
Cassazione
Licenziamento discriminatorio: il motivo illecito non è sufficiente
La sentenza della Suprema Corte: il licenziamento discriminatorio attiene solo a quei motivi che integrano il perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge
di Guido Canestri
Il licenziamento discriminatorio attiene a quei motivi che integrano il perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sé non siano confliggenti con tali divieti. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 16155 del 9 luglio 2009. Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli da una società cooperativa, in quanto questo sarebbe stato disposto anche per motivo illecito determinante, rappresentato dalla mancata adesione alla proposta della società di proseguire il rapporto di lavoro solo come socio lavoratore. Chiedeva quindi che fosse dichiarata la nullità del recesso datoriale, perché intimato per ritorsione, con conseguente reintegra, o in via subordinata che fosse ordinata la sua riassunzione. Il tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità del licenziamento, intimato da motivo illecito determinante e, quindi, discriminatorio, con le conseguenze di cui alla legge n. 300 del 1970, articolo 18. Dal canto suo, la Corte d’appello escludeva invece la nullità del licenziamento per motivo illecito, difettando la prova che il recesso era stato causato esclusivamente da ragione ritorsiva.
La stessa Corte riteneva tuttavia il licenziamento non assistito da giusta causa o giustificato motivo e applicava pertanto la tutela obbligatoria, con le conseguenze di cui alla legge n. 604 del 1966, articolo 8. La Cassazione, seppur modificando la motivazione dei giudici del merito, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. Secondo la Suprema Corte, se è pur vero che è acquisito alla giurisprudenza il principio secondo il quale il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile d’interpretazione estensiva, sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro, è altrettanto vero che il licenziamento discriminatorio, così inteso, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Conseguentemente, l’area di tutela del licenziamento discriminatorio attiene a quei motivi che integrano perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sé non siano confliggenti con tali divieti.
La Cassazione ha precisato che anche nel licenziamento che richieda per legge l’esistenza di una giustificazione, una volta accertata l’obiettiva esistenza dei fatti necessari per radicare il potere di recesso, restano irrilevanti eventuali ulteriori profili di arbitrarietà e irrazionalità dei motivi dell’atto, così come l’esistenza di ipotesi di discriminazione diverse da quelle tipizzate dalla legge, sempre che non sia configurabile un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Questo perché, avendo il licenziamento natura giuridica di diritto potestativo – il cui esercizio è volto a realizzare l’interesse del titolare del potere –, non è consentito il riferimento alla nozione tecnica di discrezionalità e all’inerente dovere d’imparzialità nella ponderazione dei diversi interessi. Nella specie, la circostanza che il licenziamento sia stato intimato in ragione esclusiva dalla mancata adesione alla proposta di proseguire il rapporto di lavoro solo come socio lavoratore, non configura motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge.
La stessa Corte riteneva tuttavia il licenziamento non assistito da giusta causa o giustificato motivo e applicava pertanto la tutela obbligatoria, con le conseguenze di cui alla legge n. 604 del 1966, articolo 8. La Cassazione, seppur modificando la motivazione dei giudici del merito, rigettava il ricorso proposto dal lavoratore. Secondo la Suprema Corte, se è pur vero che è acquisito alla giurisprudenza il principio secondo il quale il divieto di licenziamento discriminatorio è suscettibile d’interpretazione estensiva, sicché l’area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione, ossia intimato a seguito di comportamenti risultati sgraditi al datore di lavoro, è altrettanto vero che il licenziamento discriminatorio, così inteso, non copre tutte le ipotesi di fatti non rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso. Conseguentemente, l’area di tutela del licenziamento discriminatorio attiene a quei motivi che integrano perseguimento di finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sé non siano confliggenti con tali divieti.
La Cassazione ha precisato che anche nel licenziamento che richieda per legge l’esistenza di una giustificazione, una volta accertata l’obiettiva esistenza dei fatti necessari per radicare il potere di recesso, restano irrilevanti eventuali ulteriori profili di arbitrarietà e irrazionalità dei motivi dell’atto, così come l’esistenza di ipotesi di discriminazione diverse da quelle tipizzate dalla legge, sempre che non sia configurabile un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Questo perché, avendo il licenziamento natura giuridica di diritto potestativo – il cui esercizio è volto a realizzare l’interesse del titolare del potere –, non è consentito il riferimento alla nozione tecnica di discrezionalità e all’inerente dovere d’imparzialità nella ponderazione dei diversi interessi. Nella specie, la circostanza che il licenziamento sia stato intimato in ragione esclusiva dalla mancata adesione alla proposta di proseguire il rapporto di lavoro solo come socio lavoratore, non configura motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, ovvero ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge.
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12/10/2009 16:36













