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Migranti: Onu, Il principio di non respingimento/scheda

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Il respingimento di rifugiati o richiedenti asilo e' tassativamente vietato dagli obblighi internazionali che scaturiscono, in particolare, dalla Convenzione sui Rifugiati del 1951 e dal protocollo del 1967, dalla Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici, dalla Convenzione Onu contro la Tortura e dalla Convenzione Europea sulla Protezione dei Diritti Umani, spiega l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr).

L'obbligo di non-respingimento per gli Stati non comporta alcuna limitazione geografica e si applica a tutti gli agenti statali nell'esercizio delle loro funzioni all'interno o all'esterno del territorio nazionale, afferma l'Unhcr. L'obbligo di non respingere un rifugiato o un richiedente asilo vieta quindi non solo l'espulsione dal territorio di uno Stato ma anche il respingimento alle frontiere dello Stato o il rinvio o l'accompagnamento verso il luogo di temuta persecuzione.

Nel caso di persone che affrontano un viaggio via mare, il principio di non-respingimento si applica all'interno delle 12 miglia di acque territoriali, cosi' come nelle acque contigue, in mare aperto e nelle acque costiere di paesi terzi.Il rinvio diretto di un rifugiato o di un richiedente asilo verso un paese nel quale teme di essere perseguitato/a non rappresenta l'unica forma di respingimento. Anche il rinvio indiretto verso un paese terzo che potrebbe successivamente rinviare la persona verso il paese di temuta persecuzione costituisce respingimento, ed in questo caso entrambe i paesi sarebbero ritenuti responsabili, afferma la nota dell'Unhcr.

Nessun richiedente asilo dovrebbe essere quindi rinviato verso un Paese terzo
che non possa garantire criteri base di protezione: osservanza del principio di non-respingimento, impegno ad esaminare in maniera imparziale ed obiettiva la domanda di asilo della persona, e che abbia dimostrato capacita' e volonta' di fornire efficace protezione in tutti i casi competenti.



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TAGS migranti

12/05/2009 14:43

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