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La settimana parlamentare

Camera e Senato, sicurezza sotto esame

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Prosegue nelle commissioni l’esame dello schema di decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro. Gli articoli nel mirino dell’opposizione, a cominciare dal famigerato 10-bis, secondo il quale il datore di lavoro non risponde dell’infortunio

di Valerio Strinati

Prosegue alla Camera e al Senato l’esame dello schema di decreto legislativo sulla sicurezza del lavoro
Nelle sedute di martedì 16 e mercoledì 17 giugno è proseguito presso le Commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali) l’esame in sede consultiva su atti del Governo dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella discussione sono intervenuti, per il Gruppo del Partito Democratico, i deputati Gatti, Boccuzzi, Schirru, Miglioli, Mattesini, Miotto che nei loro interventi, riferendosi anche ai numerosi incidenti mortali sul lavoro, l’ultimo dei quali risalente a lunedì 15 giugno, hanno ribadito in primo luogo la critica ad un provvedimento che va oltre le pur necessarie modifiche ed integrazioni correttive al decreto legislativo n. 81 del 2008, per sovvertirne completamente l’impostazione di fondo, prefigurando inoltre un eccesso di delega. Molti degli intervenuti hanno altresì evidenziato come, soprattutto in tempi di crisi economica, le imprese tendano a considerare la sicurezza come un costo da contenere quanto più possibile e non come un interesse non solo etico, ma economico, visto che la mancanza di sicurezza produce oneri notevolissimi che gravano sia sulle imprese che sulla collettività.

Numerosissimi sono stati anche i rilievi sul merito del provvedimento: nel dibattito sono state riproposte le critiche all'articolo 2-bis e all'articolo 15-bis. Sull'articolo 2-bis i deputati dell'opposizione hanno sostenuto che esso sembra ispirarsi ad un dettato meramente burocratico, in palese contrasto con l'obiettivo di un approccio non formalistico alla materia, e che né le buone prassi né le norme tecniche e tanto meno l'uso dei macchinari marcati CE possono in alcun modo assurgere a fattori di presunzione giuridica di conformità alla normativa di sicurezza, potendo, al limite, essere considerati come meri indicatori di una positiva sperimentazione dei modelli organizzativi presso le imprese, così come avviene a livello europeo; la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ad opera delle commissioni istituite presso gli enti bilaterali e le università non può dunque produrre l’effetto di una presunzione assoluta di conformità alle normative di sicurezza, anche perché gli organismi bilaterali e le università non dispongono della preparazione tecnica necessaria per rilasciare tale certificazione.

Gli intervenuti hanno poi ribadito la contrarietà del gruppo del PD rispetto all'articolo 10-bis del provvedimento, che, introducendo l'articolo 15-bis nel decreto legislativo n. 81, detta le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di “posizioni di garanzia”, introducendo il principio – che va oltre i limiti della delega - secondo il quale il datore di lavoro o il dirigente che abbiano contribuito all'infortunio, non ne rispondono, se per lo stesso è intervenuto il fatto colposo di un altro soggetto subordinato, ossia il progettista, il medico competente, il lavoratore autonomo, il lavoratore. Pur ritenendo molto grave il tentativo - messo in atto con tale disposizione - di sollevare il datore di lavoro dalle sue responsabilità in caso di incidente determinato da violazione di norme sulla sicurezza, gli intervenuti hanno preso atto della disponibilità a rivalutare l'impianto complessivo della norma da parte della maggioranza, manifestata anche dal relatore nel corso del suo intervento introduttivo.

