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Testo unico: i correttivi apportati dal dlgs/scheda

PUNTI PATENTE
E’ stato introdotto un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, in modo che in questi settori possano operare solo aziende o lavoratori rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo sistema, in vista della sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare in edilizia per mezzo della istituzione di una 'patente', i cui punti serviranno a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi edili, Gli elementi di valutazione saranno l'effettuazione delle attivita' di formazione e l'assenza di sanzioni da parte degli organi di vigilanza. L'azzeramento' dei punti determina l'impossibilita' di operare nel settore.

MENO BUROCRAZIA PER PMI
Si tenta il superamento di un approccio formalistico e burocratico prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali. Ad esempio, il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessita' per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie le pmi, pur essendo comunque tenute ad elaborare il documento 'senza sconti' quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento, possono anche evitare di andare dal Notaio o munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone) perché la data del documento potra' anche essere dimostrata dalla firma del medesimo da parte di tutti coloro che sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavoratori, medico, responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

NON SOLO SANZIONI
Si presta attenzione alla prevenzione che e' fatta di: maggiore formazione; migliore informazione; effettivita' del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza, appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale.

RECUPERO LAVORATORI INFORTUNATI
Si ipotizza l’integrazione tra le attività del Servizio Sanitario Nazionale e dell'INAIL finalizzate all'assistenza ed alla riabilitazione dei lavoratori vittime di infortuni, in modo da garantirne il migliore e piu' rapido recupero dell'integrita' psicofisica e della capacita' lavorativa. Per avere un'idea della importanza dell'intervento - scrive il ministero - si consideri come i soli costi sociali da infortuni sul lavoro, sono stati quantificati (Rapporto ufficiale INAIL 2007) in oltre 45 miliardi(3,21% pil).

VERIFICA MEDICA IDONEITA'

Possibilita' che il medico competente verifichi l'idoneita' del lavoratore alla mansione prima della sua assunzione in modo da tutelarne ex ante la salute.

EDILIZIA
Nel settore edile, caratterizzato da alti indici infortunistici, la formazione dei preposti (che rivestono un ruolo fondamentale in cantiere) in materia di salute e sicurezza va favorita anche programmandola e realizzandola presso gli enti bilaterali o le casse edili e non solo nelle imprese. Inoltre viene riservato agli organismi paritetici, purche' muniti di struttura con competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il compito di verificare l'adozione e l'efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza rilasciando apposita asseverazione, della quale gli organi di vigilanza tengono conto nella programmazione delle proprie attivita' di vigilanza. –

SANZIONI

Si tiene conto dei compiti effettivamente svolti da ciascun attore della sicurezza, favorendo l'utilizzo di procedure di estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante regolarizzazione da parte del soggetto inadempiente. Cosi' la 'prescrizione obbligatoria', che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un analogo istituto viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Al contempo si riserva la sanzione penale ai soli casi di violazione delle disposizioni sostanziali e non di quelle unicamente formali (trasmissione di documentazione, notifiche).

31/07/2009 17:30

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