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Testo Unico, concluso l’esame sul decreto correttivo

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Il dibattito nelle Commissioni di Camera e Senato sulle modifiche alla legge per la sicurezza sul lavoro. Pd e Idv contro la ‘salva-manager’, tutti i dettagli. Il decreto legislativo sull’efficienza nella P.A. approda in Commissione Lavoro al Senato

di Valerio Strinati

Concluso alla Camera e al Senato l’esame dello schema di decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro

Nelle sedute di martedì 23 e mercoledì 24 giugno è proseguito e si è concluso, presso le Commissioni di Camera e Senato, l’esame, in sede consultiva su atti del governo, dello schema di decreto legislativo concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

Alla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato, nella seduta di martedì 23 giugno sono state presentate la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore Morra (Pdl) nonché due proposte di parere contrario presentate, rispettivamente, dal gruppo del Partito Democratico e dal gruppo Italia dei Valori.

Lo schema di parere favorevole della maggioranza rileva preliminarmente che il testo all’esame intende errori materiali, porre talune semplificazioni ed apportare altre modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 e propone una serie di osservazioni analoghe a quelle contenute nello schema di parere favorevole presentato la scorsa settimana alle Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali) dal deputato Cazzola (Pdl).

Tra le osservazioni più rilevanti, sull’articolo 2-bis (presunzione di conformità alla normativa di sicurezza e relativa certificazione), lo schema di parere propone di riconsiderare nel suo insieme la norma e, ove la si voglia mantenere, di chiarire che la certificazione prefigura unicamente una presunzione relativa di conformità; di includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; di precisare che le commissioni di certificazione devono comunque rispondere ai requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità.

Vi è poi la proposta di sopprimere l’articolo 8-bis in modo da chiarire che le risposte agli interpelli elaborate Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non sono vincolanti per gli organi di vigilanza. Per quanto riguarda l’articolo 10-bis - che, inserisce un nuovo articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, sulla responsabilità penale dei soggetti obbligati in materia di sicurezza - lo schema di parere propone la soppressione della lettera d) del comma 1, la quale pone la condizione, ai fini dell’imputazione ai datori di lavoro e ai dirigenti, che l’evento non sia imputabile ad altri soggetti obbligati (tra cui, ad esempio, preposti, progettisti, lavoratori, componenti dell’impresa familiare, lavoratori autonomi, etc.), mantenendo, quindi, l’ordinaria applicazione dei criteri di dolo o colpa di cui al codice penale. In via subordinata, il parere chiede, senza introdurre una disciplina speciale per i reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all’articolo 40 del codice penale, che la responsabilità penale del datore di lavoro venga definita nei limiti definiti dall’articolo 5 della direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro: tale articolo stabilisce, al paragrafo 3, che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro e al paragrafo 4 che gli Stati membri possono stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori per fatti eccezionali ed imprevedibili, "le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata".

Tra le osservazioni alla disposizioni relative agli obblighi connessi ai contratti di appalto, o d’opera o di somministrazione, lo schema di parere propone, tra l’altro, di non modificare l’articolo 26, comma 5 del testo vigente, nella parte in cui dichiara la nullità dei contratti di appalto, subappalto e somministrazione di merci nei quali non siano puntualmente indicati i costi della sicurezza, chiarendo, al contempo, per evitare dubbi interpretativi sorti al riguardo, che detti costi sono quelli necessari per eliminare (o ridurre al minimo i rischi) derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.

Altre osservazioni, riguardano, tra l’altro, all’articolo 24 dello schema di decreto, l’opportunità di evidenziare con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente alla assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto. Per quel che riguarda le norme sanzionatorie, lo schema propone, tra l’altro, relativamente al nuovo testo dell’articolo 55 (sanzioni per il datore di lavoro e per il dirigente), di prevedere l’arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell’alternativa tra l’arresto e l’ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato; di valutare altresì l’opportunità di prevedere l’applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell’articolo 18, comma 1); mentre all’articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l’articolo 59 del decreto n. 81, lo schema di parere segnala la “chiara esigenza” di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori.

