Lavoro: Fiom, proposta Formigoni è incostituzionale
La norma proposta dal governatore della Lombardia Roberto Formigoni sulla cancellazione dell'articolo 18 rappresenta un’evidentissima forzatura dei poteri legislativi che hanno le Regioni. Lo sostengono Mirco Rota, segretario generale Fiom Cgil Lombardia e Antonio Di Stasi, avvocato, associato di Diritto del lavoro nell’Università Politecnica delle Marche e Patrocinante in Cassazione. Secondo Rota e Di Stasi la norma è incostituzionale per 4 motivi.
1. La riforma del Titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, numero 3) ha previsto per alcune materie una competenza esclusiva dello Stato, per altre una competenza concorrente Stato-Regioni ove lo Stato detta i principi fondamentali e le Regioni emanano le norme di dettaglio, e per tutte le altre materie non elencate una competenza “esclusiva” delle Regioni. In particolare, l’articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere l), m) ed o), individua tra le materie di competenza statale: l’”ordinamento civile”, la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e la “previdenza sociale”, mentre lo stesso articolo, al comma 3, prevede che tra le materie di competenza concorrente delle Regioni, siano comprese la “tutela e sicurezza del lavoro”, la “tutela della salute” e la “previdenza complementare ed integrativa”.
2. Con riferimento alla competenza esclusiva delle Regioni, si segnala che la Corte Costituzionale, anche sulla scorta delle osservazioni della dottrina, ha di molto ridotto il suo ambito di estensione. Relativamente ad una materia, quella sulla formazione professionale, che dovrebbe essere di competenza esclusiva regionale, la Corte, nella sentenza 2 febbraio 2007 numero 21, ha affermato che “mentre la formazione da impartire all’interno delle aziende attiene precipuamente all’ordinamento civile, la disciplina di quella esterna rientra nella competenza regionale in materia di istruzione professionale, con interferenze però con altre materie, in particolare con l’istruzione, per la quale lo Stato ha varie attribuzioni: norme generali, determinazione dei principi fondamentali”. Più recentemente, tale posizione è stata confermata specificando che nei casi di formazione esclusivamente aziendale (art. 49 d.lgs. 276/2003, come modificato dal d.l. 112/2008) non sussiste alcuna competenza regionale (C.Cost. 176/2010).
3. La Corte costituzionale ha ribadito più volte i forti limiti alla potestà legislativa regionale: fra tutte si ricorda il giudicato sulla legge regionale Lazio sul “mobbing” (C.Cost. 359/2003; v. anche C.Cost. 22/2006 con riferimento alla legge regionale Abruzzo), nonché sulle disposizioni del d.lgs. n. 276 del 2003 sul mercato del lavoro (come modificato).
4. I giudici della Consulta hanno chiarito che la disciplina di qualsiasi rapporto di lavoro rientra non nella “tutela e sicurezza del lavoro”, ma nella materia “ordinamento civile”, ai sensi del secondo comma dell’articolo 117, di esclusiva competenza statale (cfr. C.Cost. 50/2005; C.Cost. 384/2005; C.Cost. 21/ 2007; C.Cost. 29/2007; C.Cost. 151/2010). In tal senso, alcuni Autori, argomentando dalla previsione contenuta nel comma 2 dell’articolo 117 per cui rimane allo Stato la competenza esclusiva nella materia “ordinamento civile”, hanno sostenuto che alle Regioni spetta la potestà di legiferare sul mercato del lavoro, e in particolar modo sul cosiddetto diritto amministrativo del lavoro, ma non sulla regolamentazione del rapporto. Il progetto di legge proposto da Formigoni interverrebbe senza alcun dubbio su questioni che rientrano nell’ambito dell’”ordinamento civile”, e dunque all’interno di una materia di legislazione esclusiva dello Stato, trattandosi di una disciplina che incide sul rapporto di lavoro e sulla sua regolamentazione: se tale legge dovesse essere approvata, si porrebbe pertanto in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione, con conseguente suscettibilità di essere dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale, per cui anche l’avvio dell’iter legis sarebbe un fuor d’opera considerati i limiti della potestà legislativa regionale sopra ricordati.
“Questi riferimenti giuridici non solo dimostrano l’incostituzionalità della proposta di Formigoni – conclude il segretario generale Fiom Cgil Lombardia Rota – ma rendono anche evidente che Formigoni invece che dare le frustate all’economia le sta dando ai lavoratori”.