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Testo Unico, alla Camera il decreto correttivo

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Le critiche delle Regioni alla norma 'salva-manager'. In Commissione al Senato i disegni di legge sulla partecipazione dei lavoratori alle imprese. Al via a Palazzo Madama anche l’indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati

di Valerio Strinati

Prosegue l’esame in sede referente dei disegni di legge in materia di partecipazione dei lavoratori alle imprese

Le Commissione riunite VI (finanze e tesoro) e XI (lavoro, previdenza sociale) del Senato hanno ripreso, mercoledì 20 maggio, dopo una lunga sospensione (l’ultima seduta risale al 6 novembre 2008) l’esame congiunto dei disegni di legge n. 803 (Castro ed altri. – Misure a favore della partecipazione dei lavoratori) e n. 96 ( Treu ed altri. - Disposizioni in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché di partecipazione azionaria dei dipendenti) ai quali sono stati abbinate altre due iniziative legislative - n. 1037 (Bonfrisco e Casoli. - Delega al governo per la promozione della partecipazione dei lavoratori alla proprietà e alla gestione delle imprese) e n. 1531 (Adragna.- Norme per l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende) - vertenti sulla stessa materia.

Il relatore per l’XI Commissione, Ichino, nell’illustrare i disegni di legge da ultimo congiunti nell’esame, ha rilevato che il disegno di legge n. 1307 prevede il conferimento di una delega legislativa al governo per disciplinare e promuovere la partecipazione dei lavoratori alle imprese, mentre a su avviso sarebbe preferibile elaborare un testo immediatamente applicabile. Lo stesso disegno di legge n. 1037 prevede inoltre il conferimento degli strumenti finanziari oggetto dei piani di azionariato a un apposito fondo costituito come società d’investimento a capitale variabile (Sicav) mentre il disegno di legge n. 1531 dispone in proposito la costituzione di fondazioni attraverso le quali attuare i piani di partecipazione azionaria dei lavoratori.

Il relatore ha quindi dato conto di una bozza di testo unificato, nella quale i modelli di partecipazione esposti in ciascuno dei disegni di legge dovrebbero essere considerati tra loro alternativi, rimettendosi alla contrattazione aziendale la scelta sul modello da adottare. Anche l’istituzione e la disciplina delle varie forme di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori dovrebbero essere rimesse alla contrattazione aziendale, restando peraltro aperto il problema dell’individuazione dei soggetti sindacali legittimati, in assenza di una normativa di attuazione dell’articolo 39 della Costituzione: la bozza di testo unificato introduce una soluzione rispettosa del principio di sussidiarietà dell’intervento dello Stato rispetto all’autonomia delle relazioni industriali, introducendo il criterio della rappresentatività maggioritaria valutata secondo la disciplina collettiva applicabile nell’impresa oppure, in via subordinata e in difetto di tale disciplina, quello che fa riferimento al maggior numero dei voti espressi dai lavoratori dell’ultima elezione dei rappresentanti sindacali o ancora quello relativo al numero degli iscritti. Tale ultima soluzione potrebbe quindi risolvere il problema di attribuire efficacia erga omnes agli accordi che istituiscono le forme di partecipazione previste. Potrebbe inoltre essere introdotta la possibilità di sottoporre a referendum i contratti istitutivi delle forme di partecipazione più importanti.

Il ministro Sacconi ha precisato che l’esecutivo guarda con favore a una disciplina diretta a promuovere la maggiore diffusione delle forme di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, ma non ha presentato una propria iniziativa legislativa, ritenendo preferibile riservare agli organi parlamentari l’elaborazione di una disciplina in materia di partecipazione dei lavoratori, e seguire con attenzione i lavori delle Commissioni riunite.

A suo parere, la bozza provvisoria di testo unificato rappresenta una buona base di partenza, e il governo è disposto a collaborare per individuare il miglior modello di contrattazione collettiva, che sia in grado di raccogliere il necessario consenso di tutte le parti sociali, superando le attuali divergenze sul fronte delle organizzazioni sindacali. Il ministro ha poi segnalato l’esigenza di evitare improprie sovrapposizioni di ruoli in materia di gestione, ritenendo interessante l’ipotesi contenuta nel disegno di legge n. 803 in relazione alla possibilità che gli accordi sulle forme di partecipazione prevedano deroghe alla contrattazione collettiva nazionale, che potrebbero risultare necessarie per alcuni profili dei rapporti di lavoro, come quello dell’orario della prestazione. Ha infine segnalato la necessità di esaminare con attenzione le numerose disposizioni di carattere fiscale ed il loro impatto sui conti pubblici.