Nello schema di parere proposto per il gruppo del Pd, a firma dei senatori Roilo, Nerozzi, Treu, Adragna, Blazina, Biondelli, Ghedini, Ichino, Passoni si rileva che lo schema di decreto rappresenta uno stravolgimento del decreto legislativo n. 81 del 2008, con un evidente eccesso di delega rispetto ai principi e criteri direttivi dettati dalla legge n. 123 del 2007, e che la nuova normativa determina un abbassamento dei livelli di tutela, lo svuotamento di alcune misure e di alcuni istituti essenziali, la deresponsabilizzazione dei principali responsabili della sicurezza, la riduzione dei poteri e delle funzioni degli organismi di vigilanza, nonché lo stravolgimento dell’intero sistema sanzionatorio.

Le critiche nel merito del provvedimento contenute nella proposta di parere del gruppo del Pd si appuntano, tra l’altro, sulla presunzione di conformità alle prescrizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella quale si ravvisa un vero e proprio esonero delle responsabilità del datore di lavoro, lesivo anche delle competenze delle Regioni, con la proposta di un sistema di controlli non credibile, in quanto il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro va accertato caso per caso in relazione a tutti i fattori oggetto di valutazione, e non può essere presunto, anche perché in tal modo si introduce un elemento di indeterminatezza negli obblighi e nei diritti, che rende molto più difficile il risarcimento dei danni alle vittime di infortuni sul lavoro o di malattie professionali.

Secondo lo schema di parere, inoltre, l’articolo 10-bis, la cosiddetta “norma salva manager”, nell’introdurre un articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, esonera, di fatto, da responsabilità penale il datore di lavoro ed i dirigenti, in quanto la nuova norma introduce una deroga al principio generale in tema di responsabilità penale per omissione affermato dall’articolo 40, comma 2, del codice penale (per cui "non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo") disponendo che nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla sicurezza del lavoro tale principio vale soltanto a determinate condizioni. Tra di esse, la lettera c) del comma 1, dove si richiede che la posizione di garanzia sia "tassativamente" istituita dalla legge, mette in discussione l’applicazione del principio di responsabilità previsto dall’articolo 2087 del codice civile, cui si ricorre per sancire la responsabilità del datore di lavoro quando l’infortunio non sia addebitabile alla violazione di specifiche disposizioni, ma derivi piuttosto da carenze strutturali o da inadeguatezze dell’intero impianto di prevenzione. Ancora più forte è la critica rivolta alla lettera d), dove si stabilisce che il datore o il dirigente non risponde della morte o dell’infortunio se l’evento è imputabile al fatto colposo di altri soggetti obbligati: ciò significa – si sottolinea nello schema di parere - che se nel causare un infortunio intervenga il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, il vertice dell’impresa per definizione non ne risponderebbe, indipendentemente dal fatto che il datore o il dirigente abbiano a loro volta contribuito colposamente al verificarsi dell’infortunio. Si configura anche un caso di eccesso di delega dal momento che la legge n. 123 non faceva alcun riferimento ad una tale forma di limitazione di responsabilità per datori di lavoro e dirigenti, nonché un contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, in quanto la disposizione non è conforme all’articolo 5 della direttiva 391/89/CEE.

Lo schema di parere esprime inoltre perplessità e preoccupazione per l’intervento sul sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008: in un momento in cui, a fronte del verificarsi con cadenza quasi quotidiana, dei fenomeni drammatici delle morti sul lavoro, ed in cui l’unico messaggio condiviso è la diffusione della cultura della prevenzione, lo schema di decreto legislativo in esame prevede la diminuzione delle pene previste per singoli reati, interviene sul meccanismo di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria nelle ipotesi di contravvenzioni punite con la sola pena dell’arresto, in alcuni casi ripristina l’alternatività con l’ammenda quando era prevista la sola pena dell’arresto, in altre limita la sanzione più consistente alla sola ammenda, in altre ancora, passa da sanzioni penali a sanzioni amministrative, o semplicemente riduce la pena minima o la pena massima prevista. Nel dare conto della riduzione delle sanzioni operate agli articoli 55 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente): 56 (Sanzioni per il preposto); 57 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori); 58 (Sanzioni per il medico competente); 60 (Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo)e 68 (Sanzioni per il datore di lavoro); lo schema di parere sottolinea come la scelta di ridurre le sanzioni appaia ancora più paradossale se si considera che all’articolo 59 per i lavoratori le pene sono aumentate e stigmatizza il risultato di una deresponsabilizzazione del datore di lavoro a fronte di un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori.

