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Pubblico impiego

La decorrenza della promozione non può essere modificata

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Una recente decisione della Suprema corte (Cass. 19 giugno 2009, n. 14478) accoglie il ricorso di una lavoratrice: "Il superamento del concorso consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica non disconoscibile"

di Guido Canestri

La pubblica amministrazione non può modificare la decorrenza della promozione prevista da un bando di concorso. È quanto affermato da una recente decisione della Cassazione (Cass. 19 giugno 2009, n. 14478). Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è quello di una dipendente del ministero della Pubblica istruzione coinvolta nella partecipazione, con esito positivo, a una procedura di riqualificazione.

Il bando stabiliva l’inquadramento nella nuova posizione con decorrenza giuridica ed economica dal 1° ottobre 2001. Una previsione che tuttavia non si avverava, perché il ministero, con atto dirigenziale, disponeva l’inquadramento dei vincitori nella nuova posizione con effetto dall’11 febbraio 2004. La lavoratrice chiedeva allora al tribunale di affermare il suo diritto all’inquadramento negli stessi termini previsti dal bando di concorso. Il tribunale accoglieva la domanda, in quanto riteneva che il ministero non potesse venir meno all’obbligo assunto con il bando di concorso stesso. Questa decisione veniva però integralmente riformata in grado d’appello, dove la domanda veniva rigettata, con la motivazione che il principio d’immodificabilità del bando doveva cedere rispetto all’esigenza, di rango costituzionale, di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. Diversamente, sostenevano i giudici del gravame, i vincitori avrebbero percepito la retribuzione relativa al superiore inquadramento prima ancora di essere inquadrati nel nuovo profilo.

Chiamata in causa, la Suprema Corte accoglieva il ricorso della lavoratrice. “Ove il datore di lavoro abbia manifestato la volontà di provvedere alla copertura di posti di una determinata qualifica attraverso il sistema del concorso interno – affermava la Corte di Cassazione – e abbia, a questo preciso fine, pubblicato un bando che contenga tutti gli elementi essenziali, prevedendo altresì il riconoscimento del diritto del vincitore del concorso di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale è destinata a operare giuridicamente l’attribuzione della nuova posizione, sono rinvenibili in un siffatto comportamento gli estremi dell’offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro non soltanto al rispetto della norma con la quale esso stesso ha delimitato la propria discrezionalità, ma anche ad adempiere l’obbligazione secondo correttezza e buona fede”. In base all’articolo 2077 del codice civile, il superamento del concorso, indipendentemente dalla successiva nomina, consolida nel patrimonio dell’interessato l’acquisizione di una situazione giuridica individuale, non disconoscibile, alla stregua della natura del bando, né espropriabile per effetto di diversa successiva disposizione generale.

“Tale principio di diritto – secondo la Corte – risulta, del resto, pienamente coerente con la posizione che il datore di lavoro riveste nell’ambito del pubblico impiego ‘privatizzato’ e con la conseguente natura delle situazioni soggettive tutelabili che fanno capo ai dipendenti. A seguito della nota riforma, la pubblica amministrazione non esercita più, nel rapporto di pubblico impiego, poteri di supremazia speciale, ma opera con la capacità del datore di lavoro privato e nell’ambito di un rapporto contrattuale paritario: la posizione dei lavoratori non è degradabile per effetto di atti unilaterali del datore di lavoro, per come per l’innanzi avveniva”. Al di fuori dei casi in cui viene eccezionalmente riconosciuto al datore il potere d’incidere unilateralmente sul vincolo contrattuale, non risulta dunque più configurabile un potere d’autotutela della pubblica amministrazione.



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13/07/2009 11:41

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