All’intervento del ministro ha fatto seguito una breve discussione alla quale hanno preso parte il senatore Costa (Pdl), che ha ribadito l’esigenza di evitare confusioni di ruoli in materia di gestione; il senatore Roilo (Pd) che, oltre a proporre di ascoltare le parti sociali interessate, ha dichiarato l’interesse del proprio gruppo a pervenire a un testo legislativo condiviso, e la contrarietà ad ipotesi di deroghe alla contrattazione collettiva nazionale; il senatore Benedetti Valentini (Pdl), che ha sottolineato l’esigenza di chiarire in via preliminare a quali forme di partecipazione si intende fare riferimento, e il presidente della 6° Commissione Baldassarri. In conclusione, il relatore Ichino ha sottolineato l’opportunità di fondare qualsiasi scelta legislativa sul consenso delle parti sociali e ha condiviso la proposta di svolgimento di nuove audizioni da esaurire in tempi brevi per avere una panoramica delle opinioni delle categorie interessate.



Iniziata al Senato l’indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria dei sindacati

La Commissione lavoro del Senato ha iniziato nella seduta di martedì 26 maggio l’indagine conoscitiva sulla gestione finanziaria delle organizzazioni sindacali, con l’audizione di rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Per la Cgil, il dottor Soldini ha precisato che la Confederazione applica il decreto legislativo n. 460 del 1997, che impone la redazione e l’approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario, come previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera d). L’articolo 24 dello Statuto della Cgil stabilisce infatti la predisposizione annuale da parte di tutte le strutture di un bilancio consuntivo e preventivo, composto da stato patrimoniale, conto economico, relazione illustrativa del bilancio e rendiconto delle spese sostenute per il patronato, mentre l’articolo 19 si riferisce al collegio dei sindaci revisori. Dal prossimo anno verrà applicato un sistema di anagrafe degli iscritti basato sul codice fiscale come elemento univoco di identificazione. In questo modo la Cgil ritiene di assolvere pienamente a criteri di trasparenza, correttezza amministrativa ed adeguata informazione.

Replicando ad un quesito del presidente Giuliano, la dott.ssa Di Martino (Cgil) ha quindi precisato che l’articolo 5, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 460 del 1997 rinvia alla previsione statutaria quanto alla redazione del rendiconto economico finanziario, mentre il dottor Soldini ha chiarito alla senatrice Spadoni Urbani (Pdl) che la normativa Cgil prevede che il lavoratore, con comunicazione certificata, faccia richiesta di ottenere la disdetta della propria adesione dal mese successivo a quello di riferimento, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, precisando altresì, in replica ad un quesito del Presidente, di non ritenere che l’affermazione di un obbligo di redazione dei bilanci violi l’articolo 39 della Costituzione. Lo stesso dott. Soldini ha quindi fornito al senatore Nerozzi (Pd) chiarimenti sulle revoche della delega per la trattenuta sindacale.

Per la Cisl, il dottor Bonfanti ha osservato che i disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, che fanno riferimento ai criteri di redazione del bilancio secondo gli articoli del Codice civile, intervengono su una questione già definita dalla sua organizzazione a partire dal 2001; da questo anno il bilancio Cisl è certificato da una società di revisione. I contributi di iscrizione vengono definiti firmando un modulo contenente tutte le notizie utili e registrati con l’emissione di una tessera associativa, restando regolamentati tra le parti attraverso i contratti collettivi e aziendali, al pari di ogni altra transazione privata. Ogni intervento in materia sarebbe dunque lesivo della libertà delle parti.