Tra i principali punti di criticità segnalati dai parlamentari del PD vanno poi segnalate le modifiche proposte alla normativa riguardanti gli appalti, come dimostra anche il recente incidente occorso presso la raffineria Saras, in Sardegna, poiché – è stato osservato - la gran parte degli infortuni sul lavoro si verifica presso ditte che operano in regime d'appalto o di subappalto: in particolare è stata criticata la previsione di esonero del datore di lavoro (articolo 14 dello schema di decreto correttivo) dall'adempimento degli obblighi attualmente previsti, in caso di forniture di materiali (non è chiaro, secondo gli intervenuti, se in questa espressione rientri anche la fornitura di macchinari), di servizi di natura intellettuale o di lavori di durata non superiore ai due giorni. Tale ultimo periodo – hanno osservato gli intervenuti - di regola non è superato dagli interventi di manutenzione di macchine ed impianti, la cui rilevanza, ai fini della sicurezza, non appare invece sottovalutabile. Altrettanto criticabile risulta, sempre al citato articolo 14, la norma in base alla quale la mancata indicazione nel documento di valutazione del rischio dei costi delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni non costituirebbe causa di nullità del contratto di appalto o subappalto.

Un altro forte elemento di dissenso espresso dai deputati del PD riguarda la formulazione dell’articolo 10, che modifica l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81: come è stato osservato nel corso della audizioni anche da rappresentanti della parte datoriale, il testo vigente è molto più chiaro: prevedere che presupposto per la sospensione delle attività imprenditoriali siano, tra l'altro, violazioni plurime, anziché reiterate, come stabilito dal decreto legislativo n. 81, rischia di produrre effetti del tutto ingestibili sull’efficacia dell’attività di vigilanza e c’è il rischio che la nuova norma - anziché rafforzare le forme di tutela – giustifichi piuttosto la precarizzazione del lavoro nei cantieri, e non contrasti il lavoro in nero e le irregolarità amministrative. Con le modifiche apportate dall'articolo 12, comma 1, lettera a), alle disposizioni contenute all'articolo 18 del decreto legislativo vigente, si mette inoltre in discussione il diritto di moltissimi lavoratori e lavoratrici delle piccole e piccolissime imprese, sotto i quindici dipendenti, ad avere una rappresentanza certa in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

Contrarietà è stata espressa anche sull’articolo 24 del provvedimento all’esame delle Commissioni riunite, sull’autorizzazione delle visite pre-assuntive, ed in proposito è stata sottolineata l'irragionevolezza di attribuire al medico aziendale e non alle competenti strutture pubbliche, il compito di accertare l'idoneità fisica del lavoratore alle mansioni cui viene adibito.

Tutti i deputati del PD intervenuti si sono soffermati poi sulla rivisitazione dell'apparato sanzionatorio operata dal provvedimento, manifestando preoccupazione per la tendenza generale ad aumentare le sanzioni per il lavoratore e a diminuirle per il datore di lavoro, esprimendo altresì perplessità sulla parte dell'articolato che, nello specifico, prevede un affievolimento delle sanzioni a carico del datore di lavoro in caso di mancata predisposizione del documenti di valutazione del rischio, vanificando così uno degli “obiettivi chiave” del decreto legislativo n. 81, ovvero la valorizzazione del documento stesso come fattore strategico della individuazione degli elementi di criticità e della prevenzione Gli intervenuti hanno stigmatizzato la contraddittoria posizione del Governo, che, in materia di sicurezza sul lavoro, sta procedendo lungo una direzione opposta a quella intrapresa in altri ambiti – come l’immigrazione, la circolazione stradale, la sicurezza pubblica - nei quali ha invece incrementato pesantemente le sanzioni.

Il provvedimento in esame, a giudizio degli intervenuti, ha anche il limite di non riconoscere la centralità della formazione per la prevenzione dei rischi dal lavoro, che il precedente Governo aveva invece valorizzato; non dovrebbe altresì essere abbandonata la strada della riduzione dei costi assicurativi per le imprese in cui non si verificano incidenti sul lavoro, mentre non è condivisibile l'opinione, presente anche in una recente circolare dell'INPS, secondo cui, in una fase di crisi economica, le ispezioni dovrebbero essere più discrete per non intralciare l'attività produttiva: al contrario, proprio in questi periodi di crisi, un'efficace attività ispettiva può contrastare la tendenza a ridurre i livelli di attenzione da parte delle imprese.

