscono la garanzia per l’effettivo godimento dei diritti stabiliti nelle norme dettate a tutela del lavoratore, siano esse frutto di precetto legale che di contrattazione collettiva. Quelle disposizioni, regolando le procedure attraverso le quali, in caso di contestazione, il giudice accerta l’esistenza o meno del diritto, appaiono quindi di fondamentale importanza: un diritto non esercitabile e non azionabile nei confronti del datore di lavoro per via giudiziaria non è, di per sé, un vero diritto, bensì un’inutile petizione di principio. La giustizia del lavoro, com’è noto, vede nell’approvazione della legge n. 533/1973, attraverso la quale è stato riformato il relativo processo, un punto cruciale di svolta. È stato allora introdotto nel codice di procedura civile un rito speciale che, soprattutto nei primi anni di vita, ha dato un’ottima prova di sé, tanto da assurgere a “modello” per altri settori dell’ordinamento.

Tuttora la gran parte dei processualisti e dei magistrati, nonché dei giuslavoristi, considerano il processo del lavoro come un esempio di efficienza e di efficace risposta alla domanda di giustizia dei lavoratori (ma anche dei datori di lavoro). Nel tempo, tuttavia, si sono accumulati diversi fattori che hanno reso assai difficile la gestione delle controversie di lavoro, come ad esempio il forte aumento della litigiosità in materia previdenziale che ha letteralmente “intasato” gli uffici giudiziari contribuendo ad aumentare lo spaventoso arretrato della giustizia civile nel suo complesso.

In tale contesto appare dunque strumentale l’orientamento del governo Berlusconi, tendente a utilizzare le disfunzioni del sistema giustizia (dovute in verità a problemi organizzativi e alla nota mancanza di risorse) come grimaldello per scardinare il diritto del lavoro nelle sue fondamenta, a cominciare dallo stravolgimento dei rapporti tra legge, autonomia collettiva e autonomia individuale. Il disegno di legge n. 1167-B, in corso di esame al Senato della Repubblica per la sua quarta e (presumibilmente) ultima lettura, tende a realizzare, attraverso alcune sue disposizioni (artt.30-32), una vera e propria controriforma del diritto del lavoro, altrettanto grave e incisiva di quella portata a termine con la legge n. 30/2003 e il d. lgs. n. 276/2003. Nonostante l’articolato faccia riferimento alle “controversie di lavoro”, il testo introduce delle modifiche che, in verità, vanno al di là della disciplina processuale, mirando a destrutturare la stessa effettività dei diritti dei lavoratori.

In buona sostanza il governo, pur omettendo di intervenire direttamente sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e di procedere ulteriormente nel percorso di precarizzazione dei rapporti contrattuali, mira in realtà a svuotare dall’interno l’impianto normativo di tutela dei lavoratori: il risultato, in linea con i precetti cardine del “Libro bianco”, è quello di lasciare il lavoratore ancora più solo nella “libera” dinamica dei rapporti di forza con il datore di lavoro, cui viene attribuita la facoltà di deroghe peggiorative rispetto a leggi e contratti collettivi. Ed è proprio qui che si riscontra la vera filosofia portante del disegno governativo: la sterilizzazione della contrattazione collettiva e del ruolo stesso del sindacato, considerato (al massimo) quale interlocutore ammansito del governo e delle associazioni datoriali.

Da questo punto di vista la norma “manifesto”, il cui contenuto può essere considerato a ragion veduta assolutamente “eversivo” rispetto all’intero ordinamento giuslavoristico, è il comma 9 dell’art. 31, laddove prevede la devoluzione all’arbitrato delle controversie insorte in relazione ai contratti di lavoro certificati dalle apposite commissioni, così sottraendo, in una molteplicità di casi, la tutela dei diritti dei lavoratori alla giurisdizione ordinaria, nel cui ambito la specializzazione del giudice del lavoro era stata da sempre considerata un valore primario. Per di più questa disposizione, per un verso, consente che gli arbitri decidano secondo equità (ossia senza il doveroso rispetto di leggi e contratti collettivi) e, per altro verso, stabilisce che la clausola compromissoria possa essere inserita anche all’atto della stipulazione del contratto individuale di lavoro certificato, vale a dire nel momento in cui è evidentemente più debole la posizione del lavoratore che aspiri all’occupazione. Del tutto ipocrita appare dunque la previsione secondo cui la commissione di certificazione “verifica” l’effettiva volontà delle parti, quando è più che nota la posizione di sottoprotezione di chi è in cerca di un lavoro, pronto a certificare qualunque cosa pur di ottenere un impiego.