Per la Uil, il dottor Carannante, nell’esprimere condivisione sui contenuti dei disegni di legge nn. 1009, 1060 e 1180, ha precisato che la Uil redige ed approva annualmente da molti anni il proprio bilancio di esercizio, al quale viene data ampia pubblicità, anche attraverso il sito web. Ha quindi illustrato le attività svolte dal patronato Ital, sottolineando che sono completamente distinte ed autonome da quelle della confederazione, oltre ad essere pienamente trasparenti e pubbliche ed ha svolto precisazioni in merito alle attività prestate attraverso il Caf, nonché sul patrimonio immobiliare della Uil e sul beneficio dell’esenzione Ici per gli immobili di proprietà delle organizzazioni sindacali. Su tale ultimo aspetto ha riferito anche il dottor Scibetta (Uil) evidenziando che la società che gestisce gli immobili di proprietà della Uil ha anche avviato un sistema di internal auditing.

E’ intervenuto infine per l’Ugl il dottor Varesi manifestando il pieno favore della sua organizzazione nei confronti della fissazione di un obbligo giuridico alla rendicontazione e segnalando che l’Ugl già opera con un forte impegno alla trasparenza, ritenendo che essa sostanzi un obbligo etico e morale, nonché attuazione di principi essenziali di democrazia sindacale.



Attività della Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati

Nella seduta di mercoledì 27 maggio sono state svolte le interrogazioni 5-00847 Braga: Richiesta di modifica dell’articolo 19 del decreto-legge n. 112 del 2008 e 5-01426 Damiano: Prospettive occupazionali per i dipendenti di Eutelia.

Nella stessa giornata, la Commissione ha avviato l’esame in sede consultiva (parere alla VIII Commissione permanente - ambiente) del disegno di legge n. 2468, di conversione del decreto legge n. 39 del 2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mesi di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.

La relatrice Pelino (Pdl) , dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l’impegno profuso dal governo e dalla Protezione civile nell’apportare un tempestivo ed efficace aiuto alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto, si è soffermata sulle parti del decreto legge di più stretta competenza della Commissione: l’articolo 4, comma 1, lettera c) prevede che con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri vengano disciplinate le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici pubblici nelle zone colpite, e vengano dettate le disposizioni necessarie per assicurare al personale, non in servizio a causa della chiusura degli uffici, il trattamento economico fisso e continuativo; l’articolo 6, al comma 1, lettera g), dispone che sia rideterminata la sospensione del versamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; l’articolo 7, comma 4, autorizza la Regione Abruzzo a prorogare fino al 31 dicembre 2009 i contratti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata, continuativa o occasionale stipulati dalla medesima Regione nei settori della protezione civile, della sanità e dell’informatica; l’articolo 8 prevede l’adozione di varie provvidenze in favore delle persone fisiche e delle imprese coinvolti dagli eventi sismici: proroga dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali; concessione di un indennizzo in favore dei collaboratori operanti in regime di monocommittenza, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi; estensione alle imprese e ai lavoratori autonomi, che alla data del 6 aprile 2009 fossero assistiti da professionisti operanti nei comuni interessati dagli eventi sismici, della sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; esclusione delle sanzioni amministrative per inadempimenti in materia di lavoro e fiscale e per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro, qualora gli obblighi dovessero o debbano essere assolti nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 ed il 30 giugno 2009; esclusione dal computo del reddito da lavoro dipendente - ai fini fiscali e contributivi - dei sussidi occasionali, erogazioni liberali o benefici di qualsiasi genere, concessi da parte dei datori di lavoro privati, in favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici in oggetto, o da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, in favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite ; individuazione di modalità speciali di erogazione delle provvidenze comunitarie.
Dopo avere dato conto del comma 2 dell’articolo 8, riguardante l’adozione di interventi, nel 2009, per la costruzione e l’attivazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia; di residenze per anziani e per «nuclei monoparentali madre bambino», la relatrice si è soffermata sull’articolo 14, comma 3, in forza del quale, con le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri previste all’articolo 1 del decreto-legge, sono disciplinati, per il periodo 2009-2012, gli investimenti immobiliari per finalità di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta, nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

Iniziato l’esame dello schema di decreto legislativo correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla sicurezza del lavoro