Per il Gruppo del Popolo della libertà, l’on. Mussolini, in considerazione degli ultimi incidenti mortali sul lavoro, ha invitato i relatori a valutare l'opportunità di inserire nel parere un richiamo alla necessità di prevedere l'adozione obbligatoria di dispositivi tecnici per la rilevazione di sostanze tossiche volatili, da parte di tutti i lavoratori che possano essere esposti a tali sostanze. Nel sottolineare l’importanza della terzietà tra datore di lavoro e lavoratore, si è quindi espressa criticamente sull’articolo 2-bis, ritenendo erronea l'assimilazione tra enti bilaterali e università ivi disposta; analoga carenza in termini di terzietà si riscontra all'articolo 6-bis del provvedimento in esame, con riferimento al ruolo del medico competente, carenza che rischia di essere particolarmente dannosa per le donne. L’on. Mussolini si è quindi soffermata sulla condizione di insicurezza in cui versano attualmente gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, giudicando essenziale preservare l'incolumità e la sicurezza degli studenti, in particolare di quelli più giovani età, andando anche oltre gli attuali livelli di tutela assicurativa.

Per il Gruppo della Lega Nord, l’on Fedriga, riferendosi all’articolo 24, in materia di visite preassuntive, ha affermato di considerare accettabile che un datore di lavoro possa affidare dette visite a un medico di propria fiducia, poiché la stessa professionalità e deontologia dei medici costituisce, a suo avviso, una piena garanzia per il lavoratore interessato.

L’on. Delfino (UdC), dopo avere rilevato l’esigenza di affrontare responsabilmente il complesso tema della sicurezza del lavoro, ha espresso apprezzamento per l’impostazione del provvedimento correttivo, volta a garantire una semplificazione delle procedure, e per l'approccio sostanziale al tema che traspare dal provvedimento. Tuttavia, a suo avviso sarebbe stato preferibile svolgere preliminarmente all’adozione del provvedimento in discussione un'attività ricognitiva sulla attuazione del decreto legislativo n. 81, al fine di fare luce sia sugli elementi di criticità sia sui punti di forza del “sistema-sicurezza”. Nell’ottica del bilanciamento tra l'interesse delle imprese ad una semplificazione delle procedure e quello del lavoratore ad operare in un ambiente di lavoro sicuro, ha quindi svolto alcune considerazioni di merito, dichiarando di non avere particolari obiezioni sulle nuove norme relative alla certificazione, ritenendo importante la valorizzazione giudica degli enti bilaterali ai fini di una maggiore responsabilizzazione degli attori coinvolti nei processi di produzione, e di giudicare positivamente la rimodulazione dell'apparato sanzionatorio. L’on. Delfino ha invece espresso preoccupazione per il fatto che il provvedimento in esame elude alcuni fondamentali principi contenuti nella normativa europea in materia e non contribuisce pertanto all’armonizzazione tra diritto interno e diritto comunitario.

Il relatore per la XI Commissione Cazzola ha quindi depositato uno schema di parere favorevole con osservazioni, che, in premessa, sottolinea tra l’altro la coerenza del provvedimento correttivo con i principi della delega conferita con la legge n. 123 del 2007, prende atto che il confronto preliminare con le parti sociali non è giunto ad approdi formali e segnala tra le principali novità la rimodulazione dell’apparato sanzionatorio, l'introduzione del principio della presunzione di conformità, l'assegnazione di nuove competenze all'INAIL, l'individuazione delle condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale dei titolari di “posizioni di garanzia” (il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto) nei reati commessi mediante violazione delle norme di sicurezza, la facoltà, per il datore di lavoro, di attestare la certezza della data del documento di valutazione dei rischi, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza, nonché l'efficacia vincolante delle indicazioni operative ottenute tramite interpello.