Accanto al potenziamento delle funzioni della certificazione e alla sottrazione delle controversie di lavoro alla giurisdizione ordinaria, il disegno di legge si contraddistingue per un attacco senza precedenti nei confronti della funzione primaria del giudice del lavoro che vede depotenziati i propri poteri in quanto limitati al solo “accertamento del presupposto di legittimità” dei provvedimenti datoriali, escludendo quindi in radice ogni indagine sulla ragionevolezza degli stessi. Inoltre, in una materia particolarmente delicata come quella dei licenziamenti, il giudice potrà sentirsi condizionato nella sua autonomia, dovendo egli tener conto delle nozioni di giusta causa e giustificato motivo espresse dalle parti in sede di certificazione; nozioni che, qualora fossero definite nel contratto di assunzione, finirebbero per capovolgere i fondamenti del diritto del lavoro, nato per tutelare il contraente debole nel rapporto di lavoro. In sostanza, d’ora in poi, di fronte a un contratto certificato dalle apposite commissioni in cui sia stato pattuito che anche una minima infrazione può costituire una giusta causa di licenziamento, il giudice ne dovrà “tener conto” nel valutare la legittimità del provvedimento datoriale.

A questo punto, se le disposizioni di cui stiamo parlando dovessero diventare legge, c’è solo da sperare vivamente che la magistratura del lavoro sappia formulare i necessari “antidoti” nei confronti di questo vero e proprio piatto avvelenato preparato dal governo Berlusconi nei confronti dei lavoratori. Crediamo che gli spazi, in verità, possano essere trovati, alla condizione di adottare un’ottica basata sul rispetto dei principi costituzionali (artt. 1, 4 e 35, 41 Cost.).

Il disegno di legge n. 1167-B contiene inoltre una discutibilissima ridefinizione dei termini per l’impugnazione dei licenziamenti, dei contratti di collaborazione, dei contratti a termine, dei trasferimenti e delle somministrazioni, rendendo assai difficile al lavoratore la tutela giurisdizionale dei propri diritti (art. 32). Infatti, per tutti questi casi, trascorsi i 60+180 giorni dal provvedimento datoriale senza che venga depositato il ricorso giudiziario, il diritto si perde. E il diritto certamente si perderà per tutti i lavoratori a termine e i collaboratori a progetto, i quali faranno per lo più decorrere i predetti termini sperando in un rinnovo del loro contratto scaduto. La norma spingerà a depositare ricorsi in massa, intasando gli uffici giudiziari e saltando a piè pari tutti quei tentativi preliminari di conciliazione sindacale che oggi si fanno anche in via informale.

Se a tutto ciò si aggiunge che nella legge finanziaria 2010 è stata prevista una vera e propria “gabella” per il caso in cui il lavoratore voglia far valere i propri diritti davanti alla Corte di Cassazione (un contributo che potrà raggiungere i 500 euro), appare ancor più urgente e necessaria una presa di posizione netta e precisa di fronte a questa serie di provvedimenti che minano alla radice l’ispirazione costituzionale del nostro diritto del lavoro.

* Ufficio giuridico Cgil



Vuoi riprodurre questo articolo? Leggi qui le condizioni.


TAGS ddl lavoro

11/02/2010 09:45

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Credo che tutto il sindacato, senza distinzioni, dovrebbe svolgere assemmblee in tutti i luoghi di lavoro per rendere dotti i lavoratori. Al più presto!!
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spero che la cgil si spenda molto per informare i lavoratori ben sapendo che sara' sola nel farlo e davanti ad una platea distratta ad arte da chi puo'!!
immagino se riuscissimo ad informare di quel che stanno facendo in parlamento a sostegno dei datori di lavoro molti dei lavoratori ingannati che li hanno votati cambieranno atteggiamento nei confronti di questa maggioranza tanto agguerrita nei confronti dei lavoratori e tanto disponibile con i datori di lavoro...grazie ai voti delle vittime.

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