Sull’articolo 10, che modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 relativo al contrasto del lavoro irregolare e alla tutela della sicurezza dei lavoratori, si osserva che la individuazione tassativa dei casi e delle condizioni per l’adozione della sospensione della attività imprenditoriale, limita eccessivamente i poteri dell’autorità di vigilanza; inoltre, lo schema di parere ravvisa l’intento di deresponsabilizzare il datore di lavoro, anche in relazione alla nuova formulazione secondo la quale la sospensione dei lavori non avverrebbe più in caso di violazioni "gravi e reiterate" ma solo in caso di "gravi e plurime" violazioni, stabilendo espressamente che per plurime si intendono almeno 3 violazioni contestuali o la ripetizione nel biennio della stessa grave violazione, nonché nella riduzione della sanzione interdittiva - stabilita dal decreto legislativo n. 81 per un periodo pari a quello di sospensione, seguito da un ulteriore periodo pari al doppio del periodo di sospensione, con il limite massimo di 2 anni - limitata al solo periodo di sospensione dei lavori per il caso in cui l’impresa sia sospesa perchè occupa in modo irregolare meno del 50% dei lavoratori.

Lo schema di parere rileva inoltre che gran parte delle nuove disposizioni relative alla valutazione dei rischi risultano in contrasto con la normativa comunitaria, mentre, per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, tra le modifiche operate dall’articolo 24, si segnala che viene introdotta la possibilità, per il datore di lavoro di far svolgere una visita medica preassuntiva, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori, secondo il quale la visita per l’accertamento dell’idoneità del lavoratore a particolari mansioni deve essere effettuata solo presso strutture pubbliche e non dai medici privati dell’azienda.

Ulteriori critiche sono poi mosse alle modifiche introdotte dall’articolo 14 all’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione): in particolare, lo schema di parere definisce estremamente pericolose le limitazioni ivi contenute rispetto all’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi. Nella conclusione, lo schema di parere sottolinea la contrarietà espressa dalla Conferenza Stato Regioni alle correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 81 proposte con l’atto all’esame della Commissione.

Di contenuto non dissimile lo schema di parere contrario presentato, a nome del gruppo Italia dei Valori dai senatori Carlino, Belisario, Bugnano, Giambrone, Pedica, Russo, Lannutti, Mascitelli, Caforio, Pardi, Li Gotti, Astore, De Toni, Di Nardo, nel quale si rileva in primo luogo che il complessivo abbassamento dei livelli di protezione rispetto alle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 81 configura un profilo di incostituzionalità per eccesso di delega, in quanto la stessa legge n. 123 del 2007 prevede, all’articolo 1, comma 3, che i decreti delegati non possano "disporre un abbassamento dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela o una riduzione dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze". Nel merito, lo schema di parere segnala, tra l’altro, che le modifiche apportate all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 determinano una forte riduzione dei casi in cui sussiste l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti; che l’articolo 25 del provvedimento correttivo fa scomparire il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria, provocando, di fatto, i presupposti del demansionamento ed il rischio di compromettere gravemente la professionalità del lavoratore, in deroga all’articolo 13 dello Statuto dei lavoratori e senza distinguere le ipotesi di inidoneità temporanea e permanente; che la nuova formulazione dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 riduce i casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza, costituendo un abbassamento dei livelli di protezione dei lavoratori, vietato dalla legge di delega. Il testo predisposto dai senatori del gruppo Idv riprende anche i rilievi formulati nel corso del dibattito nei confronti dell’articolo 25 dello schema di decreto legislativo correttivo, che interviene in senso restrittivo sui tre principali strumenti di tutela di cui dispone il singolo lavoratore, ovvero il divieto di visita preassuntiva da parte del medico di fiducia dell’impresa, la cartella sanitaria di rischio ed, infine, il libretto formativo; inoltre, si segnala il ridimensionamento dei diritti collettivi di tutela del lavoro attraverso norme che intervengono direttamente sui principali capitoli del controllo sociale del rischio, nonché la deresponsabilizzazione del datore di lavoro e dei dirigenti che si realizza attraverso gli articoli 2-bis e 15-bis. Rispetto a tali ultime diposizioni lo schema riprende i rilievi critici formulati nel corso della discussione, sollecitando in particolare la soppressione della lettera d) dell’articolo 15-bis, comma 1, di cui si sottolinea anche l’incostituzionalità per eccesso di delega.