Tra le principali osservazioni, lo schema di parere, invita il Governo a riconsiderare l’insieme dell’articolo 2-bis e, ove la si voglia mantenere, a chiarire che la certificazione ivi prevista prefigura unicamente una presunzione relativa di conformità; a includere tra i soggetti abilitati alla certificazione anche gli enti pubblici preposti in materia di sicurezza del lavoro; e a precisare che le commissioni di certificazione devono rispondere a requisiti di indipendenza, autonomia, imparzialità, terzietà e professionalità.

Si invita poi il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere l'articolo 8-bis, in modo da rendere non vincolanti per gli organi di vigilanza, ma solo indicative, le risposte agli interpelli, elaborate dall'organismo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 81 del 2008, mentre, per quel che riguarda l’articolo 10, con riferimento allo strumento della sospensione dell'attività imprenditoriale (articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), lo schema di parere invita tra l’altro il Governo a sostituire il requisito delle “plurime” violazioni con quello delle “reiterate” violazioni, quali individuate dal decreto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Per quanto riguarda l'articolo 10-bis, lo schema di parere propone di riconsiderare la norma nel suo complesso, ritenendo che l'esigenza di escludere interpretazioni giudiziali che attribuiscano al soggetto obbligato responsabilità di ordine penale anche ove l'evento sia riferibile unicamente ad altro e diverso soggetto senza introdurre una disciplina eccezionale per i soli reati in materia di sicurezza sul lavoro, derogatoria rispetto alla regola generale di cui all'articolo 40 del Codice penale, può essere cercata all'interno del perimetro tracciato dall'articolo 5 della Direttiva 89/391/CEE per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro; in particolare, nell'articolo citato, il paragrafo 3 stabilisce che gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro ed il successivo paragrafo 4 consente agli Stati membri di stabilire esclusioni o riduzioni della responsabilità dei datori “per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata”.

Altre osservazioni, riguardando, tra l’altro, all'articolo 24 dello schema di decreto, l’opportunità di evidenziare con maggiore efficacia che la visita medica in fase antecedente alla assunzione è consentita in quanto diretta a valutare l'idoneità del lavoratore alla mansione per la quale dovrebbe essere assunto. Per quel che riguarda le norme sanzionatorie, lo schema propone, relativamente al nuovo testo dell’articolo 55 del decreto n. 81, di prevedere l'arresto da quattro a otto mesi (in luogo dell'alternativa tra l'arresto e l'ammenda) in caso di omessa valutazione dei rischi nelle imprese che operano nel settore dei cantieri temporanei e mobili, sempre che svolgano attività di rilievo non limitato; di valutare altresì l'opportunità di prevedere l'applicazione della sanzione penale (in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria) per la violazione della disposizione che impone al datore di lavoro di fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (lettera d) dell'articolo 18, comma 1); mentre all’articolo 35 dello schema di decreto, che modifica l'articolo 59 del decreto n. 81, lo schema di parere segnala la chiara esigenza di prevedere un abbassamento della misura delle sanzioni a carico dei lavoratori.

Anche la Commissione lavoro, previdenza sociale del Senato ha proseguito l’esame dello schema di decreto correttivo del decreto legislativo n. 81
Nella discussione è intervenuto il senatore Castro (PdL) il quale, nell'esprimere il forte consenso della maggioranza nei confronti dello schema di decreto in esame, ha evidenziato che esso, nel promuovere un approccio sostanziale al tema della prevenzione, si muove in una filosofia assolutamente europea e finalmente attenta alle ragioni che pongono il risultato come driver dell'azione.

