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Maltrattamenti sul lavoro

Mobbing, la Cassazione fa chiarezza

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Non basta una “mera conflittualità” tra superiore e dipendente. Perché sia configurabile serve la presenza di una condotta “prevaricatrice e vessatoria”. Lo sostiene una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3785)

di Guido Canestri

Un dipendente postale ha chiesto al tribunale di accertare di essere stato sottoposto per quattro anni a maltrattamenti tali da causargli un profondo stato depressivo e di condannare l’azienda al risarcimento del danno biologico. Egli ha sostenuto che la direttrice lo obbligava a effettuare lavoro straordinario, gli imponeva di sollevare pesanti pacchi di corrispondenza, lo poneva in cattiva luce nei confronti dei colleghi e lo minacciava di licenziamento. Dopo aver sentito alcuni testimoni, il tribunale ha rigettato la domanda. Una decisione confermata dai giudici di secondo grado, che hanno osservato che dalle testimonianze raccolte era emersa una situazione di continua conflittualità tra la dirigente, che esigeva prestazioni di lavoro straordinario, e il lavoratore, che non intendeva farle, mentre le altre circostanze non erano state provate.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal lavoratore. Per mobbing, ha osservato la Suprema Corte, s’intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono pertanto rilevanti i seguenti elementi: a) la molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo sistematico e prolungato contro il dipendente; b) l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore e il pregiudizio all’integrità psicofisica del lavoratore; d) la prova dell’elemento soggettivo, vale a dire dell’intento persecutorio.

I giudici dell’appello, ha rilevato ancora la Corte Suprema di Cassazione, hanno ritenuto che l’insieme delle testimonianze raccolte, pur evidenziando l’esistenza di seri contrasti tra la direttrice dell’ufficio postale e il lavoratore in ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni, non fosse tuttavia tale da provare chiaramente la sussistenza di un intento vessatorio da parte della dirigente, escludendo di conseguenza nel caso di specie l’illecito del mobbing (nozione elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza giuslavorativa). Essendo l’esame delle risultanze istruttorie rimesso all’aprezzamento dei giudici del merito, la Corte d’appello ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo che le censure mosse si risolvessero sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto già valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducessero nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimità.


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TAGS mobbing

15/04/2009 18:41

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