Rilievi critici sono mossi inoltre nei confronti dell’articolo 16 dello schema di decreto legislativo, sui criteri di effettuazione della valutazione dei rischi, e sull’articolo 18 che, secondo il testo, mette in discussione il diritto dei lavoratori e delle lavoratrici delle imprese sotto i quindici dipendenti ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso la soppressione dell’obbligo del datore di lavoro di comunicare all’Inail il nominativo (ove presente) del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza prevedendo, in mancanza di questa comunicazione, che la rappresentanza sia esercitata dal Rappresentante territoriale dei lavoratori. Viene infine definita inaccettabile la riduzione generalizzata delle sanzioni, poiché in un momento in cui la politica del governo in materia penale è tutta tesa ad un indiscriminato inasprimento della reazione penale sulla scorta della invocazione di pene esemplari (tra i settori oggetto delle modifiche più recenti: immigrazione, circolazione stradale, molestie, ecc.) la sicurezza sul lavoro rappresenta l’unico settore in cui, invece, si ritiene preferibile diminuire il carico sanzionatorio, con l’unica deplorevole eccezione delle sanzioni a carico dei lavoratori, quasi a voler dimostrare che la sicurezza dei lavoratori non può essere considerato un interesse meritevole di tutela.

Presso la Commissione lavoro del Senato, la discussione si è quindi conclusa nella seduta di mercoledì 24 giugno.

Dopo che il relatore Morra (Pdl) ha dato conto di alcune specificazioni introdotte nella sua proposta di parere, il senatore Roilo (Pd), pur apprezzando l’impegno profuso dal relatore nella stesura della proposta di parere, ha osservato che i dati diffusi dall’Inail, che documentano il calo degli incidenti sul lavoro verificatisi nel 2008, e segnatamente degli infortuni mortali, confermano l’opportunità di non stravolgere la normativa vigente. Per tali ragioni, pur convenendo con alcune delle osservazioni contenute nello schema di parere predisposto dal relatore, e in particolare con quelle relative agli articoli 2-bis e 10-bis, ha dichiarato voto contrario a tale proposta per le motivazioni contenute nella bozza di parere di cui è primo firmatario.

La senatrice Spadoni Urbani (Pdl), nell’annunciare il voto favorevole del suo gruppo al testo predisposto dal relatore, ha sollecitato il governo a evitare l’introduzione di una disciplina eccezionale limitatamente ai reati in materia di sicurezza sul lavoro, sottolineando invece l’irricevibilità delle critiche politiche relative allo stravolgimento del testo unico vigente.

Nell’annunciare il voto favorevole del suo gruppo allo schema di parere predisposto dal relatore, la senatrice Maravantano (Lnp), ha richiamato la necessità di impegni finalizzati ad incrementare la cultura della sicurezza sul lavoro, nonché l’esigenza di semplificare gli adempimenti formali a carico delle piccole imprese, di valutare la norma contenente l’eliminazione della sanzione della nullità del contratto ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile e di riflettere sull’opportunità di far partecipare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla stesura del Documento di valutazione dei rischi.

La Commissione ha quindi approvato il parere favorevole nel testo predisposto dal relatore. Sono quindi risultati precluse le votazioni sugli altri schemi di parere. Anche le Commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali) hanno proseguito e concluso, nelle sedute di martedì 23 e mercoledì 24 giugno, l’esame in sede consultiva su atti del governo dello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008.

In sede di replica, il relatore Cazzola (Pdl), che già la scorsa settimana aveva presentato una proposta di parere favorevole con osservazioni, ha sottolineato come il governo, nel redigere lo schema di decreto correttivo - che tra l’altro costituisce un atto dovuto, previsto dalla legge di delega - ha acquisito il parere delle parti sociali, anche se non è stato possibile formalizzare l’esito degli incontri, nonché l’avviso delle regioni, il cui dissenso è circoscritto agli articoli 2-bis e 15-bis; ha quindi replicato alle critiche mosse all’ipotizzato stravolgimento del decreto legislativo n. 81 che deriverebbe dal varo del testo all’esame, osservando che occorre comunque valutare il merito delle norme che il Consiglio dei ministri approverà in via definitiva, anche sulla scorta dei pareri parlamentari – che, nelle proposte predisposta dai relatori. segnalano peraltro i punti di maggiore criticità - ferma restando comunque che la proposta di decreto correttivo elaborata dall’Esecutivo tiene ferma nel suo complesso l’esigenza di una revisione e correzione del decreto legislativo n. 81, volta a migliorare e rendere più efficace l’azione di prevenzione sui luoghi di lavoro.