Le Commissioni riunite XI (lavoro pubblico e privato) e XII (affari sociali) hanno iniziato nella seduta di martedì 26 maggio, l’esame in sede consultiva su atti del governo, dello schema di decreto legislativo n. 79, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Dopo che il presidente della XI Commissione Moffa ha ricordato che dopo lo svolgimento delle reazioni introduttive avrà luogo un ciclo di audizioni informali di enti, associazioni ed organismi interessati dalle misure previste dallo schema di decreto, ha preso la parola il relatore per la XI Commissione Cazzola (Pdl), il quale ha preliminarmente ricordato che l’adozione di un decreto correttivo del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto dalla legge di delega (art. 1, comma 6 della legge n. 123 del 2007) ed è pertanto un atto dovuto. A suo avviso, lo schema di decreto non ha carattere particolarmente innovativo, ma si limita a correggere e ad integrare, nei termini previsti, un provvedimento complesso ed importante come il predetto decreto n. 81, emanato sicuramente con sollecitudine, a Camere ormai sciolte nella passata legislatura e accompagnato da forti riserve di tutte le associazioni imprenditoriali. Il provvedimento correttivo tende pertanto al superamento di un approccio prevalentemente sanzionatorio e repressivo e alla promozione della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e l’informazione, l’adozione e la certificazione dei modelli di organizzazione e di gestione, la qualificazione del sistema delle imprese, l’esigibilità delle norme e la semplificazione degli adempimenti.

La rivisitazione dell’apparato sanzionatorio – ha poi affermato il relatore - è attuata sulla base di indirizzi non in contrasto con i principi e i criteri direttivi della delega: le sanzioni penali ed amministrative vengono rimodulate complessivamente, sia con riferimento alla tipologia della pena (detentiva o pecuniaria) sia con riguardo alla entità delle sanzioni, allo scopo di garantire una proporzionalità ed una progressività delle stesse, punendo più severamente gli inadempimenti commessi in contesti lavorativi caratterizzati da un particolare livello di pericolo, allo scopo di stabilire un legame coerente e proporzionato tra sanzioni e rischio d’impresa.

Dopo avere rilevato che resta confermato l’aumento automatico delle sanzioni in ipotesi di rischio immanente, mentre sono previste sanzioni solo amministrative in caso di inadempienza di obblighi meramente formali, il relatore ha osservato che viene mantenuto l’arresto per l’omessa «valutazione del rischio» nelle aziende a rischio di incidente rilevante, in quanto condotta gravemente pericolosa per la sicurezza e la salute dei lavoratori, mentre la prescrizione viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda e un istituto analogo viene introdotto per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa.

Il relatore, nel soffermarsi sul parere della Conferenza Stato-Regioni, nel quale si prende atto che le Regioni hanno espresso un parere negativo sul testo, salvo la Lombardia, ha ricordato che la contrarietà delle Regioni è stata motivata dal fatto che il decreto proposto conterrebbe alcune norme, in particolare l’articolo 2-bis e l’articolo 10-bis, che rischiano di comportare una riduzione dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori: nel merito, le Regioni ritengono che l’articolo 2-bis non fornisca sufficienti garanzie in materia di presunzione di conformità alle disposizioni sulla sicurezza del lavoro, in quanto a loro avviso il rispetto delle norme non può essere presunto, ma va accertato caso per caso, evitando altresì una confusione di ruoli e di soggetti nell’azione di prevenzione. Per quanto riguarda l’articolo 10-bis, le Regioni - pur non avendo formale competenza in materia penale - obiettano che esso introduce un sistema di esoneri e limitazioni di responsabilità dei vertici aziendali, toccando quindi il tema della prevenzione nei luoghi di lavoro, su cui le stesse Regioni hanno indiscusse competenze. Su questi temi, ha osservato il relatore, il governo si è comunque dichiarato disponibile al confronto, anche nell’ambito della discussione parlamentare in corso.

Il relatore si è poi soffermato sui profili di più diretto interesse della XI Commissione, segnalando le novità introdotte dal provvedimento in esame, a partire dall’articolo 2 del provvedimento correttivo, che, introducendo l’articolo 2-bis nel decreto legislativo n. 81, stabilisce il principio secondo cui costituiscono una presunzione di conformità alle normative di sicurezza: la corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi; la certificazione, da parte delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le Università, dell’adozione e dell’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione idonei ad avere effetto esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, nonché dell’utilizzo di macchine marcate CE.

