Tre articoli: durata ragionevole del giudizio, limiti per il risarcimento dell'imputato, estinzione del processo per pene inferiori ai 10 anni. Si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore, più quelli pendenti in appello e cassazione
Quello sul processo breve è un testo molto agile, composto di soli 3 articoli con i quali si fissano le modalità per una durata "ragionevole" dei giudizi. La “ragionevolezza” è fissata in 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio. Oltre tali limiti, lo Stato dovrà risarcire imputato. Un altro, fondamentale, aspetto riguarda l’estinzione del processo. Laddove la pena prevista sia inferiore ai 10 anni, infatti, si prevede che l'azione penale sia estinta. Non sarà così, però, per i recidivi, come pure per i reati di mafia e per tutte quelle ipotesi delittuose ritenute di "allarme sociale". Le nuove norme si applicheranno ai soli processi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Faranno eccezione, quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla cassazione. Ecco i principali provvedimenti.
EQUO INDENNIZZO. E’ prevista la riorganizzazione delle procedure di indennizzo già previste dalla legge Pinto nei casi di violazione del diritto alla ragionevole durata dei processi. Questa scelta è motivata, nel testo, dagli ingenti costi che il nostro paese paga per l'eccessiva durata dei giudizi. Le nuove norme prevedono, in particolare, che la domanda di equa riparazione sia subordinata ad una specifica istanza di sollecitazione, che la parte deve presentare nel processo (civile, penale o amministrativo) entro 6 mesi dalla scadenza dei termini di non irragionevole durata.
Il meccanismo, dunque, potrà assumere una funzione non solo risarcitoria, ma, anche, acceleratoria del giudizio. Presentata l'istanza di sollecitazione, i processi godranno di una corsia preferenziale sotto la vigilanza del capo dell'ufficio interessato. Il termine "presuntivo" di irragionevole durata del processo e fissato in 2 anni per ciascuno dei primi 2 gradi di merito, altri 2 anni per l'esame di legittimità, più un altro anno in ogni caso di giudizio di rinvio.
Il magistrato che decide sulla domanda di equa riparazione, in ogni caso, potrà aumentare il termine fino alla metà nei casi di complessità del caso e valutato il comportamento delle parti private e del giudice. Il processo si considera iniziato, in ciascun grado, alla data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio o dell'udienza di comparizione. Si considera terminato con la pubblicazione della decisione.
ESTINZIONE DEL PROCESSO. Si prevede l'estinzione dell'azione penale e, quindi, del processo, per la violazione dei termini di ragionevole durata. In questo caso sarà emessa una sentenza di non doversi procedere. L'imputato, tuttavia, può rinunciare all'estinzione del processo. Secondo le nuove norme, l'estinzione è valida solo nei processi relativi a reati puniti con pene inferiori ai 10 anni di reclusione e non vale nei confronti di imputati recidivi, delinquenti, o contravventori abituali o professionali.
"L'orologio" dei termini è però sospeso per i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge o quando sono sospesi o rinviati per impedimento dell'imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per assoluta necessità di acquisire una prova. A queste ipotesi, va aggiunta, anche, quella in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile agli organi giudiziari, come, quando, sia in atto l'estradizione dell'imputato. Si prevede, poi, che, quando in dibattimento vengono effettuate nuove contestazioni dal pubblico ministero, il termine di fase non può essere aumentato complessivamente per più di 3 mesi. Le nuove norme specificano, inoltre, che la sentenza di non doversi procedere, per estinzione del processo, una volta definitiva, produca l'effetto preclusivo del cosiddetto
ne bis in idem.
Per alcuni delitti, in ogni caso,
non si applica l'estinzione processuale. Si tratta di quei reati che secondo il Legislatore, destano "allarme sociale". Si va dai reati di mafia, alla pornografia minorile, ai sequestri di persona, alla circonvenzione di incapaci, alle violazioni alle norme sull'immigrazione, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e in materia di circolazione stradale. Si prevede, infine, che la parte civile costituitasi nel processo colpito dalla estinzione, quando trasferisce l'azione in sede civile, ha diritto sia alla riduzione della metà dei termini a comparire, sia alla trattazione prioritaria del processo relativo all'azione trasferita.
ENTRATA IN VIGORE. Le nuove norme si applicheranno ai soli processi in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Faranno eccezione, quelli che sono pendenti davanti alla corte d'appello o alla cassazione.