L’on. Damiano (Pd) ha quindi illustrato una proposta di parere contrario sottoscritta dai deputati del Pd analoga, nei contenuti e nelle critiche di merito, a quella presentata alla Commissione lavoro, previdenza sociale dal senatore Roilo e da altri senatori del Pd. In particolare, l’on. Damiano ha fatto presente che il testo di cui è primo firmatario riconosce che il decreto legislativo n. 81 non è esente da imprecisioni o errori; tuttavia, lo schema di decreto correttivo non si limita alla correzione di tali errori, ma configura un radicale ripensamento della disciplina vigente. Nell’elencare i numerosi elementi di depotenziamento del decreto legislativo n. 81 contenuti nell’atto del governo in esame, nonché gli esempi di mancata attuazione del decreto legislativo medesimo da parte del governo in carica, la proposta di parere del Pd si sofferma, inoltre, sulla questione del confronto con le regioni, rilevando come la posizione negativa assunta da queste nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni sia la logica conseguenza dell’avvenuta inversione - operata dal governo in carica - di un metodo di confronto adottato dal precedente Esecutivo, che aveva stipulato una vero e proprio «patto sulla salute e sulla sicurezza» con gli enti locali. In conclusione, l’on. Damiano si è augurato che il governo non abbandoni la strada intrapresa con il decreto legislativo n. 81, che ha portato ad una sensibile riduzione delle morti sul lavoro, ed ha ribadito i rilievi riferiti ai nuovi articoli 2-bis e 15-bis introdotti dallo schema di decreto correttivo all’interno del decreto n. 81, affermando l’esigenza che la normativa italiana sull’argomento possa essere in linea con quella degli altri Paesi europei; al contempo, pur ritenendo la proposta di parere dei relatori un passo in avanti in materia di responsabilità dei preposti, ha rilevato che permangono forti elementi di perplessità sulla possibilità che la riconsiderazione della norma nel suo complesso porti ai risultati auspicati. Quanto, infine, al problema delle visite pre-assuntive, ha fatto presente che il richiamo all’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori, contenuto nella proposta di parere dei relatori, dovrebbe essere affiancato anche dall’esclusione dell’ipotesi che il datore di lavoro possa avvalersi di medici aziendali per detta visita medica pre-assuntiva. Pur apprezzando alcuni aspetti della proposta di parere dei maggioranza, l’on. Damiano ha rilevato che essa non rappresenta l’auspicata «inversione di marcia» rispetto alla strada intrapresa con la presentazione dello schema di decreto correttivo.
L’on. Paladini (Idv), nell’illustrare la proposta contrario presentata dal suo gruppo, primo firmatario l’on. Donadi, ha sottolineato che lo schema di decreto legislativo correttivo, nel ribaltare l’impostazione del decreto legislativo n. 81, mettendo in atto una vera e propria «controriforma» in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, è suscettibile di determinare un abbassamento del livello delle tutele e una deresponsabilizzazione di alcuni dei principali responsabili della sicurezza, presentando profili di incostituzionalità, per eccesso di delega. Con riferimento allo schema di parere contrario, i cui contenuti sono simili a quelli del testo presentato alla Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato dal gruppo Idv, ha segnalato, tra l’altro, oltre alle forti perplessità sugli articoli 2-bis e 15-bis, la consistente riduzione dei casi in cui sussiste l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi da interferenza correlati agli appalti; l’abrogazione delle disposizioni riguardanti il diritto del lavoratore divenuto inidoneo alla mansione per motivi sanitari alla conservazione della qualifica originaria; il ridimensionamento dei casi in cui è possibile procedere alla sospensione dei lavori per gravi violazioni in materia di sicurezza; il depotenziamento dell’apparato sanzionatorio e la limitazione dei diritti individuali, collettivi e di rappresentanza dei lavoratori, nonché la eliminazione di norme di garanzia, come il divieto di visita pre-assuntiva da parte del medico di fiducia dell’impresa, la cartella sanitaria di rischio e il libretto formativo.
Dopo un intervento dell’on. Zeller (Misto-Min.ling.), che ha auspicato un intervento di semplificazione in favore delle associazioni di volontariato della protezione civile, inclusi Vigili del fuoco, Soccorso alpino e Croce Rossa Italiana, volto a escludere completamente tali soggetti dall’applicazione della normativa vigente o, quanto meno, a mitigarne sensibilmente l’impatto, , il sottosegretario Viespoli ha assicurato che la proposta di parere dei relatori ha un carattere assolutamente impegnativo per il governo, anche per le parti che prospettano un più corretto inquadramento di taluni punti dello schema di decreto correttivo, inclusi i più volte richiamati articoli 2-bis e 15-bis dello schema di decreto all’esame.

