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Termine di decadenza

Qual è il momento d’efficacia dell’impugnativa di licenziamento?

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La Sezione Lavoro della Cassazione (Cass. ordinanza n. 10230 del 4/5/2009) ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sul contrasto di giurisprudenza in merito agli effetti dell’impugnativa di licenziamento spedita prima della scadenza del termine...

di Guido Canestri

... ma ricevuta solo successivamente. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte è quello di un bancario che aveva subito un licenziamento, per ragioni disciplinari, il 22 luglio del ’98. Il lavoratore aveva impugnato il provvedimento con raccomandata spedita il 18 settembre ’98, che era pervenuta all’azienda il 25 settembre successivo. Nel costituirsi nel giudizio per l’annullamento del licenziamento, l’istituto aveva eccepito la decadenza del lavoratore dal diritto di contestare il licenziamento, in quanto l’impugnativa era pervenuta oltre il lasso di tempo di 60 giorni previstodalla legge n. 604 del ’66. Sia il tribunale che la Corte d’appello avevano ritenuto fondata l’eccezione, osservando che ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, deve farsi riferimento alla data di ricevimento. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione, per avere la sentenza escluso l’applicabilità agli atti unilaterali di natura non processuale della regola stabilita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 477 del 2002.

Secondo tale regola, gli effetti della notificazione di atti a mezzo posta vanno ricollegati per il notificante al momento della consegna dell’atto, onde evitare che gravino su tale soggetto i rischi conseguenti ad attività sottratte al suo controllo. La Suprema Corte rilevava che in materia si è determinato un contrasto di giurisprudenza, in quanto sino al 2006 è stato seguito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 5395 dell’82, mediante la quale si riteneva l’impugnazione del licenziamento un atto recettizio, che, in base all’articolo 1334 del codice civile, prende effetto quando giunge a conoscenza del destinatario. D’altro lato, la Corte costituzionale, con numerose pronunce, ha affermato il principio che gli articoli 3 e 24 della Costituzione “impongono che le garanzie di conoscibilità dell’atto da parte del destinatario si coordinino con l’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri d’impulso”, individuando quindi come soluzione costituzionalmente obbligata del relativo coordinamento quella desumibile dal “principio della sufficienza (...) del compimento delle sole formalità che non sfuggono alla disponibilità del notificante”.

Il secondo orientamento è stato seguito da alcune recenti sentenze della Sezione Lavoro della Cassazione, le quali hanno affermato (Cass. 4 settembre 2008 n. 22287) che dalla legge 604/66 è desumibile il principio secondo cui l’impugnazione del licenziamento deve ritenersi tempestiva qualora sia consegnata all’ufficio postale nei termini previsti dalla legge; prima ancora di tale pronuncia, con alcune decisioni (Cass. 19 giugno 2006 n. 14087 e Cass. 16 marzo 2009 n. 6335) è stato affermato che la sospensione del termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento si produce con il deposito dell’istanza di tentativo di conciliazione contenente l’impugnativa, essendo viceversa irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento della comunicazione da parte dell’ufficio del lavoro al datore di lavoro della data di convocazione per svolgere il tentativo di conciliazione. Al fine di risolvere il contrasto creatosi all’interno della Sezione Lavoro, la causa è stata rimessa al Primo presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.



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TAGS licenziamento

22/05/2009 18:07

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