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Cassa integrazione: l’azienda deve indicare come sceglie i lavoratori

La mancata indicazione dei criteri per la scelta dei lavoratori da sospendere costituisce comportamento antisindacale e determina l’illegittimità della sospensione. È quanto affermato dalla Suprema Corte con due recenti sentenze

di Guido Canestri

La mancata indicazione dei criteri per la scelta dei lavoratori da sospendere costituisce comportamento antisindacale e determina l’illegittimità della sospensione. È quanto affermato dalla Cassazione con due recenti sentenze (Cass. 1° luglio 2009 n. 15393 e Cass. 9 giugno 2009 n. 13240). Nell’ottobre 2001 la Spa Fiat Auto comunicava alle organizzazioni sindacali l’avvio di un procedimento per la collocazione in cigs di un certo numero di addetti. La Fiom e il Sincobas promuovevano due distinti procedimenti davanti al tribunale di Torino, in base all’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, per repressione di comportamento antisindacale, facendo carico all’azienda di non avere indicato, nella comunicazione iniziale, i criteri di scelta da applicare. Il tribunale rigettava le domande, ritenendo che la lesione del diritto doveva ritenersi superata per effetto di un accordo raggiunto dall’azienda con le Rsu. Entrambi i sindacati proponevano opposizione, che il tribunale accoglieva parzialmente, dichiarando il carattere antisindacale del comportamento tenuto dalla Fiat, rigettando però la domanda diretta a ottenere la dichiarazione d’illegittimità dei provvedimenti di collocazione in cigs.

Le decisioni venivano impugnate sia dall’azienda che dal sindacato. La Corte d’appello di Torino rigettava le impugnazioni proposte dalla Fiat Auto e, in accoglimento di quelle proposte dai sindacati, dichiarava l’illegittimità dei provvedimenti di collocazione in cigs. Chiamata in causa, la Suprema Corte rigettava i ricorsi proposti dall’azienda. Nel caso in esame, osservava la Corte, si è verificata una palese violazione dell’articolo 1, comma 7 della legge n. 223/91, tuttora vigente, che prescrive la comunicazione iniziale dei criteri di scelta da applicare per la collocazione dei lavoratori in cigs. La Corte d’appello ha correttamente accertato che la comunicazione aziendale è stata sul punto assolutamente generica, rendendo impossibile qualunque valutazione coerente in ordine alle modalità di selezione dei lavoratori da sospendere. “La violazione di tale norma – affermava ancora la Corte di Cassazione – non può essere sanata dalla ritenuta effettività del confronto con le organizzazioni sindacali sullo specifico tema, atteso che la società aveva comunque posto le organizzazioni suddette nelle condizioni di dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza dei dati da trattare”.

La normativa in materia di comunicazione, sempre a giudizio della Suprema Corte, è finalizzata ad assolvere a una duplice funzione, essendo diretta, per un verso, a porre le organizzazioni sindacali in grado di concordare la scelta dei lavoratori da sospendere e, per un altro verso, ad assicurare la tutela degli interessi degli addetti in relazione alla crisi dell’impresa. “La Corte territoriale – affermava la Cassazione – ha pertanto correttamente rilevato che l’inosservanza della garanzia procedimentale, implicando la mancata attuazione del principio di trasparenza, incideva altresì sul provvedimento di collocazione in cassa integrazione determinandone l’illegittimità, poiché impediva il perseguimento dello scopo previsto dalla legge e precludeva la verifica del corretto esercizio del potere del datore di lavoro, giungendo alla conclusione che la dichiarazione d’illegittimità del collocamento in cigs di tutti i lavoratori derivava dall’accertata invalidità della procedura stessa, in considerazione della condotta antisindacale tenuta dalla società datoriale, che altrimenti non sarebbe potuta essere in alcun modo sanzionata”.

TAGS cassazione diritto del lavoro cassa integrazione

12/10/2009 16:40

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