Nella seduta di mercoledì 24 giugno, dopo le dichiarazioni di voto contrario sulla proposta di parere predisposto dai relatori dei deputati Boccuzzi (Pd) e Paladini (Idv); di astensione, sempre sulla proposta dei relatori, dell’on. Delfino (Udc); di voto favorevole dell’on. Foti (Pdl) e Fedriga (Lnp), le Commissioni XI e XII hanno approvato la proposta di parere favorevole con osservazioni dei relatori, risultando conseguentemente precluse le proposte alternative di parere dei deputati Damiano ed altri e dei deputati Donadi ed altri.



Attività della Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato


Nella seduta di mercoledì 24 luglio la Commissione lavoro previdenza sociale ha iniziato l’esame in sede consultiva (osservazioni alla Commissione affari costituzionali) dello schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni". La discussione è stata introdotta dal presidente Giuliano, che ha dato conto dettagliatamente dei contenuti del provvedimento. L’esame proseguirà la prossima settimana.

Con riferimento alla prosecuzione dell’esame in sede referente dei disegni di legge d’iniziativa parlamentare n. 392, 550 e 918, in materia di riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche, il presidente Giuliano si è quindi riservato di sollecitare il parere della Commissione bilancio, che da tempo ha acquisito la relazione tecnica, positivamente verificata, sullo schema di testo unificato predisposto a suo tempo dalla relatrice Bindelli (Pd).



Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati


È iniziato, nella seduta di martedì 23 giugno, l’esame in sede referente, del disegno di legge n. 2424 d’iniziativa dell’on. Foti (Pdl), recante interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. L’esame è stato introdotto dallo stesso on. Foti, il quale, nel dare conto nel dettaglio dell’articolato, ha precisato che la sua proposta di legge si pone l’obiettivo di definire una serie di rilevanti interventi per il sostegno dei lavoratori che, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d’impresa,destinando un determinato tipo di spesa - che, pur avendo una importante funzione di ammortizzatore sociale, è di fatto improduttiva per lo Stato, in quanto consistente nelle varie forme di indennità di disoccupazione e di cassa integrazione – all’avvio di nuove micro-imprese. Nella discussione generale sono intervenuti i deputati Madia (Pd), fortemente perplessa sulla effettiva utilità del provvedimento rispetto alle problematiche dei lavoratori precari, che, a suo avviso, costituiscono il vero anello debole del ciclo produttivo, e su scelte di politica legislativa che eludono il nodo di una più complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, e Fedriga (LNP), d’accordo con l’impostazione della proposta di legge.
Il seguito dell’esame è stato quindi rinviato.

Sempre in sede referente, nella seduta di mercoledì 24 giugno, la Commissione, accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore Scandroglio (Pdl) ha deliberato di nominare un Comitato ristretto per il seguito dell’istruttoria sulle proposte di legge d’inizitiva parlamentare n. 2312 e n. 2345, recanti entrambe disposizioni in materia di previdenza per i lavoratori autonomi non esercenti professioni regolamentate.

È proseguito e si è concluso nelle sedute di martedì 23, mercoledì 24 e giovedì 25 giugno l’esame congiunto in sede consultiva (parere alla XIV Commissione – Politiche dell’Unione europea) del disegno di legge n. 2449 (legge comunitaria 2009) e della Relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel 2008 (Doc. LXXXVII, n. 2). Al termine della discussione, la Commissione ha approvato il parere favorevole predisposto dalla relatrice Giammanco (Pdl).



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30/06/2009 12:27

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