Dato conto del contenuto dell’articolo 3, che modifica l’ambito soggettivo di riferimento per determinate tipologie di lavoratori; dell’articolo 4 che introduce, tra le categorie di lavoratori non computabili ai fini dell’osservanza della normativa, i lavoratori in prova, e dell’articolo 7 che assegna all’Inail nuove competenze relative all’erogazione di prestazioni di assistenza riabilitativa non ospedaliera a favore di vittime di infortuni sul lavoro, il relatore si è soffermato sul nuovo articolo 15-bis del decreto legislativo n. 81 del 2008, introdotto dall’articolo 10-bis dello schema all’esame delle Commissioni, rilevando che esso individua le condizioni nelle quali è configurabile la responsabilità penale di chiunque violi precetti in materia di salute e sicurezza, con specifico riguardo ai titolari di «posizioni di garanzia».

In particolare, si prevede che il non impedire l’evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni: che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato; che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l’evento; che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata; che l’evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56 (preposti), 57 (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori), 58 (medico competente), 59 (lavoratori) e 60 (lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo) del decreto legislativo, per la violazione delle disposizioni ivi richiamate. Il relatore ha ricordato che tale disposizione ha sollevato forti polemiche e suscitato persino l’autorevole intervento del Capo dello Stato e che il Ministero competente si è dichiarato ampiamente disponibile a modificare la norma, pur ritenendo necessario graduare le responsabilità oggettive, poiché non sembra possibile attribuire, sempre e comunque, ai vertici aziendali la responsabilità di ogni tipo di evento che si verifichi nei luoghi di lavoro.

Il relatore Cazzola ha poi ricordato che con il provvedimento correttivo le indicazioni fornite a seguito dell’interpello, introdotto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 81 relativamente ai quesiti di carattere generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non costituiscono più criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, bensì vincolanti. Con le modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 81, che individua, ai fini del potenziamento della solidarietà tra committente ed appaltatore, gli obblighi dei datori di lavoro committenti ed appaltatori nei contratti di appalto, si intende favorire l’adeguamento del documento di valutazione all’evoluzione delle condizioni di lavoro e ribadire come i costi della sicurezza, per i quali vige il principio del divieto al ribasso, siano quelli legati alla necessità di eliminare o ridurre al minimo, in caso di impossibilità di eliminazione, i rischi dell’appalto specifico.

Nell’ambito della valutazione dei rischi, il relatore ha ricordato che il provvedimento correttivo introduce il principio secondo il quale il datore di lavoro deve considerare anche i rischi derivanti dall’utilizzo di una specifica tipologia contrattuale e dà facoltà al datore di lavoro, in ordine alla certezza della data del documento di valutazione dei rischi, di attestare la data stessa, dietro sottoscrizione per presa visione dei rappresentanti della sicurezza (articolo 16). Il coordinamento delle funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza contenute nel decreto legislativo n. 81 con i compiti in materia contenuti nello Statuto dei lavoratori è regolato dall’articolo 28 del provvedimento all’esame.

Tra gli altri articoli del provvedimento correttivo richiamati dal relatore, può essere opportuno ricordare le modifiche alle discipline sull’uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (articoli 42, 43 e 45) e dei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 57, che ridefinisce la figura del responsabile dei lavori, la cui nomina non è più obbligatoria, mentre nel campo degli appalti pubblici tale figura è rappresentata dal responsabile del procedimento; e all’articolo 58, che reca tra l’altro una disposizione di esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea del 25 luglio 2008 (causa C-504/06, procedura di infrazione n. 2005/2200), riguardante l’obbligo del committente di designazione di uno o più coordinatori dei lavori per i casi in cui in un cantiere mobile operino più imprese.

Di particolare rilievo, secondo il relatore, è poi il potenziamento dei compiti e delle funzioni degli organismi paritetici soprattutto in ordine al ruolo di supporto delle imprese. Con la modifica all’articolo 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008 – ha proseguito il relatore -viene rivisto il meccanismo di funzionamento del fondo per il sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, istituito presso l’Inail. In particolare, si prevede che una quota, pari al 50 per cento delle risorse afferenti al medesimo fondo, sia destinata al sostegno delle attività degli organismi paritetici, stornando la stessa percentuale di risorse dal sostegno ed il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione. Con la modifica all’articolo 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008 (articolo 20), la formazione dei preposti, nel settore edile può essere effettuata non soltanto in azienda ma anche presso gli organismi paritetici nonché le scuole edili, se esistenti.