Per il Gruppo del Partito Democratico hanno preso la parole le senatrice Ghedini e Blazina e il senatore Treu: tutti gli interventi hanno rilevato che l'atto in esame non solo va oltre i limiti della delega, ma addirittura determina un'inversione di prospettiva devastante, che riporta l'impostazione in materia di prevenzione dei rischi, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad un'epoca precedente al decreto legislativo n. 626: si indeboliscono inoltre fortemente il concetto di prevenzione e quello di protezione e responsabilità collettiva rispetto al rischio, a favore di un ipotetico aumento della consapevolezza individuale del lavoratore, ottenuta attraverso l'aumento della responsabilità soggettiva e - teoricamente - della formazione – che peraltro richiederebbe risorse notevoli, che risultano invece del tutto assenti - e sostanzialmente si va in direzione di un impianto fortemente burocratizzato, come dimostrano diverse scelte contenute nel provvedimento. Le modifiche contenute nell'articolo 10, secondo i senatori del PD, vanno poi nella direzione di considerare un tasso sempre più alto di lavoro nero come sostanzialmente accettabile, incrementando la tolleranza dell'illegalità anche nel perimetro allargato della pubblica amministrazione. mentre le modifiche all'articolo 26 introdotte con l'articolo 14 dello schema di decreto, in materia di valutazione delle interferenze produttive nella filiera degli appalti, hanno purtroppo drammatica attualità, dato che gli incidenti mortali occorsi nelle ultime settimane hanno tutti avuto luogo nel corso di interventi manutentivi e di bonifica, episodici e di breve durata. Gli intervenuti hanno altresì ribadito la contrarietà agli articoli 2-bis e 10-bis, che suscitano i dubbi più ampi e finiscono per creare una sorta di area di impunità, in particolare per quel che riguarda l'articolo 10-bis dello schema di decreto, in palese contrasto con la normativa comunitaria, che limita l'esclusione della responsabilità del datore di lavoro all'intervento di fattori eccezionali ed imprevedibili. Negli interventi è stato altresì rilevato che sanzionare l'assenza di redazione del Documento di valutazione del rischio con un'ammenda più lieve del costo di un consulente costituisce un'ipocrisia, e che un ulteriore elemento di criticità è costituito dal fatto che l'attribuzione dei compiti di certificazione a soggetti direttamente coinvolti nella dinamica contrattuale, e dunque non terzi rispetto al processo, rappresenta infatti un autentico vulnus della civiltà giuridica.

Analoghi rilievi critici sono stati svolti dalla senatrice Carlino (IdV) che si è soffermata con particolare preoccupazione sul ridimensionamento dell'apparato sanzionatorio operato dallo schema di decreto correttivo, con disposizioni che paiono mosse dall'idea che la sicurezza sul lavoro rappresenti un costo per le imprese, che va abbattuto per quanto possibile.

Il presidente Giuliano, pur apprezzando l’impostazione dello schema di decreto all’esame, ha dichiarato di condividere le perplessità emerse nel corso del dibattito con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 10-bis ed il sottosegretario Viespoli, dopo avere ricordato che all'esito del dibattito preliminare all'adozione da parte del Governo pro tempore del decreto legislativo n. 81, la sua parte politica si espresse non già con un voto contrario, ma con l'astensione, ha auspicato lo sviluppo di un confronto aperto, che consenta l'individuazione delle migliori soluzioni possibili, considerato anche lo schema di decreto non può che muoversi all'interno dei principi della delega approvata dal Parlamento.

Il relatore Morra ha quindi illustrato una bozza di parere, sottolineando che molti interventi hanno evidenziando l'esistenza di criticità già da lui segnalate in sede di relazione, specialmente con riferimento all'articolo 10-bis.

Sia alla Camera che al Senato, il voto sulle proposte di parere è stato quindi rinviato.

Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati
Nella seduta di martedì 16 giugno, la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati ha avviato l’esame dello schema di risoluzione n. 00170 predisposta dall’on. Scandroglio (PdL), riguardante le problematiche relative al trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Autorità portuale di Genova. Dopo l’illustrazione del proponente. il sottosegretario Viespoli ha fatto espresso l’interesse del Governo nei confronti dei temi sollevati dall'atto di indirizzo.

È quindi proseguito, nella seduta di mercoledì 17 giugno l’esame congiunto, in sede referente, dei disegni di legge nn. 762 Bellanova, 1550 Ceccacci Rubino, 2112 Borghesi, recanti disposizioni per la tutela dei lavoratori dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago. La relatrice Ceccacci Rubino (PdL), ha prospettato l'opportunità che - al termine di una ulteriore seduta per verificare le posizioni dei singoli gruppi politici – si valuti la possibilità di effettuare un ciclo di audizioni informali dei soggetti interessati.

