
Banche
Se il dirigente viola l’obbligo di diligenza
La Suprema Corte (Cass. 12 gennaio 2009, n. 394) ha stabilito che il dirigente bancario che consente esposizioni debitorie anomale è tenuto a risarcire il danno prodotto per violazione dell’obbligo di diligenza...
di Guido Canestri
... Il caso preso in esame dalla Cassazione è quello di un istituto di credito che ha intentato causa a un suo ex dipendente per aver concesso, nella sua qualità di direttore di filiale, esuberi di fido non autorizzati a una società risultata poi insolvente. Il lavoratore si è difeso sostenendo di non essere responsabile delle operazioni contestate e negando l’esistenza di un danno, dal momento che il patrimonio della società era superiore al credito concesso. In primo grado, il ricorso era dichiarato nullo per indeterminatezza dell’oggetto e mancata specificazione dei fatti, mentre il giudice d’appello riformava la sentenza, condannando l’ex dirigente al risarcimento del danno, quantificandolo in 40 milioni di euro. Il lavoratore censurava la decisione per non aver considerato che dai documenti prodotti emergeva la conoscenza, da parte della banca, delle operazioni contestate e per aver comunque determinato in misura eccessiva l’importo del risarcimento.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla parte concernente la determinazione del risarcimento, ricordando preliminarmente la sua giurisprudenza, secondo cui la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di fedeltà e diligenza comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto dell’azienda al risarcimento del danno. Obblighi questi che sono particolarmente accentuati nel caso in cui il dipendente abbia la qualifica di dirigente, che lo pone in un diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro.
Nel caso del dirigente di un’azienda di credito, ha osservato la Corte di Cassazione, l’obbligo di diligenza può dirsi violato allorché egli consenta alla clientela della banca la formazione di un’esposizione debitoria anomala, facendo assumere alla banca stessa rischi eccedenti l’ordinata e corrente gestione dei rapporti creditizi; in tale evenienza, si determina un danno risarcibile pari alla perdita che l’istituto di credito subisce a causa della situazione d’insolvenza di beneficiari del credito assentito dal suo dirigente con violazione dell’obbligo di diligenza. In applicazione di questi principi, ha affermato ancora la Corte, correttamente il giudice d’appello aveva verificato in concreto la sussistenza della violazione dell’obbligo di diligenza da parte del direttore della filiale e, con tipica valutazione di merito non censurabile in cassazione, perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, è pervenuto al convincimento che dalla documentazione prodotta in causa emergeva con sufficiente chiarezza la responsabilità del dirigente nella creazione di un abnorme esposizione nei confronti della società.
Per quanto attiene al danno, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la determinazione operata dalla sentenza impugnata, in quanto essa ha incluso nell’importo liquidato gli interessi maturati per la banca, ai tassi correnti, nell’arco di dieci anni. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse valutato pienamente l’efficienza causale del comportamento inerte della banca, protrattosi per tutto il periodo in cui è maturato il danno risarcibile; pertanto, ha cassato in questa parte la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame ad altro giudice.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla parte concernente la determinazione del risarcimento, ricordando preliminarmente la sua giurisprudenza, secondo cui la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di fedeltà e diligenza comporta, oltre all’applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l’insorgere del diritto dell’azienda al risarcimento del danno. Obblighi questi che sono particolarmente accentuati nel caso in cui il dipendente abbia la qualifica di dirigente, che lo pone in un diretto e stretto rapporto di collaborazione con il datore di lavoro.
Per quanto attiene al danno, la Corte di Cassazione ha ritenuto erronea la determinazione operata dalla sentenza impugnata, in quanto essa ha incluso nell’importo liquidato gli interessi maturati per la banca, ai tassi correnti, nell’arco di dieci anni. La Corte ha ritenuto che il giudice del merito non avesse valutato pienamente l’efficienza causale del comportamento inerte della banca, protrattosi per tutto il periodo in cui è maturato il danno risarcibile; pertanto, ha cassato in questa parte la sentenza impugnata, rinviando la causa per nuovo esame ad altro giudice.
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04/02/2009 15:28