Il relatore per la XII Commissione Barani (Pdl), si è soffermato sulle disposizioni rientranti nello specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnalando, in particolare, gli articoli 6, 7, 12, 13, 22, 24, 110 e 111. L’articolo 6 attribuisce alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 81 del 2008, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il compito di individuare criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di elaborare procedure standard per la redazione del documento di valutazione dei rischi.

Mediante una modifica all’articolo 9 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che definisce compiutamente le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro di Inail, Ipsema ed Ispesl, l’articolo 7 consente all’Inail l’erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro non oneroso stipulato in sede di Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’Inail. La norma in esame consente altresì l’utilizzo da parte dell’Inail e dell’ Ipsema delle somme stanziate e disponibili per il sostegno ai familiari delle vittime di infortuni sul lavoro anche per l’esercizio successivo, nella eventualità di economie avvenute nell’esercizio in corso.

L’articolo 12 introduce poi alcune modifiche per quanto riguarda i compiti stabiliti dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro e del dirigente; le modifiche previste specificano dettagliatamente determinate competenze, tra le quali rilevano l’inserimento dell’obbligo di inviare i lavoratori a visita medica nelle scadenze previste e della comunicazione al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro entro quarantotto ore dei dati relativi agli infortuni sul lavoro. Mediante limitate modifiche all’articolo 25 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, concernente gli obblighi del medico competente, l’articolo 13 individua nella sede di lavoro - o nella sede legale del datore di lavoro - il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio, e prevede, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’obbligo di consegna di copia della cartella insieme alla comunicazione delle informazioni necessarie alla conservazione della medesima; l’originale della cartella deve essere conservato per almeno dieci anni.

L’articolo 22, incidendo sull’articolo 39 del decreto legislativo 81 del 2008, relativo allo svolgimento dell’attività del medico competente, detta una modifica di carattere formale sull’incompatibilità del dipendente pubblico allo svolgimento di tale funzione. L’articolo 24 detta una serie di modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in tema di sorveglianza sanitaria, riguardanti: la previsione della sorveglianza sanitaria qualora ne venga individuata la necessità all’esito della valutazione dei rischi; l’introduzione di una visita medica in fase pre-assuntiva e alla ripresa del lavoro dopo un’assenza continuativa per malattia superiore ai sessanta giorni; la previsione di un giudizio scritto del medico competente - consegnato in copia al lavoratore - nel caso di ritenuta inidoneità, permanente, temporanea o parziale alle mansioni.

L’articolo 110 modifica l’articolo 259 del decreto legislativo riguardante la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti all’amianto. Ai sensi della disciplina vigente i predetti lavoratori sono periodicamente, sottoposti a un controllo sanitario teso a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro, mentre la modifica introdotta intende trasformare il previsto accertamento sanitario in una «sorveglianza sanitaria», non più unicamente finalizzata a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

Il medesimo articolo 259 dispone inoltre che il medico competente, sulla base dello stato di salute del lavoratore, valuti l’opportunità di effettuare altri esami clinici, privilegiando metodologie non invasive e con documentata efficacia diagnostica. L’articolo 111 modifica all’articolo 261 del decreto legislativo che dispone l’applicazione delle procedure di registrazione, presso l’apposito registro nazionale dell’Ispesl dei casi accertati di mesotelioma. In tale ambito la modifica introdotta è volta a snellire le preliminari procedure di accertamento della malattia.



Attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Nella seduta di martedì 26 maggio la Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro ha ascoltato una delegazione dell’Aidii(Associazione italiana degli igienisti industriali). L’audizione si è incentrata essenzialmente sui temi dell’attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008 e sull’insufficiente coinvolgimento delle associazioni tecnico-scientifiche come l’Aidii da parte delle autorità competenti sia nella fase di redazione delle norme, sia nelle successive fasi di verifica e controllo.



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03/06/2009 13:12

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