Sempre in sede referente è proseguito l’esame congiunto dei disegni di legge n. 1079 Bobba e n. 2418 Cazzola, recanti norme sul riconoscimento e sulla promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. Dopo un intervento dell’on. Bobba (PD), il relatore Formichella (PdL) ha preannunciato l'intenzione di formulare osservazioni integrative sui provvedimenti in esame, riservandosi di indicare le possibili modalità di prosecuzione dell'esame dei progetti di legge.

La Commissione ha infine iniziato, nella seduta di giovedì 18 giugno, l'esame congiunto in sede consultiva (parere alla XIV Commissione - Politiche dell'Unione europea) del disegno di legge n. 2449 (legge comunitaria 2009) e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2008. Su entrambi gli atti ha riferito la relatrice Giammanco (PdL).

La “quattordicesima dei pensionati” alla Camera dei deputati
Mercoledì 17 giugno, nel corso dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata alla Camera dei deputati, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha risposto, tra l’altro, all’interrogazione 3-00555 dell’on. Damiano (PD) concernente gli intendimenti del Governo in ordine all'erogazione per l'anno 2009 della cosiddetta “quattordicesima dei pensionati”. Nell’illustrare l’atto ispettivo, l’interrogante ha ricordato come nell’ambito del protocollo del luglio 2007 definito con le parti sociali, sono stati conseguiti tra l’altro importanti risultati di miglioramento del sistema pensionistico, con la formulazione di norme e clausole già operative, una delle quali riguarda l'incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni e degli assegni sociali al fine di garantire al pensionato solo un reddito di 580 euro oppure il passaggio, nel triennio 2008-2010, dal 90 al 100 per cento della indicizzazione. Per quanto riguarda la cosiddetta “quattordicesima” ad una prima erogazione nell'ottobre 2007 per una spesa complessiva di 926 milioni di euro e per un importo medio di 300 euro, è seguita una seconda erogazione nel luglio 2008 per un importo di 1 miliardo e 200 milioni di euro con un importo medio di circa 400 euro. L’on. Damiano ha pertanto chiesto in quale mese verrà erogata la nuova mensilità nel 2009, quanti saranno i pensionati e le pensionate coinvolte e a quanto ammonterà l'importo complessivo stanziato.

Nella risposta il ministro Sacconi ha affermato che dal 1o luglio dell'anno in corso verrà erogata l’integrazione su base annuale per i pensionati come descritti dall'interrogante per quanto riguarda i criteri di selezione degli stessi beneficiari. Il numero complessivo sarà di 3.426.383 persone, per un importo medio di 380,84 euro e quindi un onere complessivo di euro 1.304.905.374,84. L’intervento, come l’integrazione a suo tempo adottata dal secondo governo Berlusconi, ha lo scopo di garantire a tutti gli anziani un reddito minimo che deve corrispondere ad esigenze vitali.

L’on. Damiano ha quindi espresso soddisfazione per la risposta del Ministro. Essa dimostra come il protocollo del 2007 sia in piena funzione e comporti grandi benefici a tre milioni e mezzo di pensionati, con un'erogazione una tantum media di 380 euro. Nel ricordare l’impegno del Governo Prodi per assicurare un trattamento pensionistico adeguate ai lavoratori precari, con interventi per garantire la totalizzazione dei contributi, con un più favorevole riscatto della laurea e con un aumento delle aliquote dei lavoratori parasubordinati, ha segnalato i meno soddisfacenti risultati della social card. Nel caso esaminato, invece c'è una piena coincidenza tra quanto stabilito a suo tempo dal precedente Governo e quanto viene annualmente attuato. Sarebbe anche opportuno che il Governo in carica desse finalmente attuazione alla disciplina relativa ai lavori usuranti, che consentirebbe di dare al sistema pensionistico una più stringente caratterizzazione nel senso dell’equità.



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22/06/2009 16:40

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